Inserimento lavorativo dei detenuti – agevolazioni per le imprese.

Dal 1991 il nostro ordinamento prevede alcune forme di agevolazione per i datori di lavoro che assumono e danno occupazione a persone detenute o internate. Più volte il legislatore è intervenuto sulla materia (legge n. 381/1991, legge n. 125/2013, DM 20 luglio 2014).

Chiarimenti applicativi sono stati forniti dall’Agenzia delle Entrate (nota 27 novembre 2015, n. 153321) e dall’I.N.P.S. (circolare n. 27 del 15 febbraio 2019).

La norma definisce come “detenuti” coloro i quali si trovino in carcere o in stato di custodia cautelare o in stato di esecuzione penale; gli “internati” sono viceversa colo i quali siano sottoposti all’esecuzione delle misure di sicurezza detentive presso colonie agricole, case di lavoro, case di cura e ospedali psichiatrici giudiziari.

Le cooperative sociali che impiegano persone detenute o internate negli istituti penitenziari, ex degenti degli ospedali psichiatrici giudiziari o persone condannate e internate ammesse al lavoro all’esterno hanno uno sgravio contributivo totale. Lo sgravio è ridotto qualora i soggetti siano ammessi al lavoro esterno.

La norma prevede la concessione di uno specifico credito d’imposta mensile per le imprese che hanno stipulato convenzione con le Direzioni degli Istituti penitenziari ed assumano i lavoratori detenuti o internati.

Per le assunzioni superiori ai 30 giorni di lavoratori detenuti o internati, anche ammessi al lavoro esterno, spetta al datore di lavoro un credito di imposta di :

  • 520 euro mensili per gli anni a decorrere dal 2014.

Per l’assunzione di lavoratori detenuti o internati semiliberi, il credito di imposta sarà di:

  • 300 euro mensili dal 1° gennaio 2014.

 

Il credito d’imposta è da riproporzionarsi sulla base delle giornate di lavoro (o sull’orario) effettivamente prestate.

Le agevolazioni di cui si è detto sono cumulabili con altri benefici, eventualmente previsti per agevolare il lavoro, nel massimo pari al costo sostenuto per il lavoratore assunto.

Tali crediti di imposta sono utilizzabili esclusivamente in compensazione e si applicano sino ad un periodo di:

  • Diciotto mesi, successivo alla cessazione dello stato di detenzione per i detenuti e internati che hanno beneficiato di misure alternative alla detenzione o del lavoro all’esterno;
  • Ventiquattro mesi, per i detenuti e internati che non ne hanno beneficiato.

Relativamente agli aspetti contributivi I.N.P.S., di estremo rilievo la circolare I.N.P.S. recentemente diramata (la n. 27 del 15 febbraio 2019), poiché riassume e disciplina un modo organico l’intera materia.

Si conferma che lo sgravio contributivo è ammesso per l’assunzione di lavoratori detenuti (o internati), ex degenti nelle strutture psichiatriche e, per il caso dell’agricoltura, per i condannati ammessi alle misure alternative alla detenzione ed al lavoro esterno ex art. 21 Legge n. 354/1975 e s.m.i.

Non possono fruire del beneficio i soggetti che sono agli arresti domiciliari (Ris. N. 144 del 30 giugno 2003 dell’Agenzia delle Entrate).

La circolare I.N.P.S. specifica che possono fruire dello sgravio contributivo i soggetti assunti con contratto di lavoro subordinato sia a tempo determinato che indeterminato, anche a tempo parziale, compresi i rapporti di apprendistato;

non è possibile riconoscere il beneficio per i rapporti di lavoro domestico.

Ammessi anche i rapporti di lavoro intermittente ed le assunzioni effettuate a scopo di somministrazione.

La riduzione contributiva, per i datori di lavoro privati, attualmente è fissata nella misura del 95% a fronte delle retribuzioni corrisposte ai detenuti e condannati ammessi al lavoro esterno.

Le cooperative sociali fruiscono, come già detto, dello sgravio totale.

Lo sgravio dell’aliquota contributiva complessivamente dovuta (quota a carico del datore di lavoro e del lavoratore), calcolata sulla retribuzione corrisposta al lavoratore, spetta anche per i diciotto mesi successivi alla cessazione dello stato detentivo, a condizione che l’assunzione del detenuto od internato sia avvenuta mentre lo stesso era ammesso al regime di semilibertà o al lavoro esterno.

