IRRORATRICI, CONTROLLO FUNZIONALE ENTRO IL 26 NOVEMBRE.

Irroratrici, controllo funzionale entro il 26 novembre.

 

Si ricorda agli Associati che il 26 Novembre 2016 scade il termine per sottoporre a controllo funzionale , presso centri Autorizzati dalla Regione, tutte le attrezzature per la distribuzione di prodotti fitosanitari impiegate da operatori professionali. In particolare: 1) Entro il 26 novembre 2016: macchine irroratrici per la distribuzione su piano verticale; macchine irroratrici. per la distribuzione su piano orizzontale; macchine irroratrici e attrezzature impiegate per colture protette. L’intervallo dei controlli non deve superare i cinque anni fino al 31/12/2020, successivamente  non deve superare i tre anni. Le attrezzature nuove acquistate dopo il 26/11/2011 devono essere sottoposte al primo controllo entro 5 anni dalla data acquisto. 2) Le attrezzature impiegate per attività in conto terzi, per le quali la normativa prevedeva il primo controllo obbligatorio entro il 26/11/2014, devono essere ricontrollate periodicamente ad intervalli non superiori a 2 anni. 3) Entro il 26 novembre 2018: Irroratrici abbinate a macchine operatrici, quali seminatrici e sarchiatrici, che distribuiscono prodotti fitosanitari in forma localizzata; altre irroratrici, con banda trattata inferiore o uguale a tre metri; irroratrici schermate per il trattamento localizzato del sotto fila delle colture arboree. L’intervallo dei controlli non deve essere superiori a sei anni. Se le stesse attrezzature sono in uso a contoterzisti, i controlli funzionali successivi dovranno essere effettuati ad intervalli non superiori a quattro anni.  Sono esonerate dai controlli periodici obbligatori: A) le irroratrici portatili e spalleggiate, azionate dall’operatore, con serbatoio in pressione o dotate di pompante a leva manuale; B) le irroratrici spalleggiate a motore, prive di ventilatore, quando non utilizzate per trattamenti in colture protette. Oltre al controllo funzionale periodico, gli utilizzatori professionali devono effettuare la regolazione o taratura delle stesse attrezzature, in modo da garantire la corretta distribuzione della miscela fitoiatrica. Tale regolazione, se effettuata dagli utilizzatori, deve essere eseguita ogni anno e i dati devono essere registrati su un’apposita scheda da allegare al registro dei trattamenti (autocertificazione) che riporti: i dati di  riferimento dell’irroratrice; la data della regolazione; i volumi usati per le principali colture praticate. Gli utilizzatori devono inoltre controllare periodicamente: 1. presenza di lesioni o perdite di componenti; 2. l’efficacia del circuito idraulico e manometro; 3. l’efficienza degli ugelli e dei dispositivi anti goccia; 4. la pulizia di filtri e ugelli; 5. l’integrità delle protezioni  della macchina. Qualora la regolazione strumentale sia effettuata dai centri Autorizzati (su base volontaria), la validità del controllo ha una durata di 5 anni. Si ricorda che per le aziende agricole che hanno aderito alla misura 10.1.01 (agricoltura integrata) e alla misura 11.1 (agricoltura biologica) il controllo funzionale e il rispetto della Taratura, sono sì elementi soggetti a controllo condizionalità ma anche impegni obbligatori, in particolare in questi casi la taratura deve essere eseguita da un centro Autorizzato della Regione. Il mancato rispetto di tali adempimenti comporta sanzioni. Pertanto vista l’imminente scadenza , chi non avesse ancora adempiuto a tali obblighi, è pregato di effettuare la prenotazione presso i centri autorizzati entro il 26 Novembre 2016 in questo modo in caso di controllo in loco non sono applicabili sanzioni . Il decreto legislativo n. 150/2012, all’articolo 24, comma 7, prevede sanzioni da 500 a 2000 euro in caso di mancato controllo della funzionalità delle irroratrici in uso entro i termini stabiliti dalla legge (26/11/2016).

(S. Santoni)