Nei giorni scorsi, con circolare n. 102 del 19 settembre 2022, l’INPS ha diramato alcuni chiarimenti operativi utili alla corretta gestione degli adempimenti previdenziali correlati all’esonero contributivo, di durata annuale e previsto per il corrente anno 2022, in favore delle lavoratrici subordinate madri appartenenti al settore privato compreso il comparto dell’agricoltura; l’esonero annuale decorre dalla data del rientro al lavoro della lavoratrice madre a seguito dell’esaurirsi del congedo obbligatorio di maternità (art. 16 del D.lgs 26 marzo 2001, n. 151).
L’esonero in commento è pari al 50% della contribuzione previdenziale posto a carico delle lavoratrici madri (art. 1, comma 137, della legge 30 dicembre 2021, n. 234) impregiudicata l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
Si chiarisce che nel caso in cui la lavoratrice madre abbia utilizzato anche il periodo di astensione facoltativa (esaurito il periodo di congedo obbligatorio) l’esonero sarà applicato dalla data di rientro al lavoro della dipendente.
Ancora l’esonero sarà previsto in favore della dipendente al rientro dal periodo di interdizione post partum per lavori gravosi (art. 17 del T.U. maternità).
La circolare precisa che, in ogni caso, la lavoratrice dovrà rientrare sul posto di lavoro entro il 31 dicembre 2022.
L’esonero contributivo riguarda, secondo l’INPS, le seguenti tipologie di rapporti di lavoro del settore privato:
· tempo indeterminato
· tempo determinato
· part-time
· assunzione a scopo di somministrazione
· apprendistato
· lavoro domestico
· contratto intermittente
· lavoro subordinato instaurato in attuazione del vincolo associativo stretto con una cooperativa di lavoro ai sensi della legge 3 aprile 2001, n. 142.
(M. Mazzanti)