Con il recente DECRETO-LEGGE del 10 marzo 2023, n. 20, relativo a “Disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all’immigrazione irregolare” (pubblicato in GU Serie Generale n.59 del 10-03-2023) il governo ha prontamente risposto alla nuova emergenza immigrazione. Il provvedimento, che è entrato in vigore in data 11/03/2023, si compone sostanzialmente di due parti, la prima in ordine a “Disposizioni in materia di flussi di ingresso legale e permanenza dei lavoratori stranieri” e la seconda in tema di “Disposizioni in materia di prevenzione e contrasto all’immigrazione irregolare”. Vediamo in particolare il capo I del decreto poiché l’insieme dell’articolato ha prevalentemente oggetto l’ampliamento e le semplificazioni utili alla migliore gestione degli ingressi di lavoratori, il secondo capo contempla norme di inasprimento delle sanzioni al fine della lotta alla immigrazione clandestina.
L’articolo 1 del decreto legge, contempla misure per la programmazione dei flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri. Per il triennio 2023-2025, le quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato per lavoro subordinato, per esigenze di carattere stagionale e per lavoro autonomo, saranno stabilite (con respiro programmatico più ampio rispetto al passato) secondo regole derogatorie della Bossi Fini, utilizzando lo strumento del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa consultazione con tutte le parti interessate (in specie il CNEL – Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro, la conferenza Stato-Regioni, gli enti e le associazioni nazionali maggiormente attivi nell’assistenza e nell’integrazione degli immigrati e le organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro), acquisendo anche il parere del Parlamento.
Nel predetto decreto sono indicati i criteri generali per la definizione dei flussi di ingresso, sulla base del fabbisogno del mercato del lavoro, verificato con le organizzazioni dei datori di lavoro, prevedendosi in tale sede programmatoria, pluriennale e per ciascun anno, le quote massime di ingresso di lavoratori stranieri.
Per limitare l’immigrazione irregolare, saranno preferiti i lavoratori provenienti da stati che in collaborazione con lo Stato italiano, promuovano per i propri cittadini campagne mediatiche aventi ad oggetto i rischi per l’incolumità personale derivanti dall’inserimento in traffici migratori irregolari.
L’art. 2 disciplina nuove misure per la semplificazione e accelerazione delle procedure di rilascio del nulla osta al lavoro. Di particolare rilievo è la prescrizione secondo cui nelle more della sottoscrizione del contratto di soggiorno il nulla osta consente lo svolgimento dell’attività lavorativa nel territorio nazionale.
Ancora importante è la indicazione dei criteri di congruità economica in capo al datore che dovranno tenere conto della capacità patrimoniale, dell’equilibrio economico-finanziario, del fatturato, del numero dei dipendenti, ivi compresi quelli già richiesti (chiarimento importante questo) e del tipo di attività svolta dall’impresa. Sostanzialmente confermate le regole sulla asseverazione già previgenti, restano esentate le domande presentate per il tramite delle organizzazioni datoriali. L’art. 3 disciplina l’ingresso e soggiorno di lavoratori al di fuori delle quote, in specie relativamente alle pratiche di istruzione professionale e formative.
Previste poi modifiche alle norme sulla durata del permesso di soggiorno per lavoro a tempo indeterminato, per lavoro autonomo e per ricongiungimento familiare (art. 4) ampliando il termine del rinnovo a tre anni.
Di spessore la norma di cui all’ art. 5 che regola l’ingresso dei lavoratori del settore agricolo, prevedendosi anche regole per il contrasto alle agromafie. In particolare si dispone che i datori di lavoro che abbiano presentato regolare domanda per l’assegnazione di lavoratori agricoli e che non siano risultati assegnatari di tutta o di parte della manodopera oggetto della domanda, hanno facoltà di ottenere, (con i successivi decreti sui flussi nell’ambito del triennio) l’assegnazione dei lavoratori richiesti con priorità rispetto ai nuovi richiedenti, sempre peraltro nei limiti della quota assegnata al settore agricolo.
Nuove norme anche per la “protezione speciale” (art. 7).
(M. Mazzanti)