Immigrazione – Decreto Flussi

Con il recente DECRETO-LEGGE del 10 marzo 2023, n. 20, relativo a “Disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all’immigrazione irregolare” (pubblicato in  GU Serie Generale n.59 del 10-03-2023) il governo ha prontamente risposto alla nuova emergenza immigrazione. Il provvedimento, che è entrato in vigore in data 11/03/2023, si compone sostanzialmente di due parti, la prima in ordine a “Disposizioni in materia di flussi di ingresso legale e permanenza dei lavoratori stranieri” e la seconda in tema di “Disposizioni in materia di prevenzione e contrasto all’immigrazione irregolare”. Vediamo in particolare il capo I del decreto poiché l’insieme dell’articolato ha prevalentemente oggetto l’ampliamento e le semplificazioni utili alla migliore gestione degli ingressi di lavoratori, il secondo capo contempla norme di inasprimento delle sanzioni al fine della lotta alla immigrazione clandestina.

L’articolo 1 del decreto legge, contempla misure per la programmazione dei flussi  di  ingresso  legale  dei lavoratori stranieri. Per il triennio 2023-2025, le  quote  massime  di  stranieri  da ammettere nel territorio dello Stato per  lavoro  subordinato, per esigenze di carattere stagionale  e  per  lavoro  autonomo, saranno stabilite (con respiro programmatico più ampio rispetto al  passato) secondo regole derogatorie della Bossi Fini, utilizzando lo strumento del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa consultazione con tutte le parti interessate (in specie il CNEL – Consiglio nazionale dell’economia e  del  lavoro, la conferenza Stato-Regioni, gli  enti  e  le  associazioni  nazionali  maggiormente  attivi nell’assistenza   e   nell’integrazione   degli   immigrati   e    le organizzazioni dei lavoratori e dei  datori  di  lavoro), acquisendo anche il parere del Parlamento.  

Nel predetto decreto sono indicati i criteri generali per la definizione  dei  flussi  di  ingresso, sulla base del fabbisogno del mercato  del  lavoro, verificato con le organizzazioni dei datori di lavoro, prevedendosi in tale sede programmatoria, pluriennale e per ciascun anno, le quote massime di ingresso di lavoratori stranieri.

Per limitare l’immigrazione irregolare, saranno preferiti i lavoratori provenienti da stati che in collaborazione con lo Stato italiano, promuovano per i propri cittadini campagne mediatiche aventi ad oggetto i rischi per l’incolumità  personale  derivanti dall’inserimento in traffici migratori irregolari. 

L’art. 2 disciplina nuove misure per la semplificazione e  accelerazione  delle  procedure  di rilascio del nulla osta al lavoro. Di particolare rilievo è la prescrizione secondo cui   nelle more della sottoscrizione  del  contratto  di soggiorno  il  nulla  osta  consente  lo  svolgimento  dell’attività lavorativa nel territorio nazionale.

Ancora importante è la indicazione dei criteri di congruità economica in capo al datore che dovranno tenere conto della capacità patrimoniale, dell’equilibrio economico-finanziario, del fatturato, del numero dei dipendenti, ivi  compresi quelli  già richiesti (chiarimento importante questo)  e  del  tipo  di attività svolta  dall’impresa. Sostanzialmente confermate le regole sulla asseverazione già previgenti, restano esentate le domande presentate per il tramite delle organizzazioni datoriali.   L’art. 3 disciplina l’ingresso e soggiorno di lavoratori al di fuori delle quote, in specie relativamente alle pratiche di istruzione professionale e formative. 

Previste poi modifiche alle norme sulla durata del  permesso  di  soggiorno  per lavoro  a  tempo   indeterminato, per   lavoro   autonomo   e   per ricongiungimento familiare (art. 4) ampliando il termine del rinnovo a tre anni.

Di spessore la norma di cui all’ art. 5 che regola l’ingresso  dei  lavoratori  del  settore  agricolo, prevedendosi anche regole per il contrasto  alle agromafie. In particolare si dispone che i datori di lavoro che abbiano presentato regolare domanda per l’assegnazione di lavoratori agricoli e che non siano risultati  assegnatari  di  tutta  o  di  parte  della manodopera oggetto della domanda, hanno facoltà di  ottenere,  (con i successivi decreti sui flussi nell’ambito del triennio) l’assegnazione dei lavoratori richiesti  con  priorità rispetto ai nuovi richiedenti, sempre peraltro nei limiti della  quota  assegnata  al settore agricolo.

Nuove norme anche per la “protezione speciale” (art. 7). 

(M. Mazzanti)