Come si ricorderà, con il Decreto Rilancio, (art. 94 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77) veniva previsto, per fronteggiare l’emergenza da COVID-19, che i percettori di ammortizzatori sociali – limitatamente al periodo di sospensione a zero ore della prestazione lavorativa – nonché i fruitori delle indennità NASpI e DIS-COLL e del Reddito di cittadinanza avevano facoltà di stipulare, con le aziende datrici di lavoro agricolo, contratti a termine non superiori a 30 giorni, rinnovabili per ulteriori 30 giorni, senza subire (in deroga alle norme ordinarie) la perdita o la riduzione dei benefici previsti, nel limite di 2.000 euro per l’anno 2020.
Successivamente, con il decreto Sostegni bis (art. 68, comma 15-septies,decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73) le predette disposizioni vennero temporalmente estese al 31 dicembre 2021 e, nel caso in cui lo stato di emergenza fosse stabilito successivamente a tale data, fino al termine dello stato emergenziale ed alle stesse condizioni (contratti non superiori a 30 giorni, rinnovabili per ulteriori 30 giorni, nel limite di 2.000 euro per l’anno 2021, senza subire la sospensione/decadenza dal diritto alla prestazione o l’abbattimento della stessa).
Per l’analisi operativa della normativa si veda la circolare INPS n. 76/2020, nonché per gli aspetti legati alla rioccupazione in disoccupazione le Circolari INPS n. 94/2015 e n. 83/2015.
L’INPS, con il messaggio n. 4079 del 22 novembre 2021, riassume la casistica relativa confermando la pregressa normativa anche per il 2021, sommando i redditi e senza subire la sospensione/decadenza dal diritto alla prestazione o l’abbattimento delle somme previste dalla normativa inerente la prestazione ordinaria.
Il messaggio chiarisce che i 30 giorni si computano considerando le giornate di effettivo lavoro e non la durata in sé del contratto di lavoro.
Il lavoratore interessato, pertanto, attraverso la trasmissione del modello “NASpI – Com”, comunicherà le giornate in cui presta l’attività lavorativa nell’ambito del contratto di lavoro.
Il messaggio precisa poi che, per l’anno 2021, nel caso in cui i contratti agricoli a termine stipulati superino il limite di 30 giorni (rinnovabile di ulteriori 30 giorni) ovvero superino il limite di reddito pari a 2.000 euro, le prestazioni di disoccupazione godute dal lavoratore saranno soggette agli istituti del cumulo e della sospensione dell’indennità di disoccupazione, nonché alla decadenza prevista rispetto alle indennità di NASpI e DIS-COLL; nel messaggio si evidenzia ancora come il cumulo, la sospensione e la decadenza verranno applicati esclusivamente per la parte di reddito eccedente la somma di 2.000 euro e per i periodi eccedenti l’arco temporale massimo di durata dei contratti (30 giorni, rinnovabili di ulteriori 30).
La nota INPS chiarisce poi come la contribuzione versata relativa alle prestazioni agricole sarà considerata utile per il successivo ed eventuale calcolo delle prestazioni di disoccupazione e che la contribuzione versata durante il periodo di mantenimento della NASpI è utile sia ai fini dei requisiti per l’accesso, sia ai fini della determinazione della durata di una nuova prestazione di disoccupazione.
(M. Mazzanti)