INFORTUNI SUL LAVORO: ABOLITA LA DENUNCIA ALLA PUBBLICA SICUREZZA E ALTRE NOVITÀ.

Infortuni sul Lavoro: Abolita la denuncia alla Pubblica Sicurezza e altre novità.

Il Decreto Legislativo 151/2015 , attuativo del cosiddetto Jobs Act ha, tra l’altro, apportato modifiche al Testo Unico Inail (DPR 1124del 1965) ed in particolare:

  • Dal 23 /12/2015 : abrogazione dell’obbligo di tenuta del Registro Infortuni.
  • Dal 22/03/2016: viene meno in capo al datore di lavoro soggetto agli obblighi dell’assicurazione Inail, l’obbligo di denunciare l’infortunio alla Autorità di Pubblica Sicurezza, in quanto è direttamente l’ Inail che comunica all’Autorità di Pubblica Sicurezza gli Infortuni mortali o con prognosi superiore ai trenta giorni ( modificato l’art. 54 del T.U: Inail che ora prevede l’obbligo di denuncia alla P.S. da parte dell’ Inail solo per gli infortuni mortali o con prognosi superiore ai trenta giorni)
  • Dal 22/03/2016. Il datore di lavoro non deve trasmettere il certificato medico d’infortunio , o di malattia professionale, all’ Inail. Il medico provvederà all’invio del certificato telematicamente.

Visto il compito del medico certificatore d’inviare telematicamente il certificato, al datore di lavoro resta l’obbligo

d’inviare all’ Inail la denuncia entro due giorni se si tratta d’infortunio ed entro 5 giorni se si tratta di malattia professionale. Secondo quanto previsto dalla nuova normativa i termini sopra indicati per la presentazione delle denunce decorrono dalla “data in cui il datore di lavoro ha ricevuto i riferimenti del certificato medico dal lavoratore” e tale dicitura è stata riportata sia nella modulistica che nell’applicativo delle denunce. La Circolare Inail n. 10 del 21/03/2016 riassume l’attuale disciplina della denuncia d’infortunio vigente nel settore agricolo disponendo che per gli operai agricoli a tempo indeterminato, gli operai avventizi ed i coltivatori diretti sono tenuti alla denuncia d’ infortunio all’ Inail con le stesse modalità previste per il settore industriale, per gli operai è obbligato alla denuncia il datore di lavoro mentre per i coltivatori diretti è il titolare del nucleo familiare di appartenenza dell’infortunato; i lavoratori agricoli autonomi devono pertanto denunciare sia il proprio infortunio che quello occorso agli appartenenti al proprio nucleo familiare. Per il solo settore agricolo sia la denuncia d’ infortunio che quella di malattia professionale sono da compilare su modulo cartaceo nel quale devono essere indicati gli estremi del certificato medico ( numero del certificato e data del rilascio), in mancanza di tali dati va allegata copia dello stesso certificato medico e vanno inviate con PEC  Aziendale alla PEC dell’Inail. Relativamente alle denunce d’ infortunio dei  coltivatori diretti, equiparati ai lavoratori artigiani, qualora l’infortunio riguardi proprio il titolare ed esso si trovi nell’ impossibilità a provvedervi, allora basterà la denuncia del medico o della struttura sanitaria nei termini dei 2 giorni, stante però l’obbligo per il titolare coltivatore diretto di inviare comunque, appena possibile, la denuncia d’infortunio all’ Inail, in mancanza della quale l’Istituto non eroga le prestazioni. Nel caso delle malattie professionali, oltre alla citata circolare Inail, un recente messaggio del 30 /08/2016, fornisce un quadro di riferimento circa gli obblighi distinti per tipologia di

lavoratori: nel caso di lavoratori subordinati a tempo indeterminato ( i salariati fissi) l’obbligo della denuncia entro 5 giorni da quando ha ricevuto gli estremi del certificato medico è a carico del datore di lavoro , il relativo certificato medico deve essere inoltrato all’ Inail , per via telematica, dal medico o dalla struttura  sanitaria  che ha prestato la “prima assistenza”; nel caso di lavoratori agricoli a tempo determinato( operai agricoli – avventizi), autonomi coltivatori diretti, coadiuvanti familiari, l’obbligo dell’ inoltro all’ Inail della relativa denuncia (cosiddetto certificato- denuncia) per via telematica è a carico del medico certificatore o della struttura sanitaria che ha prestato la “prima assistenza”.

I medici certificatori convenzionati ASL (medici di famiglia), quelli della struttura pubblica (Ospedale) e dell’ Inail stessa, devono rilasciare al lavoratore il certificato medico con l’indicazione del numero identificativo, della data di emissione, e dei giorni di prognosi.  Si ricorda che il lavoratore ha l’obbligo di comunicare immediatamente al datore di lavoro l’ infortunio. e consegnare allo stesso copia del certificato medico d’ infortunio o comunicare gli estremi del certificato, necessari ala compilazione delle denunce.

(R. Donati)