 

Nel caso di detenuti od internati che non hanno beneficiato della semilibertà o del lavoro esterno, invece, lo sgravio contributivo spetta per un periodo di ventiquattro mesi successivo alla cessazione dello stato detentivo, sempre che l’assunzione sia avvenuta mentre il lavoratore era in regime di restrizione.

Per ogni rapporto di lavoro il beneficiario deve inoltrare all’INPS una domanda di ammissione allo sgravio.

La domanda deve essere inoltrata esclusivamente avvalendosi del modulo di istanza on . line “DETI-arr”, all’interno dell’applicazione “DiResCo – Dichiarazione di responsabilità del Contribuente (Portale delle Agevolazioni)”, sul sito internet dell’Istituto.

L’ammissione al beneficio avverrà secondo l’ordine cronologico di presentazione delle istanze, fino ad esaurimento delle risorse stanziate in riferimento ad ogni anno.

L’agevolazione non si applica ad alcune fattispecie contributive specifiche (es. 0,30% integrativo per NASpI).

Il finanziamento complessivo della misura è pari, per l’anno 2019, ad € 5.989.867,21.

La fruizione dello sgravio contributivo è subordinata alla regolarità del rapporto ed in particolare in relazione a:

  • l’adempimento degli obblighi contributivi;
  • l’osservanza delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro;
  • il rispetto degli altri obblighi di legge;
  • il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

La circolare precisa, inoltre, che “l’inoltro tardivo delle comunicazioni telematiche obbligatorie inerenti l’instaurazione e la modifica di un rapporto di lavoro o di somministrazione producono la perdita di quella parte dell’incentivo relativa al periodo compreso tra la decorrenza del rapporto agevolato e la data della tardiva comunicazione”.

 

L’agevolazione contributiva, come si accennava, è cumulabile con gli incentivi sotto elencati:

l’incentivo all’assunzione di beneficiari del trattamento NASpI;

l’incentivo per l’assunzione dei lavoratori disabili.

Ai fini dell’applicabilità dell’incentivo economico, di cui si è detto, è necessario che ricorrano i requisiti previsti per la singola fattispecie; l’ulteriore beneficio economico potrà essere ovviamente riconosciuto solo fino al limite massimo della contribuzione effettivamente dovuta.

 

La circolare I.N.P.S.,. per i datori di lavoro agricoli, specifica, per l’anno 2019, che il codice attribuito dall’ente, ai fini autorizzativi dello sgravio, è il seguente:

VX “Incentivo di cui alla legge n. 193/2000, come modificato dall’art. 8 del decreto n. 148/2014”

Il suddetto CA (VX) avrà validità annuale – dal primo gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

 

La circolare disciplina anche tutte le modalità per l’eventuale recupero degli sgravi, dal 2013 al 2018.

Sempre per il comparto agricolo, la nota dell’I.N.P.S. precisa che i datori di lavoro agricolo, una volta ammessi al beneficio, potranno fruire dello sgravio a decorrere dalla denuncia di competenza del 1° trimestre 2019.

Per l’anno 2019 e seguenti, il datore di lavoro agricolo, nel flusso di denuncia trimestrale per il lavoratore agevolato, dovrà obbligatoriamente indicare, oltre ai consueti dati retributivi, per lo stesso trimestre:

  • per il Tipo Retribuzione, il valore “Y”;
  • nel campo CODAGIO, il valore “VX”.

Nel campo “retribuzione” non deve essere inserito alcun importo. Lo sgravio del 95 per cento dell’aliquota contributiva complessivamente dovuta (quota a carico del datore di lavoro e del lavoratore), calcolata sulla retribuzione corrisposta al lavoratore, sarà applicato in sede di tariffazione.

La denuncia DMAG contenente l’agevolazione in esame sarà sottoposta, nella fase della trasmissione telematica, ad una verifica di coerenza tra i dati contenuti nella denuncia stessa e quelli della domanda di ammissione al beneficio.

L’attribuzione dei citati codici di autorizzazione sarà consultabile, da parte del datore di lavoro, attraverso la specifica funzionalità “Codice autorizzazione” presente nella sezione “Dati Azienda” del Cassetto previdenziale Aziende agricole.

(M. Mazzanti)