Il rialzarsi delle tensioni inflattive ha generato una serie di importanti automatismi che ricadono su aziende e consumatori.
In particolare aumentati sia il tasso di interesse legale come il tasso di differimento e di dilazione per la regolarizzazione di debiti contributivi ed accessori di legge, la misura delle sanzioni civili per omesso o ritardato versamento dei contributi previdenziali e assistenziali.
Interessi legali
Sulla G.U. n. 292 del 15/12/2022 è stato pubblicato il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze concernente la “Modifica del saggio di interesse legale” (D.M. 13 dicembre 2022).
Il nuovo saggio di interesse legale, dall’01/01/2023, è pari al 5%. Il nuovo tasso degli interessi legali previsto dall’articolo 1284 del Codice Civile si applicherà a tutte quelle operazioni che si riferiscono agli interessi legali.
Pubblichiamo la tabella riassuntiva della variazione tasso interesse legale dal 1942 al 2023:
Dal | Al | Tasso |
21.04.1942 | 15.12.1990 | 5 % |
16.12.1990 | 31.12.1996 | 10 % |
01.01.1997 | 31.12.1998 | 5 % |
01.01.1999 | 31.12.2000 | 2,5 % |
01.01.2001 | 31.12.2001 | 3,5 % |
01.01.2002 | 31.12.2003 | 3 % |
01.01.2004 | 31.12.2007 | 2,5 % |
01.01.2008 | 31.12.2009 | 3 % |
01.01.2010 | 31.12.2010 | 1 % |
01.01.2011 | 31.12.2011 | 1,5 % |
01.01.2012 | 31.12.2013 | 2,5 % |
Dal | Al | Tasso |
01.01.2014 | 31.12.2014 | 1 % |
01.01.2015 | 31.12.2015 | 0,5 % |
01.01.2016 | 31.12.2016 | 0,2 % |
01.01.2017 | 31.12.2017 | 0,1 % |
01.01.2018 | 31.12.2018 | 0,3 % |
01.01.2019 | 31.12.2019 | 0,8 % |
01.01.2020 | 31.12.2020 | 0,05 % |
01.01.2021 | 31.12.52021 | 0,01 % |
01.01.2022 | 31.12.2022 | 1,25% |
01.01.2023 | a seguire | 5% |
INPS – tasso di dilazione e differimento e delle sanzioni civili
Con recente provvedimento la Banca Centrale Europea (del 08/02/2023) ha aumentato il TUR (tasso ufficiale di riferimento). Conseguentemente l’INPS ha calcolato le nuove misure per la dilazione ed il differimento per la regolarizzazione dei debiti contributivi nonché delle sanzioni civili (Circolare n. 17 dell’8/02/2023).
La nuova misura del tasso è, pertanto, fissata al 9%, ciò sia per la regolarizzazione rateale dei debiti contributivi e relative sanzioni civili (per le rateazioni presentate dall’8 febbraio 2023) che in caso di autorizzazione al differimento del termine del versamento dei contributi, applicato dalla contribuzione relativa al mese di gennaio 2023.
Relativamente alle sanzioni civili (ex L. 388/2000, art. 116, comma 8) il tasso è fissato al 8,5% sia per il mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, il cui ammontare è rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie (art. 116, c. 8, lett. a) sia quanto la segnalazione della situazione debitoria è effettuata spontaneamente prima della richiesta dell’ente (art. 116, c. 8, lett. b) ovvero quando il mancato deriva da oggettive incertezze (art. 116, c. 10).
Si rammenta che in caso di evasione contributiva (art. 116, c. 8, lett. b, primo periodo) la sanzione è pari al 30% del debito e comunque nel massimo pari al 60% dei contributi non corrisposti. Regole particolari per le procedure concorsuali (5% per i ritardi, 7% in caso di evasione).
INAIL – tasso di rateazione / dilazione e delle sanzioni civili
Così come per l’INPS, anche per l’INAIL si sconta l’aumento del tasso; per le rateazioni di premi assicurativi ed accessori, il nuovo valore è fissato al 9% mentre è al 8,5% per le sanzioni civili (Circolare INAIL n. 5 del 06/02/2023).
(M. Mazzanti)