Come è noto la legge di stabilità 2016 ha previsto la rivalutazione automatica annuale delle erogazioni Inail corrisposte ai lavoratori a titolo di indennizzo del danno biologico derivante da infortunio sul lavoro o da malattia professionale. Sulla materia è intervenuta la recente circolare INAIL (n. 35 del 15 settembre 2022).
In particolare si prevede che l’indennizzo sia rivalutato mediante l’adozione di un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, su proposta del Presidente dell’Inail; il decreto deve stabilire l’incremento dell’indennizzo tenuto conto della variazione dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertata dall’Istituto nazionale di statistica – ISTAT rispetto alla precedente annualità; per legge infatti la percentuale di adeguamento non può mai risultare inferiore allo zero.
Sulla base della citata norma di salvaguardia, gli importi delle prestazioni economiche degli indennizzi per danno biologico, vigenti al 1° luglio 2020, furono confermati con decorrenza 1° luglio 2021.
Viceversa per il periodo successivo al 1° luglio 2022, avendo l’ISTAT verificato una variazione percentuale dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (intervenuta tra il 2020 e il 2021) pari all’1,9%, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali ha adottato il decreto 2 agosto 2022, n. 143, con cui si prevede la rivalutazione annuale degli importi del danno biologico, nella misura del 1,9 %, che si somma alle rivalutazioni precedenti. La rivalutazione degli importi degli indennizzi del danno biologico si applica ai ratei di rendita maturati e gli indennizzi in capitale liquidati dal 1° luglio 2022.
In particolare, per i ratei di rendita maturati a decorrere dal 1° luglio 2022, l’incremento si applica agli importi relativi alla quota che ristora il danno biologico in aggiunta agli incrementi relativi alle precedenti rivalutazioni. I predetti importi saranno corrisposti con il rateo di rendita del mese di novembre 2022.
Per quanto riguarda gli indennizzi in capitale, l’incremento dovuto a titolo di rivalutazione si applica agli importi erogati a seguito di provvedimenti decorrenti dal 1° luglio 2022, tenuto conto che il valore capitale corrisposto è riferito alla tabella del danno biologico in rapporto alla data dell’evento lesivo. Regole particolari sono previste per gli accertamenti provvisori dei postumi effettuati a decorrere dal 1° luglio 2022 e per i casi di revisione e di aggravamento. Gli importi risultanti dalla rivalutazione di cui si è riferito saranno liquidati d’ufficio dall’INAIL.
(M. Mazzanti)