Iscrizione I.N.P.S. Agricoltura per Società Cooperative e organizzazioni di produttori.

Con circolare n. 94 del 20 giugno 2019, l’I.N.P.S. riassume i criteri da utilizzare per l’iscrizione alla gestione C.A.U. di alcuni soggetti che svolgono, in connessione o meno con l’attività principale, attività diverse dalla coltivazione dei fondi, dalla selvicoltura e dall’allevamento di animali, di cui all’art. 2135 c.c..

Con la medesima circolare, l’I.N.P.S. fornisce ulteriori chiarimenti e precisazioni in relazione ad imprese non agricole che assumono alle proprie dipendenze operai agricoli.

Preliminarmente l’I.N.P.S. chiarisce l’ambito normativo di riferimento della problematica inerente la classificazione.

Ai sensi dell’art. 49 della legge n. 88/1989, tutti i soggetti datori di lavoro, qualunque sia la forma giuridica e la struttura economica con la quale operano (ditta individuale, società, società cooperative, consorzi, organizzazione di produttori), che svolgono in via principale una delle attività di cui all’articolo 2135 c.c., sono tenuti, per gli operai assunti alle proprie dipendenze, all’assolvimento degli obblighi relativi alla contribuzione agricola unificata.

La circolare si occupa, in definitiva, di chiarire alcune questioni in ordine ai soggetti che svolgono, in connessione o meno con l’attività principale, ulteriori attività, quali la manipolazione, la connessione, la trasformazione, la commercializzazione e la valorizzazione di prodotti agricoli.

Quanto sopra in relazione alle cosiddette attività connesse; si prevede, infatti, al terzo comma dell’art. 2135 c.c., che per attività connesse si intendono “le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dell’allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l’utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell’azienda normalmente impiegate nell’attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge”.

L’I.N.P.S. già aveva analizzato le principali questioni classificatorie nelle precedenti circolari n. 34 del 07/02/2002, n. 186 del 1/012/2003 e nella circolare n. 126/2009.

In particolare, relativamente alla fornitura di “servizi” o “beni” mediante l’utilizzo di risorse proprie normalmente presenti nell’azienda agricola, l’I.N.P.S. già aveva ricondotto tali attività al settore dell’agricoltura, poiché connesse alla attività principale (analizzando risorse, normalità e prevalenza).

Con la circolare si precisano elementi interpretativi in relazione a:

  1. Le cooperative di imprenditori agricoli ed i loro consorzi ai sensi dell’art. 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 21001, n. 228;
  2. Le cooperative di trasformazione ai sensi della legge 15 giugno 1984, n. 240;
  3. Le società;
  4. Le organizzazioni di produttori;
  5. Precisazioni comuni;
  6. Le imprese non agricole.

 

Le cooperative di imprenditori agricoli e i loro consorzi

Sulla base dell’art. 1, comma 1, D.Lgs. n. 228/2001, “si considerano imprenditori agricoli le cooperative di imprenditori agricoli ed i loro consorzi quando utilizzano per lo svolgimento delle attività di cui all’articolo 2135, terzo comma, del codice civile, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, prevalentemente prodotti dei soci, ovvero forniscono prevalentemente ai soci beni e servizi diretti alla cura ed allo sviluppo del ciclo biologico”.

Stante quanto sopra, l’inquadramento previdenziale nel settore dell’agricoltura ricorre in tutti i casi in cui la cooperativa o il consorzio utilizzino, per lo svolgimento delle attività di cui all’articolo 2135, terzo comma, del codice civile (attività connessa di manipolazione, conservazione, trasformazione, valorizzazione), prevalentemente prodotti dei soci, ovvero forniscono prevalentemente ai soci beni e servizi diretti alla cura ed allo sviluppo del ciclo biologico. Non è richiesto, quindi, che la cooperativa o il consorzio esercitino una delle attività principali di cui all’articolo 2135, primo e secondo comma, del codice civile, ma è necessario che l’intera compagine sociale sia composta da imprenditori agricoli.

Secondo l’I.N.P.S., poi, i soci, in quanto produttori agricoli, dovranno essere iscritti alla gestione previdenziale agricola per l’attività principale esercitata, con conseguente obbligo di denuncia aziendale e dichiarazione di manodopera occupata oppure l’iscrizione alla gestione autonoma dei coltivatori diretti o degli IAP.

Il riferimento “allo svolgimento delle attività” è, in ogni caso, chiarisce l’I.N.P.S., rivolto alle attività di manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione aventi ad oggetto prodotti agricoli, svincolato da qualsiasi attività agricola principale, nonché alle attività connesse di servizi fornite direttamente ai soci.

