Il nuovo esterometro

Per effetto di quanto stabilito dal comma 1103, dell’art. 1 della Legge n. 178/2020 (Finanziaria 2021), i dati relativi alle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate verso o ricevute da soggetti non stabiliti in Italia effettuate dall’1.7.2022 dovranno essere trasmessi telematicamente tramite SdI, secondo il “formato” previsto per la fattura elettronica, ovvero il formato XML.

L’esterometro rappresenta la comunicazione di dati di operazioni con soggetti non stabiliti in Italia che non siano state documentate da fattura elettronica o da bolletta doganale.

I dati oggetto della comunicazione sono:

· i dati identificativi del venditore;

· i dati identificativi dell’acquirente;

· la data del documento (fattura o nota di credito cartacea o analogica);

· la data di registrazione del documento;

· il numero del documento;

· la base imponibile IVA;

· l’aliquota IVA applicata, oppure, la tipologia di operazione (non imponibile, esente o non soggetta);

· l’IVA calcolata, se dovuta.

Per le operazioni effettuate con soggetti non residenti e non identificati a decorrere dal 1° luglio 2022, sono state previste nuove modalità e nuovi termini di trasmissione dei dati ai fini dell’adempimento dell’esterometro.

Operazioni attive

A decorrere dal 1° luglio 2022 è prevista la trasmissione telematica dei dati di ciascuna operazione attiva verso clienti non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia mediante un invio di file XML tramite SdI entro i medesimi termini previsti per l’emissione delle relative fatture che certificano tali operazioni e che si è deciso di non trasmettere in formato elettronico.

Per semplificare l’adempimento è consigliabile emettere le fatture verso clienti esteri già in formato elettronico inviandole allo SDI ed inviare una copia di cortesia via mail al cliente.

È bene evidenziare che la copia di cortesia inviata via e-mail in formato pdf direttamente al cliente estero rappresenta il documento valido ai fini IVA.

Per questa ragione bisognerà sempre le fatture sia in formato XML (inviate allo SDI) sia in formato cartaceo.

Inoltre, in caso di obbligo di assoggettamento dell’operazione ad imposta di bollo, la stessa non dovrebbe essere liquidata tramite SdI, ma in modo “tradizionale”, cioè con apposizione della marca sulla copia cartacea del documento.

Secondo le indicazioni contenute nelle nuove specifiche tecniche nel campo “Codice destinatario”, in fase di emissione della fattura, bisognerà inserire il valore “XXXXXXX”.

Operazioni passive

Per quanto riguarda le operazioni passive da fornitori non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, l’adempimento dell’esterometro è innanzitutto legato alla corretta registrazione delle fatture ricevute dai soggetti esteri.

In altri termini, per adempiere correttamente alle norme sull’esterometro, è necessario che siano adottate in maniera corretta e tempestiva le procedure del reverse charge.

Come noto, prima di far confluire l’operazione sui registri IVA, è necessario un preventivo adempimento formale, che è quello dell’emissione di una autofattura, o di integrazione della fattura del fornitore estero.

Il file xml da trasmettere al SdI dovrà riportare alternativamente nel campo “Codice Destinatario” il proprio codice SdI a sette cifre con cui ci si è accreditati, oppure il valore “0000000” e indicando il proprio indirizzo PEC.

I tipi di documento che possono essere utilizzati sono i seguenti:

 “TD17” – Integrazione/autofattura per acquisto servizi dall’estero;

 “TD18” – Integrazione per acquisto di beni intracomunitari;

 “TD19” – Integrazione/autofattura per acquisto di beni ex art.17 c.2 DPR 633/72.

La comunicazione non è obbligatoria se è stata emessa una bolletta doganale o ricevuta una fattura elettronica transitata per SdI dal fornitore estero (ipotesi molto improbabile).

Acquisti da soggetti UE

Nel caso in cui il fornitore sia un soggetto residente in altro Stato membro dell’UE, per l’effettuazione del reverse charge è necessario attendere l’arrivo della fattura del fornitore, ed integrare la stessa individuando la base imponibile in euro e l’imposta dovuta o la motivazione per la quale l’imposta non è applicabile a quella specifica operazione.

La fattura integrata va quindi registrata con riferimento alla liquidazione IVA del mese in cui è stata ricevuta la fattura del fornitore.

Come data del documento XML da inviare allo SDI dovrà essere indicata la data di ricezione della fattura o comunque una ricadente nel mese di ricezione della stessa (che potrebbe coincidere, per semplicità, con quella di registrazione della fattura).

Il file xml dovrà essere trasmesso allo SDI entro il 15 del mese successivo a quello di ricezione della fattura.

Acquisti da soggetti extra-UE

Per le operazioni che vedono coinvolti fornitori extra-UE occorre fare le dovute considerazioni solo con riferimento alle prestazioni di servizi, dal momento che gli acquisti di beni provenienti da paesi extra-UE dovrebbero essere documentati da bolletta doganale (salvo casi particolari).

Focalizzandosi sulle operazioni di acquisto di servizi da fornitori extra-UE, occorre innanzitutto considerare che, questi ultimi, potrebbero anche non inviare mai la fattura o documento equipollente e sarà quindi l’operatore italiano a emettere un’autofattura con riferimento al momento di effettuazione dell’operazione, il quale:

· per i servizi generici è quello di ultimazione della prestazione, o se antecedente, quello di pagamento dei corrispettivi;

· per le prestazioni di carattere periodico o continuativo (ad esempio degli abbonamenti per l’utilizzo di determinati software) è quello di maturazione del corrispettivo.

L’autofattura deve essere emessa entro il 15 del mese successivo al momento di effettuazione dell’operazione, ma dovrà confluire nella liquidazione dell’IVA del mese di effettuazione dell’operazione stessa.

Nello stesso termine del 15 del mese successivo all’effettuazione dell’operazione da parte del fornitore extra-UE, dovrà essere trasmesso allo SdI il file XML contenente i dati per l’adempimento dell’esterometro.

Sanzioni

La sanzione già prevista per l’esterometro trimestrale, pari a 2 Euro per ciascuna fattura entro il limite di 400 Euro mensili, rimane applicabile anche al “nuovo” esterometro.

Tuttavia, dal momento che il nuovo adempimento di comunicazione dei dati delle operazioni transfrontaliere rappresenterà un ulteriore strumento a disposizione dell’Agenzia delle Entrate per i controlli sulla corretta effettuazione del reverse charge, la tardiva registrazione delle fatture dai fornitori esteri e la correlata tardiva effettuazione dell’inversione contabile rappresentano una violazione cui si applica la sanzione in misura fissa, pari a 500 Euro, prevista dall’art. 6, comma 9-bis, del D. Lvo n. 471/1997.

Per i soci che hanno affidato la contabilità a Confagricoltura l’adempimento è da noi espletato. Per fare ciò nei termini di legge e non incorrere in sanzioni è necessario che i documenti esteri ci vengano consegnati entro il giorno 5 del mese successivo al ricevimento degli stessi insieme all’indicazione della data di ricezione degli stessi.

(M. Capellani)