INL: disposizioni in materia di tirocini – prime indicazioni.

Come è noto l’art. 1 (commi da 721 a 726) della Legge di Bilancio  2022 (legge n. 234/2021) ha introdotto  nuove disposizioni in materia di tirocini. L’Ispettorato Nazionale del Lavoro – INL  (Direzione centrale coordinamento giuridico) ha recentemente predisposto  e resa pubblica  la nota n. 530 del 21 marzo 2022 con la quale vengono diramate  indicazioni operative in merito  al predetto istituto. 

In particolare, la nota dell’INL fornisce alcuni chiarimenti in merito alle disposizioni introdotte relativamente alla “Indennità di partecipazione”, in materia di “Ricorso fraudolento al tirocinio” e in ordine alle “Comunicazioni al Centro per l’impiego”  e  per gli “Obblighi di sicurezza”.

Sulla precitata normativa  già si era espresso  l’Ufficio legislativo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (con nota prot. 2529 del 16 marzo 2022).  

La lettera circolare INL chiarisce come il tirocinio (comma 720) sia definito come percorso formativo di alternanza tra studio e lavoro, finalizzato all’orientamento e alla formazione professionale ed al  miglioramento dell’incontro tra domanda e offerta di lavoro;  il tirocinio è considerato come curriculare se è  funzionale al conseguimento di un titolo di studio formalmente riconosciuto.

La norma prevede la necessità della definizione (tra stato e regioni) di un nuovo accordo per la definizione di linee-guida dei tirocini non curriculari, utilizzando alcuni  criteri base, quali la a) revisione della disciplina circoscrivendo l’applicazione dell’istituto in favore di soggetti aventi difficoltà di inclusione sociale; b) individuazione degli elementi qualificanti il nuovo tirocinio , come  il riconoscimento di una indennità di partecipazione (che dovrà essere congrua), la fissazione di una durata massima comprensiva di eventuali rinnovi e limiti numerici di tirocini attivabili in relazione alle dimensioni d’impresa; c) definizione di livelli essenziali della formazione che prevedano un bilancio delle competenze all’inizio del tirocinio e una certificazione delle competenze alla sua conclusione; d) regole di contingentamento per vincolare l’attivazione di nuovi tirocini all’assunzione di una quota minima di tirocinanti al termine del periodo di tirocinio; e) regole tese al contrasto dell’uso distorto del tirocinio, definendo le  modalità della prestazione del tirocinante presso l’azienda.

La nota INL precisa come, nelle more della precitata nuova regolamentazione, siano  applicabili  le attuali regolamentazioni regionali.

Alcune norme peraltro entrano immediatamente in vigore.  Indennità di partecipazione: in attesa che venga definita la congruità della indennità l’INL precisa che la sanzione prevista dal comma 722  secondo cui “la mancata corresponsione dell’indennità di cui alla lettera b) del comma 721 comporta a carico del trasgressore l’irrogazione di una sanzione amministrativa il cui ammontare è proporzionato alla gravità dell’illecito commesso, in misura variabile da un minimo di 1.000 euro a un massimo di 6.000 euro, conformemente alle previsioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689”, si applica per la  mancata corresponsione della indennità come già definita e  prevista dalle normative, anche regionali, oggi vigenti.   

Ricorso fraudolento al tirocinio: secondo l’ INL il comma 723 definisce come  “il tirocinio non costituisce rapporto di lavoro e non può essere utilizzato in sostituzione di lavoro dipendente. Se il tirocinio è svolto in modo fraudolento, eludendo le prescrizioni di cui al periodo precedente, il soggetto ospitante è punito con la pena dell’ammenda di 50 euro per ciascun tirocinante coinvolto e per ciascun giorno di tirocinio, ferma restando la possibilità, su domanda del tirocinante, di riconoscere la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a partire dalla pronuncia giudiziale”.

L’ispettorato reputa la citata disposizione punitiva immediatamente applicabile allo scopo di  punire i datori di lavoro che utilizzino il tirocinante come se fosse un effettivo lavoratore strutturato o in sostituzione di lavoratore dipendente. La circolare segnala al personale ispettivo la necessità di riferirsi, allo scopo, alle normative regionali attualmente in vigore.

La stessa nota chiarisce poi che la sanzione è soggetta alla prescrizione obbligatoria ex art. 20 L. n. 758/1994, tesa a far cessare il comportamento illegittimo; peraltro, secondo l’ INL, il contenuto del provvedimento di prescrizione dovrà tenere conto della possibilità (comma 723) di riconoscimento della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato (ad iniziativa e volontà del tirocinante).

Comunicazioni al Centro per l’impiego: la nota INL ribadisce la sussistenza dell’obbligo di comunicazione dei tirocini extracurriculari ( comma 724).

Obblighi di sicurezza.

L’INL richiama la normativa introdotta con la legge di bilancio (comma 725) secondo cui “il soggetto ospitante è tenuto, nei confronti dei tirocinanti, a propria cura e spese, al rispetto integrale delle disposizioni in materia di salute e sicurezza di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81”.

L’Ispettorato precisa che la stesura letterale della norma (in particolare l’inciso “integrale”) sia da ritenersi un mero rafforzativo di quanto già vigente (ex art. 2 comma 1 lett. a, D.Lgs. n. 81/2008) norma che prevede la  parificazione alla figura del lavoratore de “il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento di cui all’articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, e di cui a specifiche disposizioni delle leggi regionali promosse al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro”, con ciò determinandosi l’applicazione delle tutele previste in favore del personale dipendente.

(M. Mazzanti)