INAIL: riduzione dei premi per l’anno 2019.

Con Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze) del 22 ottobre 2018, è stata approvata la determinazione del presidente dell’INAIL n. 356 dell’8 agosto 2018, con la quale si stabiliva la riduzione dell’importo dei premi e dei contributi dovuti dalle aziende per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, nella misura del 15,24%.

Ciò in ottemperanza al dettato normativo di cui alla legge n. 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di Stabilità 2014).

 

Recentemente l’INAIL ha diramato la circolare n. 21 del 4 luglio 2019 con la quale si informano, tutti i soggetti interessati, del completamento e delle procedure afferenti alcuni settori produttivi e del conseguente venir meno della riduzione, essendo questa assorbita dalla revisione delle tariffe.

 

In altri comparti, la riduzione come originariamente definita, continua – per il 2019 – ad essere applicata.

La circolare, infatti, specifica come la citata riduzione dei premi, come ipotizzata dall’art. 1, comma 128, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, per alcuni comparti non è stata ancora portato a compimento. Ciò significa che la riduzione “a forfait” sarà computata per il 2019 per alcune gestioni speciali (quali scuole, pescatori, frantoi, facchini nonché barrocciai / vetturini / ippotrasportatori, nonché relativamente ai premi speciali per l’assicurazione contro le malattie e le lesioni causate dall’azione dei raggi X e delle sostanze radioattive).

 

La riduzione continua ad applicarsi, ancora per il corrente 2019, inoltre, ai contributi assicurativi della gestione agricoltura, riscossi in forma unificata dall’I.N.P.S. (C.A.U.).

La circolare ricorda ai soggetti interessati che i premi dell’agricoltura (ricordiamo che il contributo INAIL escusso per il tramite dell’I.N.P.S., nell’ambito dei C.A.U., è per il 2019 pari al 13,2435%), sono ridotti nella misura pari al 15,24%.

La nota INAIL precisa, inoltre, come la Legge di Stabilità 2014 abbia fissato il principio dell’andamento infortunistico aziendale quale criterio guida per l’individuazione dei beneficiari della riduzione.

 

I destinatari della riduzione sono, perciò, individuati secondo criteri differenziati a seconda che abbiano iniziato l’attività da oltre un biennio, oppure da non oltre un biennio.

Per l’anno 2019, rientrano nella prima fattispecie i soggetti con data inizio attività precedente al 3 gennaio 2017.

 

Ai fini dell’individuazione dei soggetti destinatari della riduzione, l’INAIL utilizza il criterio del confronto tra l’indice di gravità medio (IGM) e l’indice di gravità aziendale (IGA).

Per le imprese che hanno, viceversa, l’attività da non oltre un biennio, la riduzione è riconosciuta a seguito di istanza presentata con modalità telematica utilizzando il servizio INAIL on – line OT20.

La riduzione è riconosciuta ai predetti soggetti che attestano il rispetto delle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

 

Ai fini dell’applicazione della riduzione per l’anno 2019, le attività iniziate da non oltre un biennio sono quelle con data inizio uguale o successiva al 3 gennaio 2017.

La circolare in commento chiarisce da ultimo che la riduzione, nella nuova misura del 15,24%, continuerà ad essere applicata per l’anno 2019, senza presentazione di una nuova istanza, ai soggetti che hanno già presentato e per i quali è stata accettata nel corso del biennio di riferimento l’istanza INAIL OT20 come previsto dal precedente decreto ministeriale 12 dicembre 2000 sulla Tariffa ordinaria Dipendenti.

(M. Mazzanti)