Infortuni sul lavoro – Legge 29 aprile 2024, n. 56, di conversione del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19 (c.d. DL PNRR Quater) .

Recentemente, con la legge n. 56 del 29 aprile 2024 (pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 100 del 30 aprile 2024, supplemento ordinario n. 19) è stato convertito in legge il decreto-legge 2 marzo 2024 n. 19 (emanato a seguito del grave infortunio sul lavoro occorso in Firenze nel cantiere di una importante catena di supermercati) che conteneva numerose modifiche alla previgente normativa sulla sicurezza sul lavoro, in materia di sanzioni al lavoro irregolare nonché nuove norme sugli appalti.

La legge di conversione ha in parte modificato le originarie previsioni del decreto legge, soprattutto in relazione alle regole fissate in ordine alla individuazione del contratto collettivo di riferimento onde acclarare la congruità delle retribuzioni corrisposte ai lavoratori occupati nell’appalto e nell’eventuale subappalto; intervento regolatorio anche relativamente alla responsabilità solidale del committente, novità anche in tema ispettivo. Analizziamo sinteticamente le nuove disposizioni.

Trattamento economico dei lavoratori negli appalti

La previgente legislazione in materia di appalti ed in particolare il testo dell’art. 29 del D.lgs. n. 276/2003 (legge Biagi) è stata modificata con il D.L. n. 19/2024, con il quale sono state previste norme positive per determinare, in favore dei lavoratori impiegati in appalti e subappalti di opere o servizi, un trattamento economico minimo.

In sintesi (nel testo originario) si prevedeva che negli appalti ed in tutti gli ambiti produttivi, il trattamento economico complessivo assicurato al personale occupato  non potrà essere inferiore a quello previsto dal contratto collettivo “maggiormente applicato nel settore e per la zona il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l’attività oggetto dell’appalto”; con la legge di conversione in commento (ex art. 29, comma 2, lettera a) la disposizione è stata cambiata – meglio definendo i riferimenti alla contrattazione collettiva settoriale “leader” –  stabilendo che “al personale impiegato nell’appalto di opere o servizi e nel subappalto spetta un trattamento economico e normativo complessivo non inferiore a quello previsto dal contratto collettivo nazionale e territoriale stipulato dalle associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, applicato nel settore e per la zona strettamente connessi con l’attività oggetto dell’appalto e del subappalto”.

La nuova disposizione in definitiva non considera solamente il contratto collettivo “maggiormente applicato” ma si riferisce al contratto “stipulato dalle associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale”.

Trattasi di un passaggio alquanto significativo poiché pur non definendosi obblighi in tema di recepimento contrattuale (che sarebbero illegittimi ex artt. 39 e 41 Cost.) la legge impone un elemento di raffronto relativo quale criterio per controllare la bontà dell’appalto sotto il profilo del trattamento economico complessivo dei lavoratori in caso di appalto e/o in caso di subappalto, che andrà verificato alla luce delle fonti contrattuali settoriali e che  non potrà essere inferiore a quello previsto dalla  contrattazione collettiva più rappresentativa.

Calando il concetto al livello concreto, in pratica – indipendentemente dal settore di appartenenza della ditta appaltatrice – in caso di utilizzo, nell’ambito di una azienda agricola appaltante, di personale operaio, addetto a compiti “agricoli”, si dovrà verificare l’applicazione del CCNL operai agricoli e del relativo CPL provinciale, in specie sotto il profilo tariffario e degli istituti a maturazione differita.

Responsabilità solidale e altri rischi  per le aziende

L’art. 29, comma 2, della legge di conversione allarga l’applicabilità della responsabilità solidale (già prevista per gli appalti) relativamente al pagamento delle retribuzioni (eventualmente non corrisposte) ai lavoratori utilizzati tra committente, appaltatore, eventuali subappaltatori, che con la nuova norma si avrà anche  nei casi di somministrazione di lavoratori  da parte di soggetti diversi da quelli autorizzati allo svolgimento di attività di somministrazione di lavoro, di  intermediazione e di ricerca e selezione del personale e nei casi di  appalto e di distacco di personale privi dei requisiti di legge.

Le nuove regole in materia di interposizione illecita presentano poi alcuni ulteriori profili critici, in aggiunta ai temi giuslavoristici quali possibili profili  fiscali (detraibilità dell’Iva sul corrispettivo dell’appalto, deducibilità dei corrispettivi, ai fini IRPEF  e IRAP), penali (astrattamente contestabile il reato di «dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti», ex  art. 2 del D.Lgs n.  74/2000; da valutare poi, per le società, l’applicabilità del D.Lgs n. 231/2001 e delle relative sanzioni.

Sanzioni e Accertamenti ispettivi 

La legge di conversione apporta numerose modifiche in materia sanzionatoria a modifica dell’art. 18 del D.Lgs n. 276/2003. L’art. 29, comma 7, della legge di conversione prevede poi una serie di normative in tema ispettivo.

