INPS – Sgravi contributivi per le nuove assunzioni.

INPS – Sgravi contributivi per le nuove assunzioni.

Finalmente uscita la tanto attesa circolare INPS (la n. 40 del 2 marzo 2018) con la quale sono state diramate le istruzioni operative e contabili  per la applicazione dell’esonero contributivo  – previsto dell’art. 1, commi 100-108 e 113-114, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205 ( legge di bilancio 2018) – per le nuove assunzioni di giovani con contratto di lavoro a tempo indeterminato. Come si ricorderà la legge di Bilancio 2018, al fine specifico di promuovere forme di occupazione giovanile stabile ed a tempo indeterminato, ha introdotto un nuovo esonero dal versamento dei contributi previdenziali posti d’ordinario a carico dei datori di lavoro e ciò per le  nuove assunzioni con contratto di lavoro oggi, stante il dettato di cui al D.Lgs. n. 23/2015,  a tutele crescenti, con validità per le assunzioni  effettuate  dal 1° gennaio 2018. La disposizione riguarda tutti i lavoratori con qualifica di operai, impiegati o quadri e si può attivare per tutti i datori di lavoro privati. La circolare precisa che il beneficio si applica ai seguenti datori di lavoro: a) datori di lavoro imprenditori: ex art. 2082 c.c. l’attività economico-produttiva che caratterizza l’impresa deve avere la finalità di produrre entrate superiori rispetto ai costi di produzione; a tal fine, è sufficiente, ai fini dell’economicità dell’attività, l’idoneità, almeno tendenziale, a ricavare dalla cessione dei beni o dei servizi prodotti quanto occorre per compensare i fattori produttivi impiegati e cioè a perseguire tendenzialmente il pareggio di bilancio (Cass., SS.UU. 11 aprile 1994, n. 3353). Rientrano tra i datori di lavoro anche gli enti pubblici economici (EPE) nonché gli enti pubblici privatizzati indipendentemente dalla proprietà pubblica o privata del capitale. b) datori di lavoro non imprenditori: gli sgravi competono anche alle associazioni culturali, politiche o sindacali, associazioni di volontariato, studi professionali, ecc.;  in sostanza la circolare chiarisce che lo sgravio si può applicare anche a enti pubblici economici, per il settore agricolo è opportuno precisare che lo sgravio compete ai consorzi di bonifica. Sono esclusi dallo sgravio, art. 1 comma 114 della richiamata legge, i contratti di apprendistato e i contratti di lavoro domestico, poiché per tali rapporti di lavoro l’ordinamento già contempla  aliquote previdenziali INPS  in misura ridotta rispetto alle aliquote  ordinarie. L’esonero contributivo riguarda tutti i rapporti di lavoro a tempo indeterminato anche  con regime di orario part-time; spetta anche per le assunzioni a tempo indeterminato a scopo di somministrazione, ancorché la somministrazione sia resa verso l’utilizzatore nella forma a tempo determinato; ancora l’esonero contributivo è applicabile ai rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato instaurati in attuazione del vincolo associativo stretto con una cooperativa di lavoro ai sensi della legge n. 142/2001. Lo sgravio non si applica alle tipologie incentivate l’assunzione con contratto di lavoro intermittente o a chiamata così come non si applica alle prestazioni di lavoro occasionali (art. 54-bis del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, legge di conversione n. 96 del 21 giugno 2017). L’esonero contributivo si applica  per  i lavoratori assunti  con contratto di lavoro subordinato purché non abbiano compiuto il trentesimo anno di età e non siano stati occupati a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro in precedenza; unica eccezione al requisito dell’età è previsto per le assunzioni effettuate nel corso del corrente 2018, la norma (art. 1 al comma 102) prevede infatti che il limite di età del lavoratore da assumere sia fino a trentacinque anni. La legge di stabilità prevede la misura dell’incentivo nel 50% dei contributi previdenziali (INPS) posti a carico dei datori di lavoro (sono esclusi esoneri per i premi e i contributi dovuti all’INAIL) nel limite massimo di 3.000 euro su base annua, da distribuire poi in concreto  su base mensile. La durata dello sgravio contributivo è fissata nel massimo in  36 mesi  ovviamente con decorrenza dalla data di assunzione. La norma prevede che lo sgravio può essere mantenuto, nel caso di rapporto di apprendistato quando il dipendente sia confermato in servizio, decorrente dal 1° gennaio 2018, al termine del periodo di apprendistato, e sempre qualora il lavoratore, al momento del mantenimento in servizio, non abbia compiuto il trentesimo anno di età; in questa ipotesi lo sgravio INPS, sempre fissato nell’importo massimo di  3.000 euro, si  applica per un massimo di dodici mesi. Qualora l’ assunzioni a tempo indeterminato sia operata per giovani che, nei sei mesi precedenti, abbiano svolto presso il medesimo datore di lavoro attività di alternanza scuola-lavoro o periodi di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore, il certificato di specializzazione tecnica superiore o periodi di apprendistato in alta formazione, lo