INPS: incentivo per l’assunzione di beneficiari del Reddito di cittadinanza – legge di bilancio 2022 – novità applicative

Con recente messaggio (n. 2766 dell’11 luglio 2022) l’INPS ha diramato chiarimenti operativi in ordine alle modifiche normative contemplate dalla ultima  legge di Bilancio –  Legge 30 dicembre 2021, n. 234 (art. 1, comma 74, lettera g, numero 1) – rispetto alle regole definite per i beneficiari del reddito di cittadinanza,  dal previgente Decreto Legge n. 4/2019 (art. 8, comma 1) in ordine all’ esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, a carico del datore di lavoro e del lavoratore, in caso di assunzione  con contratto di lavoro subordinato. 

Con questa  disposizione è stato  introdotto per i datori di lavoro che assumono, con contratto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato, l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali (INPS)  a carico del datore di lavoro e del lavoratore  nel limite dell’importo mensile del Reddito di cittadinanza di pertinenza del lavoratore all’atto dell’assunzione e con un tetto mensile di 780 euro; dall’esonero sono esclusi i premi e i contributi dovuti all’INAIL per la tutela infortunistica.

In passato l’INPS aveva già fornito i primi chiarimenti con la circolare n. 104/2019 e con il messaggio n. 4099/2019.

La modifica  interessa principalmente due aspetti della normativa:

· estende le casistiche  contrattuali incentivabili, riconoscendosi   l’esonero contributivo anche  in favore delle assunzioni di soggetti beneficiari di Reddito di cittadinanza  effettuate con  contratti a tempo parziale e a tempo determinato;

· cassa l’onere di comunicare preliminarmente (onere posto  in capo al datore di lavoro)  le disponibilità dei posti vacanti alla piattaforma digitale dedicata al Reddito di cittadinanza  presso l’ANPAL, quale condizione di accesso all’esonero dei contributi INPS.

Con il  messaggio in commento l’INPS  inoltre  comunica che, al fine di recepire le predette modifiche – sia in ordine all’estensione ad altre casistiche  contrattuali incentivabili, sia rispetto all’introduzione dell’esonero in esame per le agenzie per il lavoro –  di aver provveduto alla modifica  del  modulo telematico di domanda per il riconoscimento dell’esonero in oggetto denominato “SRDC – Sgravio Reddito di Cittadinanza – art. 8 del d.l. n. 4/2019”, modulo  presente nella sezione “Portale delle Agevolazioni” (ex sezione DiResCo).

Nel messaggio l’INPS chiarisce e precisa che  l’importo dell’incentivo, riconosciuto dalle procedure telematiche, costituirà quindi l’ammontare massimo dell’agevolazione che potrà essere fruita nelle denunce contributive; lo sgravio contributivo sarà riconosciuto in base alla minore somma tra il beneficio mensile del Reddito di cittadinanza, spettante al nucleo familiare, con il tetto mensile di 780 euro ed  i contributi previdenziali e assistenziali a carico del datore di lavoro e del lavoratore.

Nel caso di assunzione a tempo pieno e successiva trasformazione in part-time, viene precisato che sarà onere del datore di lavoro quello di riparametrare l’incentivo spettante in base ai contributi effettivamente dovuti e fruire dell’importo ridotto.

Con il messaggio in esame viene poi precisato che successivamente alla autorizzazione al godimento dell’agevolazionecontributiva, l’INPS , l’ANPAL e l’INL effettueranno i controlli  con lo scopo di  accertare l’effettiva sussistenza dei presupposti di legge per la fruizione dello sgravio contributivo predetto; il datore di lavoro potrà  fruire dello sgravio con il  conguaglio nelle denunce contributive periodiche, secondo le indicazioni fornite con il citato messaggio INPS  n. 4099/2019.

Il messaggio si occupa anche delle assunzioni  effettuate con le attività di intermediazione di un’agenzia per il lavoro che pure potranno avvalersi del beneficio dello sgravio; la nota INPS precisa in merito che per l’agenzia per il lavoro il diritto allo sgravio contributivo è subordinato al rispetto di alcune  condizioni:

· regolarità degli obblighi di contribuzione previdenziale, ai sensi della normativa in materia di documento unico di regolarità contributiva (DURC);

· assenza di violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro e rispetto degli altri obblighi di legge;

· rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, sottoscritti dalle Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

(M. Mazzanti)