INPS: versamenti contributivi intempestivi – modifica del tasso di interesse.

L’INPS, con  propria circolare ( la n. 98 del 29 agosto 2022) ha diramato le nuove misure, relative agli aspetti sanzionatori civili per il versamento dei versamenti contributivi,  sia dell’interesse di dilazione e di differimento e sia delle somme aggiuntive, in caso di omesso o ritardato versamento dei contributi previdenziali e assistenziali.

Ciò discende direttamente dalla decisione assunta (il 21 luglio 2022) dalla Banca Centrale Europea con la quale si è innalzato di 50 punti base il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema che, a decorrere dal 27 luglio 2022, è pari allo 0,50%. La predetta variazione determina l’aumento del tasso di dilazione e di differimento da applicare agli importi dovuti a titolo di contribuzione agli Enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie nonché l’incremento delle sanzioni civili previste per legge ( art. 116, comma 8, lettera a) e lettera b) secondo periodo, e comma 10, L. n.  388/2000).

Interesse di dilazione e di differimento

La circolare INPS, premesso che i piani di ammortamento già emessi antecedentemente al 27 luglio u.s., non subiranno modificazioni, precisa che l’interesse di dilazione per la regolarizzazione rateale dei debiti per contributi e sanzioni civili è ora pari al tasso del 6,50% annuo e sarà computato per le  rateazioni presentate dalle aziende  dal 27 luglio 2022 anche per i casi di autorizzazione al differimento del termine di versamento dei contributi.

Sanzioni civili

Nel caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, nella ipotesi in cui però il contribuente abbia correttamente inviato agli enti previdenziali le denunce o comunque abbia effettuato le registrazioni obbligatorie, questi è tenuto al pagamento di una sanzione pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti (articolo. 116 della legge n. 388/2000, comma 8, lettera a); la sanzione civile è perciò pari, dal 27 luglio corrente, al 6% in ragione d’anno, la predetta sanzione civile non potrà in ogni caso essere superiore al 40 per cento dell’importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge.

La misura del 6% annuo trova applicazione anche per il  mancato o ritardato pagamento di contributi o premi nel caso in cui la denuncia della situazione debitoria sia effettuata dal contribuente spontaneamente e prima di contestazioni o richieste da parte dell’INPS (o dell’INAIL e simili) e comunque entro dodici mesi dal termine prefissato d’ordinario per il pagamento dei contributi ed alla ulteriore condizione che il versamento dei contributi sia effettuato entro trenta giorni dalla denuncia spontanea.

Stessa maggiorazione (6% annuo, con un massimo del 40%) quando il mancato o ritardato pagamento sia il frutto di oggettive incertezze normative o relative a contrastanti orientamenti giurisprudenziali (o amministrativi) in merito alla sussistenza dell’obbligo contributivo (se riconosciuto in sede giudiziale o amministrativa) ed alla condizione che il pagamento conseguente sia effettuato entro il termine fissato dagli enti medesimi (comma 10 del richiamato articolo 116).

In caso di evasione contributiva viceversa la misura della sanzione civile, in ragione d’anno è pari al 30 per cento nel limite del 60 per cento dell’importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza prevista d’ordinario e di legge.

Sanzioni ridotte in caso di Procedure Concorsuali

L’ INPS (delibera del Consiglio di Amministrazione  n. 1 dell’8 gennaio 2002)  ha stabilito che in caso di procedure concorsuali le sanzioni ridotte, nell’ipotesi del mero ritardo ed in presenza delle denunzie o scritture obbligatorie, dovranno essere calcolate utilizzando il  tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema (ex TUR); nell’ipotesi di evasione contributiva, emersa con l’autodenuncia spontanea del contribuente, la misura delle sanzioni è pari al predetto tasso aumentato di due punti. Il limite massimo della riduzione non può essere comunque inferiore alla misura dell’interesse legale pertanto secondo l’INPS “qualora il tasso del TUR scenda al di sotto del tasso degli interessi legali, la riduzione massima sarà pari al tasso legale, mentre la minima sarà pari all’interesse legale maggiorato di due punti”, constatato quindi che per effetto del nuovo tasso B.C.E.  il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali (ex TUR) è inferiore all’interesse legale in vigore dal 1° gennaio 2022 (1,25% in ragione d’anno) “a decorrere dal 27 luglio 2022, la riduzione delle sanzioni opererà sulla base di tali ultime misure”.

(M. Mazzanti)