IRAP. Deducibilità contributi sociali per l’anno 2016.
La legge di Stabilità per il 2016 (n. 208/2015) ha sancito, per i coloro che esercitano le attività agricole (salvo alcune eccezioni che poi si vedranno), l’esonero del pagamento dell’IRAP e ciò con effetto dal periodo d’imposta 2016. Resta l’imposta, al 3,9% per le aziende dell’agriturismo, di allevamento con terreno insufficiente a produrre almeno un quarto dei mangimi necessari e per le altre attività connesse, quali ad es. le produzioni di vegetali su più piani produttivi, attività di trasformazione o manipolazione di prodotti escluse dal reddito agrario, le prestazioni di servizi ex art. 2135, c. 3 codice civile , ecc.), nonché, secondo i limiti legali specifici, per le attività di produzione di energia da fonti rinnovabili agroforestali e fotovoltaiche, le produzioni da biogas. Allo stato quindi le deduzioni per lavoro dipendente competono unicamente in relazione ai dipendenti addetti alle attività soggette a IRAP. Per i lavoratori che prestino la loro attività in aziende le quali svolgano entrambe le attività ( soggette ad IRAP e tradizionali non soggette) l’importo delle deduzioni dovrà essere ridotto della quota imputabile all’attività agricola esclusa. La materia ancorché residuale è disciplinata dall’art. 11 del d.lgs. n. 446/1997, dalla legge n. 296/2006 (Legge di Stabilità per il 2007), dalla legge n. 147/2013 (Legge di Stabilità per il 2014) e dalla legge n. 190/2014 (Legge di Stabilità per il 2015). Sono deducibili quindi
- i “contributi per le assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro”;
- un importo pari a 7.500 euro per ogni lavoratore dipendente a tempo indeterminato impiegato nel periodo di imposta, elevati a 13.500 euro per le donne e i giovani fino a 35 anni. Nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia l’importo è pari a 15.000 euro, elevati a 21.000 euro per le donne e i giovani fino a 35 anni .
- il costo complessivo per il lavoro dipendente a tempo indeterminato sopportato dai datori rientranti nella fattispecie di cui al d.lgs. n. 446/1997 ( artt. 5, 5 bis, 6, 7, 8, 9) società di capitali ed enti commerciali, società di persone e imprese individuali, banche e altri enti e società finanziari, imprese di assicurazione, persone fisiche e società semplici esercenti arti e professioni, produttori agricoli titolari di reddito agrario.
Si ricorda che la deduzione è ammessa, nei limiti del 70 per cento della differenza prevista dalla norma , calcolata per ogni lavoratore stagionale impiegato per almeno centoventi giorni per due periodi d’imposta, a decorrere dal secondo contratto stipulato con lo stesso datore di lavoro nell’arco temporale di due anni a partire dalla data di cessazione del precedente contratto. Ancora si rileva come le deduzioni non possano eccedere il limite massimo della retribuzione e dagli altri oneri e spese a carico del datore di lavoro; così come siano non cumulabili poiché alternative rispetto a quelle riconosciute agli apprendisti, ai disabili, ai lavoratori con contratto di formazione e lavoro e di quelli addetti alla ricerca e sviluppo, ai titolari della deduzione di 1.850 euro, su base annua, per ogni lavoratore dipendente impiegato nel periodo d’imposta fino a un massimo di cinque, per i soggetti con componenti positivi che concorrono alla formazione del valore della produzione non superiori nel periodo d’imposta a euro 400.000, ovvero per i lavoratori a tempo indeterminato assunti ad incremento della base occupazionale. In ogni caso il criterio di deduzione dei contributi previdenziali ed assistenziali secondo il principio di cassa si applica ai soggetti che determinano la base imponibile IRAP mediante il riferimento alle risultanze della contabilità IVA; per gli altri soggetti si applica il principio di competenza.
Vediamo le deducibilità rispetto ad ogni soggetto interessato.
Coltivatori diretti
Per i coltivatori diretti ( e assimilati) sono unicamente deducibili dalla base imponibile le somme relative ai contributi per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro corrisposti nel corso del 2016 per se stessi e per le unità attive del proprio nucleo familiare.. Essendo l’escussione INAIL indiretta (tramite INPS) questi gli importi di competenza infortunistica:
Coltivatori diretti, coloni e mezzadri |
|||
Contributo capitario 2015 |
|||
scadenza |
competenza |
norm. (€) |
mont. e svant. (€) |
16/01/2016 |
4° Rata 2015 |
192,12 |
133,04 |
Contributo capitario 2016 |
|||
scadenza |
competenza |
norm. (€) |
mont. e svant. (€) |
18/07/2016 |
1° Rata 2016 |
192,12 |
133,04 |
16/09/2016 |
2° Rata 2016 |
192,12 |
133,04 |
16/11/2016 |
3° Rata 2016 |
192,12 |
133,04 |
Totale (€) |
768,50 |
532,18 |
Lavoratori dipendenti con contratto a tempo determinato
Anche per i datori di lavoro agricoli che occupano operai a tempo determinato gli importi deducibili dalla base imponibile IRAP sono relativi ai soli contributi per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro del 2016. Anche in questo caso la escussione è indiretta. Questi gli importi INAIL.
Operai agricoli |
|||||
aliquota infortuni 2015 |
|||||
scadenza |
competenza |
norm. (%) |
svant. (%) |
mont. (%) |
|
16/03/2016 |
3° Trim. 2015 |
13,2435 |
4,2379 |
3,310875 |
|
16/06/2016 |
4° Trim. 2015 |
13,2435 |
4,2379 |
3,310875 |
|
aliquota infortuni 2016 |
|||||
scadenza |
competenza |
norm. (%) |
svant. (%) |
mont. (%) |
|
16/09/2016 |
1° Trim. 2016 |
13,2435 |
4,2379 |
3,310875 |
|
16/12/2016 |
2° Trim. 2016 |
13,2435 |
4,2379 |
3,310875 |
Impiegati quadri e dirigenti Agricoli
Anche per le figure impiegatizie si possono dedurre i contributi versati obbligatoriamente all’ENPAIA nel 2016 per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro; l’aliquota ENPAIA è la seguente :
Impiegati 0,50 %
Dirigenti 1,00 %
lavoratori dipendenti con contratto a tempo indeterminato
Come accennato in precedenza i datori di lavoro possono dedurre dalla base imponibile IRAP un importo pari a 7.500 euro per ogni lavoratore dipendente a tempo indeterminato impiegato nel periodo di imposta, elevati a 13.500 euro per le donne e i giovani fino a 35 anni. Nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia l’importo è pari a 15.000 euro, elevati a 21.000 euro per le donne e i giovani fino a 35 anni; le deduzioni sono soggette ai limiti della regola del de minimis. Tutte le deduzioni innanzi citate devono essere proporzionate ai giorni di durata effettiva del rapporto; per il part-time a tempo indeterminato le deduzioni devono essere ridotte in proporzione. Ancora è deducibile il costo complessivo per il lavoro dipendente a tempo indeterminato sopportato dai datori rientranti nella fattispecie di cui al d.lgs. n. 446/1997 ( artt. 5, 5 bis, 6, 7, 8, 9) società di capitali ed enti commerciali, società di persone e imprese individuali, banche e altri enti e società finanziari, imprese di assicurazione, persone fisiche e società semplici esercenti arti e professioni, produttori agricoli titolari di reddito agrario.
(M. Mazzanti)