Pertanto, secondo l’I.N.P.S., ricorrendo la condizione che tutti i soci delle cooperative e dei loro consorzi rivestano la qualifica di imprenditori agricoli, le cooperative devono ritenersi inquadrabili nel settore dell’agricoltura e tenute alla contribuzione unificata per gli operai dipendenti.

Cooperative legge n. 240/1984

Per tali cooperative di trasformazione, l’obbligo dell’inquadramento nel settore dell’agricoltura è previsto quando l’attività di trasformazione, manipolazione e commercializzazione è svolta in quantità prevalente su prodotti agricoli e zootecnici propri o conferiti dai soci.

Ai fini dell’inquadramento nel settore agricolo, nella compagine sociale dovranno quindi essere presenti uno o più soci produttori agricoli iscritti nella relativa gestione previdenziale; diversamente dalle cooperative di imprenditori agricoli innanzi esaminate la fornitura di beni e servizi non è possibile poiché non è prevista dalla normativa speciale di cui alla legge n. 240/1984.

Ricorrendone, perciò, i presupposti e alle condizioni sopra dette, le cooperative di cui alla legge n. 240/1984 sono inquadrate nel settore dell’agricoltura.

Si ricorda che limitatamente alla cassa integrazione, alla cassa unica assegni familiari e all’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, trovano applicazione, per le coop ex lege 240, le regole del settore dell’industria.

 

Le Società

Secondo l’I.N.P.S., rispetto alla dedotta fattispecie ed ai sensi dell’art. 1, comma 1094, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si devono considerare imprenditori agricoli le società di persone e le società a responsabilità limitata, costituite da imprenditori agricoli, che esercitano esclusivamente le attività dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione di prodotti agricoli ceduti dai soci.

Ai fini dell’inquadramento nel settore dell’agricoltura occorre quindi che la società sia costituita da imprenditori agricoli e che le attività connesse siano svolte con i prodotti ceduti dai soci stessi.

In analogia alle norme previste per le cooperative, se tutti i soci della società rivestono la qualifica di imprenditori agricoli, sono ammissibili poiché connesse anche le attività di servizi, e cioè quelle prestazioni dirette alla fornitura di beni e servizi rese a favore dei soci imprenditori agricoli.

Pertanto, in tali ipotesi, le società devono ritenersi inquadrabili nel settore dell’agricoltura e tenute alla contribuzione unificata per gli operai dipendenti.

 

Le organizzazioni di produttori

Sono definite come organizzazioni di produttori agricoli I.O.P. (decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102) le organizzazioni strutturate come:

  1. società di capitali aventi ad oggetto sociale la commercializzazione dei prodotti agricoli, il cui capitale sociale sia sottoscritto da imprenditori agricoli o da società costituite dai medesimi soggetti o da società cooperative e loro consorzi;
  2. società cooperative agricole e loro consorzi;
  3. società consortili di cui all’articolo 2615-ter del codice civile, costituite da imprenditori agricoli o loro forme societarie.

Tutti i membri delle O.P. debbono essere in possesso della qualifica di imprenditore Agricolo, salve le integrazioni delle compagini associative o societarie, ammesse per legge, in favore di soggetti non produttori agricoli.

Presupposto indefettibile per il riconoscimento giuridico, ora assicurato dalle Regioni ai fini dell’inquadramento previdenziale delle O.P., è che questi organismi abbiano come scopo specifico quello della commercializzazione della produzione dei produttori agricoli aderenti.

Pertanto, l’iscrizione nella gestione agricola dei soggetti giuridici in questione non può essere definita se non ricorrendo all’articolo 2135 del codice civile, come modificato dall’articolo 1, comma 1, del D.lgs n. 228/2001, secondo cui “si considerano imprenditori agricoli le cooperative di imprenditori agricoli ed i loro consorzi quando utilizzano per lo svolgimento delle attività di cui all’articolo 2135, terzo comma, del codice civile, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, prevalentemente prodotti dei soci, ovvero forniscono prevalentemente ai soci beni e servizi diretti alla cura e allo sviluppo del ciclo biologico”.

Alla luce delle norme in esame, le attività connesse ai sensi dell’articolo 2135, terzo comma, del codice civile, danno luogo all’inquadramento nel settore agricolo se svolte da un’organizzazione di produttori agricoli costituiti in una delle forme giuridiche innanzi citate.

