L’INPS, con la circolare n. 32 del 25 febbraio u.s., torna sulla materia sanzionatoria correlata alla depenalizzazione di alcune ipotesi di reato, in materia di lavoro e previdenza obbligatoria, ed alla conseguente trasformazione dei comportamenti prima aventi rilevanza penale in meri illeciti amministrativi (D.Lgs. 15 gennaio 2016, n. 8); in specie la nota INPS si sofferma sulla fattispecie dell’omesso versamento delle ritenute previdenziali effettuate dal datore di lavoro.
Le nuove regole sanzionatorie hanno “sostituito” il reato con due fattispecie sanzionatorie in rapporto con l’importo dell’omissione; in sostanza con la introdotta depenalizzazione parziale del reato la sanzione penale della reclusione (fino a tre anni, congiunta alla multa fino a 1.032 euro) si applica alle omissioni di versamenti di ritenute se superiori a 10.000 euro annui, se la ritenuta omessa è viceversa inferiore ai 10.000 euro annui la norma prevede la sanzione amministrativa da 10.000 euro a 50.000 euro.
Con la circolare in commento l’INPS rende pubbliche le norme operative utili per l’emissione dell’ordinanza-ingiunzione (legge n. 689/1981, artt.14,16,18 e 35), atto prodromico al recupero coattivo delle somme irrogate. La questione si fonda sulla previsione normativa di cui all’originario D.L. n. 463/1983 che pone, in capo al datore di lavoro, l’obbligazione del versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti; relativamente alla sanzione, da ultimo, l’articolo 3, comma 6, del D.Lgs. n. 8/2016, prevede la già richiamata sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 50.000 euro, sempreché il versamento delle ritenute omesse venga effettuato, dal datore omissivo, entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell’accertamento della violazione.
La circolare INPS, richiamando precedenti orientamenti del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali – Direzione Generale per l’Attività Ispettiva ( circolare n. 6/2016 del 5 febbraio 2016) precisa che per la escussione delle sanzioni amministrative è “ applicabile esclusivamente la procedura di cui agli artt. 14 e 16, L. n. 689/1981”, e che per gli illeciti accertati dal 6 febbraio 2016 “l’unico criterio rintracciabile nell’ambito del quadro regolatorio vigente risulta essere quello contemplato dall’art. 35, comma 2, della L. n. 689/1981, in forza del quale “per le violazioni consistenti nell’omissione totale o parziale del versamento di contributi e premi, l’ordinanza-ingiunzione è emessa, ai sensi dell’articolo 18, dagli enti ed istituti gestori delle forme di previdenza e assistenza obbligatori (…)”. La nota dell’Istituto rammenta altresì che rispetto alle sanzioni di cui si tratta è possibile la “sanatoria” mediante il pagamento (entro sessanta giorni dalla contestazione immediata o dalla notificazione degli estremi della violazione) della sanzione in misura ridotta, definita nell’importo pari alla terza parte del massimo della sanzione stabilita per la violazione commessa o, se più favorevole e se sia stato stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo (art. 16 L. n. 689/1981), nell’odierna fattispecie sanzionatoria la citata misura ridotta è pari a 16.666 euro, ossia alla terza parte del massimo della sanzione prevista di 50.000 euro, oltre alle spese del procedimento amministrativo. La circolare conferma che il pagamento nei termini indicati estingue il procedimento.
La circolare INPS infine ricorda come il datore di lavoro, nell’ambito delle procedure di cui si tratta, ha la facoltà di inoltrare scritti difensivi, documenti e può chiedere essere sentito in ordine ai fatti contestati (art. 18 L. n. 689/198) il tutto formalizzando le predette istanze entro trenta giorni dalla data della contestazione o notificazione della violazione. Nel caso in cui sia verificata la correttezza delle tesi datoriali e l’ente procedente accerti la insussistenza dell’illecito amministrativo contestato ovvero qualora siano acclarati vizi formali nell’ambito delle procedure di accertamento e contestazione, questi provvederà ad emettere ordinanza motivata di archiviazione degli atti per l’ insussistenza del fatto o della violazione legislativa, la non responsabilità di uno o più soggetti ovvero sussistenza di cause che comportano l’esclusione della responsabilità (cfr. l’articolo 4 della legge n. 689/1981), l’omissione della contestazione o della notificazione delle violazioni a uno o più soggetti responsabili entro i termini indicati dall’articolo 14 della legge n. 689/1981, il decorso del termine di prescrizione di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione (cfr. l’articolo 28 della legge n. 689/1981), l’incapacità di intendere e di volere dell’autore delle violazioni (cfr. l’articolo 2 della legge n. 689/1981); la violazione commessa per comportamento incolpevole dell’autore (cfr. l’articolo 3 della legge n. 689/1981), la morte di uno o più soggetti responsabili.
Nel caso in cui viceversa l’ente procedente ritenga fondato l’illecito verrà emessa l’ordinanza-ingiunzione che ha valore di titolo esecutivo; avverso l’ordinanza emessa il datore di lavoro sanzionato potrà presentare, a pena di inammissibilità, entro 30 giorni dalla notificazione del provvedimento (60 se il ricorrente risiede all’estero), opposizione, con ricorso dinanzi al Tribunale del luogo nel quale è stata commessa la violazione secondo le regole sancite dall’art. 22 L. n. 689/1981 e dall’art. 6 del D.Lgs. 1° settembre 2011, n. 150. Si ricorda che Il ricorso non sospende l’esecutività dell’ordinanza-ingiunzione, che peraltro potrà essere disposta ex art. 5 del decreto legislativo n. 150/2011.
Per completare il quadro si ricorda che, spirato infruttuosamente il termine per il pagamento (60 giorni dalla notifica), l’ente che ha emesso l’ordinanza-ingiunzione potrà procede all’esecuzione forzata (art. 27 della legge n. 689/1981 e art. 30 D.L n. 78/2010). Il datore di lavoro impossibilitato al pagamento potrà presentare istanza per ottenere la rateizzazione. Il datore di lavoro rispetto all’esecuzione forzata conserva ancora ulteriori strumenti difensivi quali, in rapporto alle possibili eccezioni o contestazioni, l’opposizione, nel termine di trenta giorni dalla notifica dell’avviso di addebito ex art. 6 D.Lgs. n. 150/2011, ovvero l’opposizione agli atti esecutivi, entro venti giorni dalla notifica dell’avviso di addebito e secondo l’art. 617 c.p.c., od ancora l’opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c..
In merito alla emissione dell’ordinanza-ingiunzione, sulla base della singola specificità aziendale e delle forme legali della gestione, si ricorda che questa è notificata al soggetto autore della violazione e ad eventuali obbligati in solido. La circolare chiarisce, da ultimo, che il pagamento della sanzione, portata nell’ordinanza-ingiunzione, dovrà essere effettuato a mezzo F24 Elide, utilizzando il codice tributo “SAMM”.
(M. Mazzanti)