Pubblicato (vedi Gazzetta Ufficiale n. 114 del 17 maggio 2022) il Decreto legge 17 maggio 2022 n. 50 con il quale (articolo 31) si stabilisce la erogazione di una indennità una tantum per i lavoratori dipendenti ); la precitata somma indennitaria è concepita in favore di tutti i lavoratori dipendenti i quali percepiscano una remunerazione stipendiale mensile (imponibile previdenziale) non superiore a 2.692 euro, sempreché nel periodo gennaio aprile 2022 abbiano beneficiato dell’esonero dello 0,8% sui contributi previdenziali, per almeno una mensilità; la norma indennitaria non si applica ai rapporti di lavoro domestico.
Gli interessati peraltro non dovranno essere titolari di trattamenti di fonte pubblica quali emolumenti pensionistici, assegno sociale, di pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, trattamenti di accompagnamento alla pensione, del reddito di cittadinanza; onde ottenere la provvidenza il dipendente ha l’obbligo di dichiarare di non essere titolare delle prestazioni pensionistiche e simili ovvero del RdC – reddito di cittadinanza.
La somma indennitaria una tantum è fissata nell’ importo di 200 euro e verrà riversata al dipendente automaticamente a cura dei datori di lavoro. La norma prevede che la somma una tantum sia corrisposta unitamente alla retribuzione del mese di luglio 2022.
Dal punto di vista contabile nel luglio 2022, il credito maturato dalla parte datrice in ragione della predetta erogazione verrà portato in compensazione utilizzando la denuncia UNIEMENS; ovviamente sul punto si attendono le relative istruzioni dell’Istituto.
La norma precisa opportunamente che l’una tantum compete al dipendente, qualora costui sia titolare di più rapporti di lavoro una sola volta. L’indennità una tantum predetta non è pignorabile, cedibile, o sequestrabile. Da notare che l’importo di 200 euro al titolo erogati al lavoratore non costituisce, sia ai fini fiscali che previdenziali o assistenziali, reddito imponibile.
Analogamente, il successivo articolo 32, prevede la corresponsione dell’ Indennità una tantum in favore di soggetti residenti in Italia quando titolari di uno o più trattamenti pensionistici di fonte pubblica obbligatoria, di pensione o assegno sociale, di pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, nonché di trattamenti di accompagnamento alla pensione; tali trattamenti dovranno essere decorrenti dal 30 giugno 2022; i pensionati e soggetti equiparati per ricevere la una tantum, pari a 200 euro, dovranno possedere un reddito personale assoggettabile ad IRPEF, al netto dei contributi previdenziali e assistenziali, non superiore ( per l’anno 2021) a 35.000 euro (non formano reddito a questi fini i trattamenti di fine rapporto comunque denominati, il reddito della casa di abitazione e le competenze arretrate sottoposte a tassazione separata).
La una tantum è erogata d’ufficio, a cura dell’INPS, unitamente alla mensilità di luglio 2022. Regole analoghe per il pensionati non gestiti dall’INPS. Anche per i pensionati l’indennità una tantum non costituisce reddito ai fini fiscali ne’ ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali ed assistenziali, non e’ cedibile, sequestrabile, ne’ pignorabile. L’indennità è corrisposta, a ciascun soggetto avente diritto, una sola volta, anche nel caso in cui tale soggetto svolga attività lavorativa.
La norma prevede poi, per i lavoratori domestici che abbiano attualmente in essere uno o più rapporti di lavoro, la corresponsione a cura dell’INPS, a domanda dell’interessato (anche per il tramite dei patronati), nel mese di luglio 2022 della predetta indennità una tantum pari a 200 euro.
Analogamente per gli operai agricoli che nel corso del 2022 percepiscano l’indennità di disoccupazione agricola (competenza 2021), per i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa la una tantum è prevista anche in favore dei lavoratori stagionali del turismo, termali dello sport e del settore dello spettacolo, dei lavoratori a tempo determinato e intermittenti (che, nel 2021 abbiano svolto la prestazione per almeno 50 giornate ed altresì ai lavoratori autonomi, privi di partita IVA. Previsto in genere il limite reddituale loro ascrivibile di 35.000 euro per l’anno 2021.
L’una tantum è riconosciuta anche agli incaricati alle vendite a domicilio ed ai titolari di contratti autonomi occasionali ex art. 2222 c.c., agli iscritti alla gestione separata INPS. Anche per tutte le richiamate categorie l’indennità di 200 euro non concorre alla formazione del reddito.
(M. Mazzanti)