INL: decorrenza del termine quinquennale di prescrizione dei crediti da lavoro.

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) ha fornito, con una recente circolare (nota INL n. 1959 del 30 settembre 2022) – onde assicurare la corretta adozione, da parte del personale ispettivo,  dei  provvedimento di diffida accertativa in materia – chiarimenti operativi in ordine alla decorrenza del termine quinquennale di prescrizione dei crediti da lavoro dipendente.

La nota di commento si riferisce in specie  alla recente pronuncia della Corte di Cassazione ( n. 26246 del 6 settembre 2022) e dispone un nuovo orientamento interpretativo.

Aderendo in toto all’orientamento della Corte di Cassazione, secondo cui  “il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, così come modulato per effetto della Legge n. 92/2012 e del D.Lgs. n. 23/2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità. Sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della Legge n. 92/2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4 e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro”, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro –  nel   ritenere superato l’orientamento previsto dallo stesso INL nella precedente  nota prot. n. 595 del 23 gennaio 2020 – fornisce istruzioni operative agli ispettori territoriali i quali dovranno considerare oggetto di diffida accertativa tutti crediti (certi, liquidi ed esigibili) di cui il lavoratore dipendente sia titolare considerando  il dies a quo del termine di prescrizione quinquennale  come decorrente solo dalla cessazione del rapporto di lavoro.

La nota INL rileva peraltro come a tale principio deroghi la normativa per il pubblico impiego, ritenendo la  pronuncia della Cassazione non estensibile  a tali rapporti in ragione della particolare disciplina normativa che contraddistingue il pubblico impiego a differenza dell’0impiego privato.

Secondo l’Ispettorato Nazionale nel pubblico impiego vi è garanzia di stabilità ed un forte sistema di  garanzie , anche giurisdizionali, tali da assicurare  rimedi avverso una eventuale ed illegittima risoluzione del rapporto dovendosi per questo escludere che il “timor” del licenziamento possa indurre l’impiegato pubblico  a rinunziare ai propri diritti.

Seguendo questa logica, secondo l’Ispettorato Nazionale, nei rapporti di pubblico impiego, il termine di prescrizione quinquennale per i crediti di lavoro andrà a decorrere, in costanza di rapporto, dal momento in cui il diritto stesso può esser fatto valere; i soliti due pesi e due misure!

(M. Mazzanti)