All’esito di accertamenti ispettivi in materia di lavoro e di legislazione sociale (compresa la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) l’INL-ITL (Ispettorato nazionale del lavoro)  qualora non emergano violazioni o irregolarità, rilascia alle aziende interessate un attestato e iscrive, previo assenso, il datore di lavoro in un apposito elenco informatico consultabile pubblicamente, tramite il sito internet istituzionale dell’ Ispettorato, denominato «Lista di conformità INL»;  prevista una conseguenza virtuosa:  i datori di lavoro, cui è stato rilasciato il predetto attestato,  non sono sottoposti, per un periodo di dodici mesi dalla data di iscrizione nella Lista di conformità INL,  ad ulteriori verifiche da parte dell’Ispettorato nelle materie oggetto degli accertamenti, fatte salve le verifiche in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, le eventuali richieste di intervento, nonché le attività di indagine disposte dalla Procura della Repubblica.

Appalti in edilizia

Con la legge di conversione (art. 29, commi 10, 11, 12, 19) si cambia anche la norma precedente in materia di appalti in edilizia e di patente “a crediti”  per specificarne l’ambito di applicazione, definendo tutte le procedure relative (  adozione, sospensione, revoca); si rammenta che la norma, che modifica l’art. 27 del D.lgs. n. 81/2008,  dovrebbe entrare in vigore dal 1° ottobre 2024, e sarà obbligatoria per  aziende e  lavoratori autonomi addetti a cantieri temporanei o mobili per lavori edili o di ingegneria civile.

La patente non è prevista quando vengono assicurate mere forniture o prestazioni di natura intellettuale né è prevista per i soggetti stranieri (di uno stato membro dell’Unione europea o di uno Stato extracomunitario) in possesso di documentazioni equipollenti.

La patente, previa dichiarazione autocertificante ex D.P.R. n. 445/2000, sarà rilasciata a tutti gli operatori qualora costoro siano iscritti alla locale CCIAA; quando i datori di lavoro e i collaboratori (dirigenti, lavoratori autonomi e preposti)  siano in possesso di tutti i requisiti formativi in materia di sicurezza (ex art. 37 D.Lgs. n. 81/2008); l’azienda sia in possesso di un valido del DURC (regolarità contributiva), della certificazione di regolarità fiscale e (quando previsto) del DUVRI (valutazione dei rischi) con designazione del RSPP (responsabile del servizio di prevenzione e protezione).

La patente, in caso di dichiarazioni mendaci relativamente alla sussistenza dei requisiti, può essere revocata.

La norma relativa alla “patente” rimanda ad un successivo decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali (di concerto con l’INL-Ispettorato nazionale del lavoro)  la specifica indicazione circa modalità di presentazione della domanda, contenuti informativi, criteri di riconoscimento di eventuali ulteriori crediti, adozione di provvedimenti di sospensione, recupero dei crediti decurtati.

Secondo la norma i crediti (si parte da una dote di 30 crediti) si  possono decurtare unicamente sulla base di provvedimenti  definitivi (sentenze passate in giudicato, ordinanze-ingiunzioni definitive) a carico di datori di lavoro, dirigenti e preposti o lavoratori autonomi; importante è sapere che con un punteggio inferiore a 15 crediti l’azienda non potrà più lavorare nel cantiere in appalto o subappalto (è ammesso solo il completamente delle attività in corso di esecuzione sempreché i lavori già eseguiti siano superiori al 30% dei lavori da contratto).

Nel caso in cui la ditta o il lavoratore autonomo, non sia in possesso della patente (ovvero qualora abbia meno di 15 crediti)  è prevista una sanzione amministrativa (10% del valore dell’appalto e nel minimo pari € 6.000 euro, prevista anche (per 6 mesi) l’esclusione dalla partecipazione a lavori pubblici.

In caso di eventi infortunistici gravi (morte, inabilità permanente, assoluta o parziale) l’INL ha, in via cautelare, facoltà di sospendere la patente fino a dodici mesi. La patente, se revocata, dopo dodici mesi dalla revoca, potrà essere richiesta nuovamente dagli interessati (ditta o lavoratore autonomo).

La norma per ora prevista solo per il settore edile in astratto è estendibile anche agli altri settori produttivi.

La norma in esame ha ampliato la originaria disposizione del decreto-legge n. 19/2024 (secondo cui la possibile applicazione ad altri comparti era da vincolata  da accordi tra le parti sociali, presi a livello nazionale); infatti in sede di conversione viene previsto che l’ estensione ad altri comparti produttivi potrà essere disposta  semplicemente con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali “sentite le organizzazioni sindacali dei datori e dei lavoratori comparativamente più rappresentative”.

Agricoltura – insediamenti abusivi  dei lavoratori

Il testo precedente del decreto-legge n. 19/2024 prevedeva – nel contesto della lotta al caporalato ed allo sfruttamento dei lavoratori in agricoltura, con lo scopo lodevole di porre fine alla rilevante questione degli insediamenti abusivi –  la nomina, a cura del Presidente del Consiglio, di un Commissario straordinario (fino al 31 dicembre 2026); la legge di conversione prevede che  il Commissario necessariamente coinvolga nella gestione del le  istituzioni locali e i soggetti del Terzo settore.

(M. Mazzanti)