INPS – Messaggio n. 102/2021 – Ripresa versamenti dei contributi sospesi per emergenza sanitaria.

Con recente messaggio (n. 102 del 13 gennaio 2021) l’INPS ha diramato alcune indicazioni utili agli operatori del settore per il pagamento dei contributi previdenziali sospesi in ragione dell’emergenza sanitaria da Covid-19, ciò sulla base delle regole introdotte col c.d. “decreto agosto” (art. 97 del D.L. n. 104/2020) e dal precedente c.d. “decreto rilancio” (Legge n. 77/2020); il decreto agosto ha, per inciso, consentito una diversa ed alternativa forma di rateizzazione dei versamenti contributivi INPS sospesi ai sensi dell’art. 18 del D.L. n. 23/2020 e degli articoli 61 e 62 del D.L. n.18/2020 che potranno quindi essere corrisposti in quanto ad un importo pari al 50%, dei contributi dovuti ma sospesi, in unica rata ovvero con una rateizzazione, fino ad un massimo di 4 soluzioni mensili di pari importo, con il primo pagamento entro il 16 settembre 2020; il residuo pari al 50% della debenza originaria si dovrà corrispondere a rate, mensili di pari importo, sino ad un massimo di ventiquattro con primo versamento entro il 16 gennaio 2021.

 

La materia era già stata illustrata dall’INPS, relativamente al pagamento della prima quota del 50%, con distinti messaggi (n. 2871 del 20/7/2020 e n. 3274 del 9/9/ 2020); alle aziende interessate era infatti stato assegnato uno dei codici di autorizzazione per le aziende agricole che assumono manodopera in specie 7H, 7L e 7Q.

 

Con il messaggio odierno l’Istituto fornisce le proprie istruzioni operative in ordine al pagamento del restante 50% che avverrà, senza sanzioni e interessi, come si accennava, sino fino a 24 rate mensili.

 

In particolare l’INPS comunica che il versamento della prima rata del saldo residuo è considerato valido se effettuato entro il 31 gennaio 2021, di fatto prorogandosi il termine per il pagamento della prima rata (già prevista al 16 gennaio) al 31 gennaio 2021; relativamente al pagamento materiale delle rate (sempre inerenti il residuo 50% delle somme contributive sospese) alle aziende, che occupano manodopera agricole, alle quali siano stati attribuiti i codici di autorizzazione relativi alle sospensioni da COVID-19 (7H, 7L e 7Q) dovranno utilizzare la codeline già loro assegnata e comunicata per il pagamento delle rateizzazioni afferenti la prima metà dei contributi dovuti e sospesi.

La codeline è reperibile nel “Cassetto previdenziale Aziende Agricole” (sezione news individuali).

Ovviamente in concreto l’azienda dovrà computare la somma da versare in rapporto alle rate prescelte all’uopo suddividendo l’importo comunicato dall’INPS.

(M. Mazzanti)