INPS: regolamento per procedimento in autotutela.

L’INPS, con la recente circolare n. 47 del 17 maggio 2023, ha diramato le nuove regole adottate in materia di autotutela. Le nuove procedure sono il frutto della deliberazione del Consiglio di Amministrazione INPS (n. 9 del 18 gennaio 2023) con la quale è stato adottato il relativo Regolamento, teso alla rideterminazione procedurale in ragione delle nuove competenze funzionali dell’istituto, dell’incorporazione degli Enti previdenziali disciolti, per le riforme legislative che hanno introdotto nuove prestazioni istituzionali. 

L’autotutela agisce sui  provvedimenti emanati dall’INPS e consente di intervenire, senza aggravi dei procedimenti, eliminando vizi di legittimità, incongruenze derivanti da errori materiali o di calcolo, vizi di merito per sopravvenuti motivi di interesse pubblico o mutamento della situazione di fatto, prevenendo controversie o risolvendo  anticipatamente contenziosi. Secondo il  Regolamento (art. 1) l’INPS può concludere il procedimento di autotutela adottando provvedimenti quali:

a) annullamento d’ufficio, che comporta la perdita di efficacia, con effetto retroattivo, di un atto inficiato da uno o più vizi di legittimità;

b) rettifica, che presuppone l’intervento sul provvedimento con effetti conservativi dello stesso, attraverso l’eliminazione di incongruenze derivanti da meri errori materiali o di calcolo;

c) convalida, ammissibile per i provvedimenti annullabili, che comporta la sanatoria dei vizi, salvaguardando gli effetti già prodotti dal provvedimento;

d) revoca, in caso di sopravvenuti motivi di interesse pubblico o nel caso di mutamento della situazione di fatto esistente al momento dell’emanazione del provvedimento, che determina l’inidoneità del provvedimento stesso a produrre ulteriori effetti.

Non si possono esaminare in via di autotutela le istanze degli interessati con le quali si portano a conoscenza dell’INPS elementi sopravvenuti rispetto all’emissione del provvedimento contestato e non indicati al momento della prima domanda e che comportano l’inizio di un nuovo procedimento basato su diversi presupposti, basato sui medesimi fatti sopravvenuti (art. 10 del Regolamento). 

Il procedimento di autotutela è di norma iniziato su proposta del funzionario INPS che ha emanato il provvedimento viziato o su istanza di parte, presentata in via telematica, o tramite PEC, e comunque da chiunque vi abbia interesse; ancora si potrà avviare  a seguito dell’instaurazione di ricorso giudiziario o amministrativo; per inciso l’inizio del procedimento non sospende il decorso dei termini per la presentazione dei ricorsi in via amministrativa o giudiziaria.

Gli interessati hanno facoltà di presentare memorie scritte e documenti che l’INPS è onerato di valutare se pertinenti al procedimento. L’istruttoria per il riesame è a cura dell’ufficio che ha emanato il provvedimento discusso dovendosi esaminare in specie l’esistenza di un contenzioso e la possibilità di intervenire in autotutela. Previste procedure interne volte ad acquisire pareri, anche dal Coordinamento legale di Sede, effettuando valutazioni circa gli eventuali risparmi o dei minori oneri.

Per importi oltre i 10.000 euro l’autotutela deve essere approvata dai superiori gerarchici (Direttore regionale o del Direttore di coordinamento metropolitano).

L’intera fase istruttoria deve concludersi entro 30 giorni dall’ avvio. Il procedimento in autotutela si conclude con l’adozione di uno dei provvedimenti più sopra citati; nella motivazione l’ufficio procedente dovrà indicare gli elementi di fatto e di diritto che hanno determinato la decisione di adottare il provvedimento. L’adottato regolamento prevede poi che  del provvedimento assunto in autotutela si dovrà dare notizia all’interessato e agli altri controinteressati. 

(M. Mazzanti)