La Commissione europea, con recente decisione (datata 11 gennaio 2022 – decisione C(2022) 171 final), ha prorogato l’applicabilità delle agevolazioni previste dalla legge 30 dicembre 2020, n. 178 ed applicabili per i casi di assunzione di alcune specifiche categorie quali i giovani di età non superiore a 36 anni , i soggetti cui è applicabile il c.d. “incentivo donne” e le misure inerenti la “Decontribuzione sud“; la proroga è valevole a tutto il 30 giugno 2022, termine finale di operatività del “Temporary Framework”.
Tutti gli aiuti sopra accennati erano stati consentiti, in ragione dell’emergenza sanitaria, sulla base della sezione 3.1 della comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final del 19 marzo 2020, concernete il “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19” (c.d. Temporary Framework)” risultando applicabili solo previa autorizzazione da parte della Commissione Europea.
L’INPS (messaggio n. 403 del 26 gennaio 2022) conseguentemente ha diramato le istruzioni; gli sgravi contributivi previsti trovano quindi applicazione per le assunzioni, le trasformazioni a tempo indeterminato di rapporti precedentemente stipulati a termine di giovani “under” 36 o di donne svantaggiate a condizione che tali situazioni si perfezionino nel periodo 1° gennaio 2022 – 30 giugno 2022; anche le norme in materia di Decontribuzione Sud verranno applicate a tutto il mese di giugno 2022.
Nel messaggio INPS si precisa, in specie per le agenzie di somministrazione, ovviamente per i lavoratori assunti al fine della collocazione presso l’impresa utilizzatrice (posizione contributiva contraddistinta dal CSC 7.07.08 e dal CA 9A) che, anche per la “Decontribuzione Sud” (in analogia alle altre due casistiche, esonero giovani ed esonero donne) alla data di assunzione/trasformazione dovrà essere abbinato il numero di matricola dell’azienda utilizzatrice, nel formato AAAAMMGGMMMMMMMMMM (18 caratteri).
In ordine alla agevolazione prevista per l’assunzione e/o trasformazione dei rapporti di lavoro relativi a donne di qualsiasi età che svolgano le proprie attività lavorative in settori economici per i quali sia verificata una accentuata disparità occupazionale di genere e “prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi”, ai fini della individuazione dei settori e delle professioni, ci si dovrà riferire al decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali (emesso sentito il Ministro dell’Economia e delle Finanze – MEF) del 17 dicembre 2021, n. 402.
Da notare come la Commissione europea, in occasione della emanazione della nuova norma, abbia previsto l’aumento del massimale degli aiuti temporanei (sezione 3.1 della comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final del 19 marzo 2020) stabiliti in:
– 290.000 euro per le imprese operanti nella produzione primaria di prodotti agricoli;
– 345.000 euro per le imprese operanti nel settore della pesca e dell’acquacoltura;
– 2,3 milioni di euro per le imprese operanti in tutti gli altri settori.
(M. Mazzanti)