INPS: SGRAVI CONTRIBUTIVI PER I CONTRATTI COLLETTIVI CHE AGEVOLANO LA VITA PRIVATA DEI LAVORATORI.

INPS: sgravi contributivi per i contratti collettivi che agevolano la vita privata dei lavoratori.

Con circolare n. 163 del 03/11/2017 l’INPS ha fornito istruzioni circa la norma (contenuta nel Jobs Act) agevolativa per le aziende che, mediante la contrattazione collettiva (di secondo livello), introducono misure per conciliare la vita professionale e di lavoro dei propri dipendenti.

La circolare precisa che lo sgravio contributivo, previsto dall’art. 25 del D.Lgs. n. 80/2015, spetta per i contratti aziendali stipulati dal 1° gennaio 2017 al 31 agosto 2018; ogni datore di lavoro può usufruire una sola volta nel biennio 2017 – 2018.

Il contratto collettivo aziendale dovrà essere depositato secondo le modalità previste dall’art. 14 del D.Lgs. n. 151 del 2015. I datori di lavoro possono richiedere lo sgravio unicamente in via telematica all’INPS, che procederà al calcolo dello stesso ripartendo le risorse disponibili, secondo i criteri stabiliti da un apposito decreto interministeriale.

Lo sgravio di cui si tratta (per effetto del dispositivo di cui alla legge n. 225/16 di conversione del decreto legge n. 193 del 2016) è fissato, a livello nazionale, nell’importo massimo di euro 55.200.000,00 per l’anno 2017 ed euro 54.600.000,00 per l’anno 2018.

I criteri e le modalità di utilizzo delle risorse finanziarie sono stati definiti dal citato decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, emanato di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze del 12 settembre 2017.

Il decreto interministeriale riconosce uno sgravio contributivo ai datori di lavoro che stipulino contratti collettivi aziendali contenenti le misure di cui si è detto.

La gestione dei benefici contributivi è affidata all’INPS. Il decreto è datato 12 settembre 2017, ma è stato pubblicato il 23 ottobre 2017; la circolare INPS è del 3 novembre 2017; i termini della domanda sono fissati al 15 novembre 2017 … facile prevedere che nessuno potrà godere degli sgravi!

Questa è spending review!!!; in realtà il quadro agevolativo è interessante e potrebbe sgravare le imprese più innovative in modo significativo (nel massimo infatti è pari al 5% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali).

Come si accennava, lo sgravio contributivo è previsto in favore delle aziende che abbiano sottoscritto e depositato un contratto collettivo di secondo livello (aziendale) contenente misure in grado di favorire la conciliazione tra vita professionale e vita privata dei la oratori, in modo da innovare e/o migliorare quanto già previsto dalla normativa vigente, dai contratti nazionali di settore ovvero da precedenti contratti collettivi aziendali.

Gli istituti di conciliazione devono essere previsti nel minimo di due tra quelli indicati nel decreto del 12 settembre 2017 (art. 3), di cui almeno uno rientrante o nell’area di intervento genitorialità (A) o nell’area di intervento flessibilità organizzativa (B).

Questi i settori individuati dal citato decreto interministeriale:

AREA DI INTERVENTO GENITORIALITÀ

– estensione del congedo parentale, in termini temporali e/o di integrazione della relativa indennità;

– percorsi formativi (e-learning/coaching) per favorire il rientro dal congedo di maternità;

– buoni per l’acquisto di servizi di baby-sitting.

– previsione di nidi d’infanzia/asili nido/spazi ludico-ricreativi aziendali o interaziendali;

– estensione temporale del congedo di paternità, con previsione della relativa indennità;

AREA DI INTERVENTO FLESSIBILITÀ ORGANIZZATIVA

– flessibilità oraria in entrata e uscita;

– banca ore;

– cessione solidale dei permessi con integrazione da parte dell’impresa dei permessi ceduti.

– part-time;

– lavoro agile;

WELFARE AZIENDALE

– convenzioni con strutture per servizi di cura;

– buoni per l’acquisto di servizi di cura.

– convenzioni per l’erogazione di servizi time saving;

Il decreto prevede altre condizioni di proponibilità:

A) il contratto aziendale deve riguardare un numero di dipendenti pari almeno al settanta per cento della media di lavoratori occupati dal datore di lavoro, nell’anno civile precedente;

B) per poter beneficiare dello sgravio contributivo il contratto collettivo aziendale dovrà essere depositato presso l’Ispettorato territoriale del lavoro, con modalità telematica;

C) i datori di lavoro che avessero già provveduto al deposito telematico di un contratto aziendale ai fini della detassazione per i premi di risultato non dovranno effettuare un nuovo deposito.

La circolare INPS prevede che, per accedere allo sgravio contributivo, i contratti collettivi aziendali dovranno essere sottoscritti e depositati tra il 1° gennaio 2017 e il 31 agosto 2018.

L’erogazione delle risorse è articolata in due distinte fasi: una prima fase riguarda i contratti sottoscritti e depositati dal 1° gennaio 2017 al 31 ottobre 2017; una seconda fase riguarderà i contratti sottoscritti e depositati dal 1° novembre 2017 al 31 agosto 2018.

Per l’accesso al beneficio l’azienda deve essere in possesso del DURC, fermo restando il rispetto della contrattazione collettiva oltre ovviamente agli obblighi di legge.

La circolare INPS precisa che per l’anno 2018 saranno fornite altre istruzioni.

(M. Mazzanti)