Soggetti beneficiari del sostegno sono le imprese di allevamento di bovini di razze iscritte ai Libri genealogici con “orientamento carne” che allevano in Italia bovini nati nel 2024 sul territorio nazionale.
Il sostegno spetta per i capi individuati nella Banca Dati Nazionale dell’Anagrafe Zootecnica (BDN), correttamente identificati e registrati, allevati da parte del soggetto beneficiario per almeno 184 giorni maturati nell’anno 2024.
In caso di rapporto di soccida, l’aiuto è riconosciuto per il 25% al soccidario e per il 75% al soccidante, salvo assenso del soccidante che autorizzi il soccidario a ricevere il 100% dell’aiuto.
Agea predispone, mediante proprio applicativo informatico reso disponibile ai produttori interessati sul portale SIAN per il tramite dei rispettivi CAA mandatari, domande di pagamento precompilate che i richiedenti l’aiuto dovranno accettare.
L’importo unitario per capo dell’aiuto a partire dalle informazioni contenute nella Banca Dati Nazionale dell’Anagrafe Zootecnica (BDN), è definito considerando il numero totale di capi ammissibili. L’importo unitario per capo ammissibile è fissato ad un livello non superiore ai 150 euro.
Il sostegno è da intendersi erogabile ai sensi del regolamento (UE) n. 1408/2013 relativo ai contributi in regime «de minimis» nel settore agricolo concessi dallo Stato.
Il sostegno ha finalità differenti dalla misura di sostegno accoppiato al reddito di cui al regolamento (UE) 2021/2115, in quanto compensa i maggiori costi dell’allevamento dei bovini ed è destinato anche ai capi non destinati alla macellazione e, pertanto, non si ravvisa rischio di sovracompensazione.
(A. Caprara)