Opportunamente l’I.N.P.S. chiarisce che, affinché possa riconoscersi la natura di imprenditore agricolo, è necessario che la manipolazione, la conservazione, la trasformazione, la commercializzazione e la valorizzazione dei prodotti conferiti dai soci, cosi come i servizi rivolti ai soci, siano svolti direttamente dalla cooperativa o dalla società, con i propri mezzi aziendali e con la direzione ed il controllo degli operai occupati.

Non potranno viceversa essere inquadrate nel settore dell’agricoltura le società o società cooperative che, al di fuori dell’ambito organizzativo e operativo dell’impresa, si limitano ad assumere la manodopera per poi metterla a disposizione dei soci. In tale caso, anzi, viene giustamente previsto che si potrà evidenziare una possibile violazione della normativa sul distacco di cui all’articolo 30 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, ed in materia di somministrazione di manodopera.

 

Le imprese non agricole

Relativamente alle imprese che, pur non essendo imprese agricole, assumono alle proprie dipendenze lavoratori che, agli effetti delle norme di previdenza ed assistenza, sono assicurati come lavoratori agricoli dipendenti, la circolare precisa che normalmente tali ipotesi sono relative a soggetti operano in settori economici, commercio o servizi, diversi da quello agricolo e che svolgono, oltre alle attività oggetto dell’impresa, quali la raccolta di prodotti agricoli e la sistemazione e manutenzione agraria e forestale.

Gli operai addetti a tale attività sono pertanto assicurati come lavoratori agricoli dipendenti.

Per tali soggetti l’elencazione delle attività è tassativa e che gli effetti della norma richiamata non sono riconducibili ad attività diverse da quelle ivi previste.

A titolo esemplificativo, è da escludere che le attività di servizi e di supporto al processo produttivo, quali ad esempio la potatura, la semina, la fornitura di macchine agricole, svolte da imprese non agricole, diano luogo all’iscrizione degli operai nella gestione agricola; questi ultimi devono quindi essere assicurati alla gestione previdenziale di appartenenza in base all’inquadramento aziendale (commercio o servizi).

Nei casi suddetti, che non ricadono nell’ambito di applicazione dell’art. 6 della legge 92/179, la richiesta di iscrizione nel settore agricolo, tramite la presentazione della DA, sarà dall’I.N.P.S. rigettata e oggetto di segnalazione agli uffici I.N.P.S. per gli adempimenti e gli accertamenti ispettivi del caso.

Infatti, l’articolo 6 della legge n. 92/1979 fa espresso riferimento ad imprese non agricole, per cui si deve trattare di aziende che svolgono un’attività economica diversa da quella agricola, con inquadramento, ai fini previdenziali ed assistenziali, in diverso settore, come ad esempio nel settore commercio o servizi, con relativa posizione contributiva.

Come già precisato nella circolare I.N.P.S. n. 126/2009, si ricorda che le imprese non agricole, commerciali o di servizi, che intendono iscrivere gli operai alla gestione agricola, spesso operano in virtù di un contratto di appalto.

A tale riguardo l’I.N.P.S. precisa nella circolare in commento che, ai fini previdenziali, l’impresa deve essere dotata di un’effettiva struttura imprenditoriale con la predisposizione di mezzi, risorse e organizzazione, tanto da potersi configurare l’ipotesi del c.d. appalto genuino.

Come è noto, quando manca un’effettiva struttura imprenditoriale e dell’inquadramento previdenziale dell’azienda in altro settore diverso da quello agricolo, si configura l’ipotesi di assunzione di lavoratori al solo scopo di inviarli presso le aziende utilizzatrici, attraverso il meccanismo dell’appalto di servizio o altri similari, integrando la fattispecie della mera somministrazione di manodopera.

 

Per quanto sopra, non sono iscrivibili nella gestione agricola i lavoratori addetti alle attività innanzi dette, dipendenti di cooperative o di società che svolgono attività caratterizzate dall’esecuzione in appalto di fasi di lavorazioni o singole operazioni del processo produttivo, avulse da un’impresa organizzata per svolgere attività commerciali o di servizi; l’esclusione riguarda non solo le attività della potatura e della semina, escluse per mancanza del requisito oggettivo del tipo di attività, ma anche la raccolta o i lavori di forestazione, se effettuati al di fuori della condizione soggettiva di un’impresa, commerciale o di servizi, titolare di posizione contributiva nel relativo settore di appartenenza.

In situazioni di questo tipo, in mancanza di un’impresa di cui all’articolo 2135 del codice civile o in assenza dei presupposti per l’applicazione dell’articolo 6 della legge n. 92/1979, la circolare paventa la possibile configurazione della fattispecie della somministrazione irregolare di manodopera (si veda anche la legge n. 199/2016).

(M. Mazzanti)