Incentivi all’assunzione.

Con decreto ANPAL dell’11/02/2020 sono stati fissati i criteri per l’erogazione, da parte dell’I.N.P.S., in favore dei datori di lavoro, in particolare del mezzogiorno, di incentivi per l’assunzione di giovani con difficoltà di accesso all’occupazione.

 

L’incentivo, denominato “IO Lavoro”, è destinato ai:

  • datori di lavoro privati che assumono personale, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020;
  • lavoratori disoccupati di età compresa tra i 16 anni e 24 anni ovvero lavoratori con 25 anni di età ed oltre, privi di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi e che non abbiano avuto un rapporto di lavoro negli ultimi sei mesi con il medesimo datore di lavoro.

In totale è previsto un finanziamento di € 329.400.000,00.

L’incentivo spetta quando la sede di lavoro, per la quale viene effettuata l’assunzione, sia ubicata nelle Regioni “meno sviluppate” (Basilicata, Calabria, Campani, Puglia e Sicilia), nelle Regioni “più sviluppate” (Piemonte, Valle d’Aosta, Liguria, Lombardia, Emilia- Romagna, Veneto, Friuli –Venezia . Giulia, Provincia Autonoma di Trento, Provincia Autonoma di Bolzano, Toscana, Umbria, marche e Lazio) o nelle Regioni “in transizione” (Abruzzo, Molise e Sardegna), indipendentemente dalla residenza del lavoratore e nei limiti di finanziamento di € 234.000.000,00 per le regioni meno sviluppate, di € 12.400.000,00 per le regioni più sviluppate nonché di € 83.000.000,00 per le ulteriori misure nelle regioni meno sviluppate e/o in transizione (art. 12 decreto direttoriale).

L’incentivo è riconosciuto unicamente per:

  • contratto di lavoro a tempo indeterminato, anche a scopo di somministrazione;
  • contratto di apprendistato professionalizzante.

L’incentivo è riconosciuto anche in caso di lavoro a tempo parziale ed anche in caso di trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto a tempo determinato; non applicandosi, in tal caso, il requisito della disoccupazione almeno semestrale più sopra visto.

Il decreto prevede l’incentivo anche per il socio lavoratore di cooperativa, quando assunto con contratto di lavoro subordinato.

L’incentivo è escluso in caso di assunzioni con contratto di lavoro domestico, occasionale o intermittente.

L’incentivo riconosciuto ai datori di lavoro è previsto nella misura pari alla contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro, con esclusione di premi e contributi dovuti all’I.N.A.I.L., per un periodo di 12 mesi a partire dalla data di assunzione, nel limite massimo di 8.060 euro su base annua, per lavoratore assunto, riparametrato ed applicato su base mensile.

In caso di lavoro a tempo parziale il massimale sopra indicato è proporzionalmente ridotto.

L’incentivo dovrà essere fruito entro il termine decadenziale del 28 febbraio 2022.

L’incentivo di cui si tratta è soggetto, salvi casi particolari, al regime del “de minimis” (art. 6 e 7 decreto) ed è cumulabile con altri incentivi quali ad esempio quelli previsti per il reddito di cittadinanza (art. 8 decreto).

Per fruire del beneficio, i datori di lavoro dovranno, inoltrare, telematicamente, un’istanza preliminare di ammissione all’I.N.P.S., secondo il predisposto apposito modulo telematico, indicando i dati relativi all’assunzione effettuata o che intendono effettuare.

L ‘INPS (art. 9 del decreto) raccolta la domanda dell’azienda effettua le seguenti operazioni:

  1. determina l’importo dell’incentivo spettante in relazione alla durata e alla retribuzione del contratto sottoscritto;
  2. verifica, mediante apposito modulo telematico, i requisiti di ammissione all’incentivo;
  3. accerta la disponibilità residua delle risorse;
  4. comunica, in caso di esito positivo delle precedenti verifiche, l’avvenuta prenotazione dell’importo dell’incentivo in favore del datore di lavoro.

A pena di decadenza, entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione di prenotazione da parte dell’I.N.P.S., il datore di lavoro dovrà, qualora non vi abbia già provveduto, provvedere alla assunzione e confermare la prenotazione effettuata in suo favore.

A seguito dell’autorizzazione, l’erogazione del beneficio sarà effettuata mediante conguaglio sulle denunce contributive mensili.

(M. Mazzanti)