Con recente messaggio (n. 2766 dell’11 luglio 2022) l’INPS ha diramato chiarimenti operativi in ordine alle modifiche normative contemplate dalla ultima legge di Bilancio – Legge 30 dicembre 2021, n. 234 (art. 1, comma 74, lettera g, numero 1) – rispetto alle regole definite per i beneficiari del reddito di cittadinanza, dal previgente Decreto Legge n. 4/2019 (art. 8, comma 1) in ordine all’ esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, a carico del datore di lavoro e del lavoratore, in caso di assunzione con contratto di lavoro subordinato.
Con questa disposizione è stato introdotto per i datori di lavoro che assumono, con contratto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato, l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali (INPS) a carico del datore di lavoro e del lavoratore nel limite dell’importo mensile del Reddito di cittadinanza di pertinenza del lavoratore all’atto dell’assunzione e con un tetto mensile di 780 euro; dall’esonero sono esclusi i premi e i contributi dovuti all’INAIL per la tutela infortunistica.
In passato l’INPS aveva già fornito i primi chiarimenti con la circolare n. 104/2019 e con il messaggio n. 4099/2019.
La modifica interessa principalmente due aspetti della normativa:
· estende le casistiche contrattuali incentivabili, riconoscendosi l’esonero contributivo anche in favore delle assunzioni di soggetti beneficiari di Reddito di cittadinanza effettuate con contratti a tempo parziale e a tempo determinato;
· cassa l’onere di comunicare preliminarmente (onere posto in capo al datore di lavoro) le disponibilità dei posti vacanti alla piattaforma digitale dedicata al Reddito di cittadinanza presso l’ANPAL, quale condizione di accesso all’esonero dei contributi INPS.
Con il messaggio in commento l’INPS inoltre comunica che, al fine di recepire le predette modifiche – sia in ordine all’estensione ad altre casistiche contrattuali incentivabili, sia rispetto all’introduzione dell’esonero in esame per le agenzie per il lavoro – di aver provveduto alla modifica del modulo telematico di domanda per il riconoscimento dell’esonero in oggetto denominato “SRDC – Sgravio Reddito di Cittadinanza – art. 8 del d.l. n. 4/2019”, modulo presente nella sezione “Portale delle Agevolazioni” (ex sezione DiResCo).
Nel messaggio l’INPS chiarisce e precisa che l’importo dell’incentivo, riconosciuto dalle procedure telematiche, costituirà quindi l’ammontare massimo dell’agevolazione che potrà essere fruita nelle denunce contributive; lo sgravio contributivo sarà riconosciuto in base alla minore somma tra il beneficio mensile del Reddito di cittadinanza, spettante al nucleo familiare, con il tetto mensile di 780 euro ed i contributi previdenziali e assistenziali a carico del datore di lavoro e del lavoratore.
Nel caso di assunzione a tempo pieno e successiva trasformazione in part-time, viene precisato che sarà onere del datore di lavoro quello di riparametrare l’incentivo spettante in base ai contributi effettivamente dovuti e fruire dell’importo ridotto.
Con il messaggio in esame viene poi precisato che successivamente alla autorizzazione al godimento dell’agevolazionecontributiva, l’INPS , l’ANPAL e l’INL effettueranno i controlli con lo scopo di accertare l’effettiva sussistenza dei presupposti di legge per la fruizione dello sgravio contributivo predetto; il datore di lavoro potrà fruire dello sgravio con il conguaglio nelle denunce contributive periodiche, secondo le indicazioni fornite con il citato messaggio INPS n. 4099/2019.
Il messaggio si occupa anche delle assunzioni effettuate con le attività di intermediazione di un’agenzia per il lavoro che pure potranno avvalersi del beneficio dello sgravio; la nota INPS precisa in merito che per l’agenzia per il lavoro il diritto allo sgravio contributivo è subordinato al rispetto di alcune condizioni:
· regolarità degli obblighi di contribuzione previdenziale, ai sensi della normativa in materia di documento unico di regolarità contributiva (DURC);
· assenza di violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro e rispetto degli altri obblighi di legge;
· rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, sottoscritti dalle Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
(M. Mazzanti)