Incremento delle percentuali di compensazione ai fini IVA per le cessioni di legno e legna da ardere.

Il Decreto del MEF del 5/02/2021 ha innalzato le percentuali di compensazione relative alle cessioni di legno, e di legna da ardere, al 6,4% (la precedente percentuale era al 6%), a far data dal 1° gennaio 2020.

Si comunica che nella G. U. n. 45 del 23 febbraio u.s., è stato pubblicato il decreto del MEF del 5/02/2021, emesso di concerto con il MIPAAF, che, in attuazione dell’art. 1, comma 622 della L. n. 145/2018, ha innalzato le percentuali di compensazione relative alle cessioni di legno, e di legna da ardere, al 6,4% (la precedente percentuale era al 6%), a far data dal 1° gennaio 2020.

In particolare, il decreto in commento ha stabilito la nuova misura della percentuale di compensazione, ex art. 34 del DPR. n. 633/72, per le cessioni riguardanti:

· legna da ardere in tondelli, ceppi, ramaglie o fascine; cascami di legno compresa la segatura: 6,4%;

· legno semplicemente squadrato, escluso il legno tropicale: 6,4%.

Per la vendita dei prodotti in esame, l’aliquota ordinaria è stabilita al 10%, per le cessioni della legna da ardere, e al 22% per le cessioni del legno semplicemente squadrato.

Si fa presente da ultimo che, i produttori di legname, potranno recuperare la maggiore imposta detraibile, per le liquidazioni periodiche IVA già effettuate, in sede di dichiarazione annuale IVA.

(E. Cricca)