sgravio è aumentato nella misura del 100% dei contributi INPS posti a carico dei datori di lavoro (sempre fermi quelli INAIL) per trentasei mesi a partire dalla data di assunzione e comunque nel limite massimo di 3.000 euro su base annua, da distribuire poi su base mensile,  L’esonero contributivo non spetta invece qualora: 1) l’assunzione violi il diritto di precedenza (per legge o per contratto collettivo) alla riassunzione di un altro lavoratore licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine che abbia manifestato per iscritto – entro sei mesi dalla cessazione del rapporto (tre mesi per i rapporti stagionali) – la propria volontà di essere riassunto; 2) presso il datore di lavoro o l’utilizzatore con contratto di somministrazione sono in atto sospensioni dal lavoro connesse ad una crisi o riorganizzazione aziendale;  salve le assunzioni di lavoratori inquadrati ad un livello diverso da quello posseduto dai lavoratori sospesi o da impiegare in unità produttive diverse da quelle interessate dalla sospensione; 3) lo sgravio  non spetta quando l’assunzione costituisce l’attuazione di un obbligo preesistente, la circolare precisa al riguardo comunque che può fruire dell’esonero contributivo  il datore di lavoro privato che, in attuazione dell’obbligo previsto dall’articolo 24 del d.lgs. n. 81/2015, assuma a tempo indeterminato e con le medesime mansioni, entro i successivi dodici mesi, il lavoratore che, nell’esecuzione di uno o più contratti a tempo determinato presso la stessa azienda, abbia prestato attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi, lo stesso principio vale per i casi di trasformazione di un rapporto di lavoro a termine in un rapporto a tempo indeterminato. Ancora  ha diritto all’esonero contributivo il datore di lavoro privato che, nella sua qualità di acquirente o affittuario di azienda o di ramo aziendale entro un anno dalla data del trasferimento aziendale (o nel periodo più lungo previsto dall’accordo collettivo), assuma a tempo indeterminato lavoratori che non sono passati immediatamente alle sue dipendenze. L’esonero contributivo si applica anche per le assunzioni obbligatorie di lavoratori disabili ex art. 3, della legge n. 68/1999. Ancora lo sgravio si può applicare  per gli obblighi di assunzione previsti dalla contrattazione collettiva. L’assunzione in definitiva può godere dello sgravio INPS  quando si verifica nel caso dedotto: ® la regolarità nell’assolvimento degli obblighi di contribuzione previdenziale; ® l’ assenza di violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro; ® il rispetto, fermi restando gli altri obblighi di legge, degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Non si ha diritto alla fruizione dell’esonero se il precedente rapporto di lavoro a tempo indeterminato si sia risolto per mancato superamento del periodo di prova ovvero per dimissioni del lavoratore; l’esonero contributivo può essere riconosciuto ai soli datori di lavoro che, nei sei mesi precedenti l’assunzione, non abbiano proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi; ancora il datore di lavoro, nei sei mesi successivi all’assunzione incentivata, non deve procedere al licenziamento per giustificato motivo oggettivo del medesimo lavoratore o di un lavoratore impiegato nella medesima unità produttiva e inquadrato con la medesima qualifica (in tal caso il beneficio è revocato). L’esonero contributivo introdotto dalla Legge di Bilancio 2018 non è cumulabile con “altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, limitatamente al periodo di applicazione degli stessi” (cfr. art. 1, comma 114, legge 205/2017).  Pertanto il predetto esonero contributivo non è cumulabile  con l’incentivo per l’assunzione di lavoratori con più di 50 anni di età disoccupati da oltre dodici mesi e di donne prive di impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi ovvero prive di impiego da almeno sei mesi e appartenenti a particolari aree o settori economici o professioni (art. 4, commi 8-11, della legge n. 92/2012). L’esonero contributivo è cumulabile viceversa con gli incentivi che assumono natura economica, fra i quali: l’incentivo per l’assunzione dei lavoratori disabili se vi è incremento occupazionale; l’incentivo all’assunzione di beneficiari del trattamento NASpI  (col rispetto c.d. “de minimis”); per la parte residua, con gli incentivi strutturali di cui all’articolo 1, comma 100, della Legge di Bilancio 2018. La circolare precisa che l’agevolazione contributiva INPS, di cui si è detto,  potrà essere fruita mediante conguaglio operato sulle denunce contributive a partire da marzo 2018 inteso come  mese di competenza.

Per i datori di lavoro privati che abbiano assunto dipendenti antecedentemente alla emanazione della circolare, al fine di recuperare i contributi – medio tempore già versarti all’INPS –riferibili quindi al periodo compreso tra gennaio e febbraio 2018, potranno utilizzare, per il recupero dello sgravio le denunzie contributive ed  i flussi UniEmens dei mesi di competenza marzo, aprile e maggio 2018.

 

(M. Mazzanti)