Imposte e tasse – Credito d’imposta “Formazione 4.0”.

Recenti normative (Art. 1, commi da 210 a 217, Legge 27 dicembre 2019, n. 160, e art. 1, comma 1064, Legge 30 dicembre 2020, n. 178) prevedono agevolazioni per le  aziende  che intendano programmare attività formative allo scopo di attuare, al proprio interno, azioni organizzative di ristrutturazione digitale, utilizzando le  opportunità  di accesso al “Credito di Imposta per la Formazione” in vigore a tutto il 31 dicembre 2022. In particolare si tratta di accedere ad un credito di imposta introdotto nell’ambito del “Piano nazionale Impresa 4.0”.

La misura è volta a sostenere le imprese nel processo di trasformazione tecnologica e digitale creando o consolidando le competenze nelle tecnologie aziendalmente utilizzate. La definizione di impresa ammessa dalla norma è alquanto larga, legata alla stabilità dell’insediamento nel paese, indipendentemente dalla natura giuridica, dal settore di appartenenza, dalla dimensione, dal regime contabile e dal sistema di determinazione del reddito ai fini fiscali. Le aziende per essere ammesse debbono aver rispettato le norme di sicurezza sul lavoro ed essere in regola con gli adempimenti in materia contributiva.

Le misure sono rivolte ad attività formative in favore del personale dipendente computandosi il credito di imposta in rapporto alla dimensione aziendale, al costo orario ed alle ore di formazione effettuate. Il credito di imposta, che l’impresa potrà ottenere, è pari al 50% del costo orario del dipendente per il numero delle ore per ciascun dipendente, unitamente al 50% dei costi sostenuti dall’azienda in ragione delle docenze, per l’organizzazione della formazione, materiale didattico, e quanto altro previsto.   

La norma riconosce l’accesso ai benefici in relazione alle attività formative, rinvenibili anche per gli operatori economici del settore agricolo e agroalimentare quali big data e analisi dei dati, cloud e fog computing, cyber security, simulazione e sistemi cyber-fisici, prototipazione rapida, sistemi di visualizzazione, realtà virtuale (rv) e realtà aumentata (ra), robotica avanzata e collaborativa, interfaccia uomo macchina, manifattura additiva (o stampa tridimensionale), internet delle cose e delle macchine, integrazione digitale dei processi aziendali.

Sono  ammesse al beneficio del credito d’imposta, in rapporto alle ore di formazione le spese sostenute per la formazione del personale dipendente, le spese del personale che partecipa alla formazione, comprese le spese correlate, amministrative, locazione, spese generali, le spese  per i formatori, i costi di esercizio relativi a formatori e partecipanti per le spese di viaggio, i materiali e le forniture, l’ammortamento degli strumenti e delle attrezzature, in proporzione all’utilizzo nell’ambito della iniziativa di formazione, i costi di consulenza per i progetti formativi, i costi del personale aziendale che svolga funzioni di docente o tutor.

Previsti per l’ammissione dei costi ai fini del credito, oneri certificativi (da allegare al bilancio dell’impresa); tale onere non si applica alle aziende che già sono soggette all’obbligo di certificazione del bilancio. Previsto anche un ulteriore credito di imposta (non superiore al minore tra il costo sostenuto per la certificazione ed euro 5.000) per le aziende non soggette all’obbligo di revisione dei bilanci, fermi restando i limiti massimi ammissibili.

Onde accedere alla misura agevolatrice le imprese dovranno predisporre e conservare una relazione illustrativa delle attività di formazione effettuate, la relativa documentazione contabile e amministrativa, i registri nominativi propri delle attività formative svolte sottoscritti dai docenti o dai formatori esterni, dai dipendenti partecipanti.

Le imprese infine hanno l’onere di inviare una comunicazione (in formato elettronico tramite PEC all’indirizzo formazione4.0@pec.mise.gov.it) al Ministero dello Sviluppo Economico, per consentire la valutazione complessiva (andamento, diffusione ed efficacia delle misure adottate) utilizzando il modello ministeriale approvato e firmato digitalmente dal legale rappresentante dell’impresa.

La comunicazione deve essere trasmessa, per le attività e le spese sostenute nei periodi d’imposta 2021 e 2022, entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi e riferita a ciascun periodo d’imposta. Il mancato invio non compromette l’accesso alle agevolazioni.

Per accedere al credito di imposta l’impresa dovrà inoltre predisporre un piano formativo corrispondente al fabbisogno dell’azienda, sottoscrivere specifici accordi con le rappresentanze dei datori di lavoro e dei lavoratori, attribuire la gestione delle attività formative ad enti formativi (soggetti o enti di formazione  accreditati nella Regione o Provincia autonoma dove  l’impresa ha la sede legale o la sede operativa, Università, pubbliche o private e/o strutture collegate, soggetti accreditati con i fondi interprofessionali, soggetti dotati  della certificazione di qualità in base alla norma Uni En ISO 9001:2000 settore EA 37, ITS (istituti tecnici specialistici). La norma prevede limiti di fruizione del credito così definiti: micro e piccole imprese: 50% delle spese con un limite annuale di € 300.000; medie imprese: 40% delle spese con un limite  annuale di € 250.000; grandi imprese: 30% delle spese con un limite annuale di € 250.000.  Previsti incrementi nel credito (60%) per la formazione in favore di lavoratori svantaggiati o molto svantaggiati.

Le aziende dovranno segnalare il credito di imposta nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta nel quale si sono sostenute le spese e anche successivamente sino alla conclusione dell’utilizzo; il predetto credito di imposta si utilizza in compensazione (codice tributo 6897), con decorrenza dal periodo di imposta successivo a quello nel quale l’azienda ha sostenuto le spese ammissibili.

(M. Mazzanti)