I ricorsi Amministrativi I.N.P.S.

Con recente circolare (n. 48 del 17 maggio 2023)  l’INPS illustra il nuovo regolamento in materia di ricorsi amministrativi  come approvato con la deliberazione del Consiglio di Amministrazione INPS  n. 8 del 18 gennaio 2023.

Il  Regolamento è stato emanato in relazione ai sopraggiunti nuovi gravami, alla attribuzione di nuove funzioni per  la soppressione di alcuni Enti previdenziali, per l’ampliamento del numero dei Comitati  cui sono devolute le decisioni sui ricorsi amministrativi di competenza dell’Istituto. Il regolamento si pone l’obiettivo di disciplinare, come testo unico,  il contenzioso amministrativo relativo a tutte le gestioni previdenziali dell’INPS onde supportare l’attività dei Comitati e delle Commissioni compresi i Comitati di vigilanza delle gestioni autonome e di altre gestioni minori,  favorendo politiche  di deflazione del contenzioso giurisdizionale; disciplinate anche per la prima volta organicamente le procedure per il  riesame dei provvedimenti emessi delle Commissioni provinciali Cassa Integrazione Salariale Operai Agricoli (CISOA).  

Tutti i ricorsi amministrativi di competenza dei Comitati e delle Commissioni INPS devono essere presentati dall’interessato (o per il tramite degli Istituti di patronato o altri intermediari all’uopo autorizzati dall’istante) solo per via telematica. Il Regolamento precisa che il ricorso trasmesso per via telematica dall’interessato, utilizzando i servizi on line dell’Istituto, è valido anche se non sottoscritto; anche in caso di inoltro a mezzo Posta Elettronica Certificata (ammesso solo se non sia attiva la procedura on line INPS ) è garantita la riferibilità al ricorrente unicamente quando il  ricorso trasmesso con PEC sia sottoscritto dalla parte e sia allegata anche la scansione del documento d’identità dell’interessato; i ricorsi possono essere proposti sia dalle persone fisiche, sia dalle persone giuridiche pubbliche o private. Il regolamento disciplina i termini di presentazione dei vari ricorsi; non si computa il giorno in cui cade il momento iniziale del termine e se il termine scade in giorno festivo è prorogato al giorno seguente non festivo.

 In generale  il provvedimento INPS può essere impugnato entro 90 giorni dal ricevimento, salvo il termine di 30 giorni per la presentazione di ricorsi in alcune tipologie minori  (Comitati di vigilanza, gestioni per i Lavoratori dello Spettacolo e per gli Sportivi Professionisti, ricorsi in tema di integrazione salariale ordinaria). Il regolamente poi prevede che  in caso di mancata adozione da parte dell’INPS del provvedimento inerente una richiesta di prestazione, il termine per presentare il ricorso decorre dal 121° giorno successivo a quello della presentazione della domanda, salvo il caso inerente la gestione dei lavoratori privati che prevede  un termine di 90 giorni dalla presentazione del ricorso amministrativo quando questo è condizione di procedibilità per la presentazione della domanda giudiziale. In sostanza in caso di mancata adozione del provvedimento  la richiesta all’INPS si intende respinta, a tutti gli effetti di legge, quando sono trascorsi 120 giorni dalla data della presentazione, senza che l’Istituto si sia pronunciato.

Norme particolari per i ricorsi relativi ai  trattamenti di integrazione salariale del settore agricolo: avverso la deliberazione di diniego della Commissione provinciale CISOA è ammesso ricorso al Comitato amministratore della Gestione Prestazioni Temporanee ai Lavoratori Dipendenti, entro 30 giorni dalla ricezione dell’atto. Stesso termine se il ricorso è per iniziativa dell’Ufficio o dei componenti la Commissione.

l nuovo Regolamento ha disciplinato organicamente anche le cause di inammissibilità, improcedibilità e cessata materia del contendere, eliminando l’ipotesi di irricevibilità del ricorso prevista nel previgente Regolamento.

Ricordiamo che  il ricorso è inammissibile quando viene inoltrato in forma cartacea, oppure sia contro un atto di soggetti diversi dall’INPS, o sia carente di elementi essenziali, riguardi materie non di competenza INPS o sia presentato senza che sia emesso il provvedimento e non siano scaduti i termini previsti per l’emissione del provvedimento; ancora inammissibile il ricorso se inoltrato da soggetto privo di legittimazione ad agire o se inoltrato  in carenza di interesse ad o contro un atto INPS già coperto da una decisione del competente Comitato o sia presentato oltre i termini di decadenza dell’azione giudiziaria.

Ancora è inammissibile il ricorso proposto contro un nuovo provvedimento nel caso in cui il ricorrente sostenga le censure già in precedenza sollevate e sulle quali il  Comitato competente si sia già  pronunciato. Inammissibili anche i ricorsi avverso le certificazioni INPS (APE Sociale, lavoratori precoci, lavori usuranti); per la CISOA del settore agricolo è inammissibile il ricorso quando il componente della Commissione provinciale CISOA od il funzionario INPS presente non abbia motivato il proprio dissenso nel corso della votazione chiedendone l’inserimento a verbale.

Da ultimo si segnala che il ricorso è inammissibile qualora sia inoltrato all’INPS successivamente alla notifica di un avviso di addebito, avente ad oggetto il medesimo petitum e causa petendi , con valore di titolo esecutivo, essendo competente sul punto il Tribunale in funzione di giudice del lavoro. Secondo il regolamento è poi improcedibile il ricorso se, dopo la presentazione, intervengano elementi tali da  annullare l’interesse concreto e attuale alla modifica del provvedimento impugnato o se interviene nella questione  una pronuncia giudiziale relativa al medesimo oggetto del ricorso INPS.

La cessazione della materia del contendere è sempre rilevabile in qualsiasi fase del procedimento amministrativo nel caso in cui l’INPS adotti un provvedimento che sostanzialmente accolga le lagnanze dell’istante.  Nei casi di improcedibilità, di inammissibilità e di cessata materia del contendere, la sede INPS  provvede a definire il ricorso in via amministrativa, dandone comunicazione telematica al ricorrente.  In caso di coesistenza di un ricorso e di una riesame in autotutela il regolamento prevede che in ogni fase della procedura di definizione del ricorso, se non già portato in decisione al Comitato, l’INPS possa procedere in autotutela; il riesame in autotutela non interrompe ne’ sospende i termini per la proposizione dei ricorsi in via amministrativa.

Per il settore agricolo in materia di integrazione salariale in agricoltura, l’ autotutela è riservato alla Commissione CISOA.

L’istruttoria del ricorso è a cura delle Strutture territoriali INPS competenti o, per le loro materie, delle Direzioni centrali INPS: al termine dell’istruttoria il fascicolo elettronico (contenente una relazione sulla questioone oggetto di ricorso,  la documentazione inerente e lo schema della proposta di decisione) è inviato alla Segreteria del Comitato competente.

l ricorso deve essere esaminato e deciso entro di norma entro 90 giorni dalla data di ricezione (termine ordinatorio). Il regolamento disciplina anche l’esecuzione delle decisioni dei comitati e delle commissioni ed i casi di possibile sospensione e revoca delle deliberazioni. 

Il  Regolamento prevede che tutte le comunicazioni relative ai ricorsi amministrativi  dovranno essere effettuate dall’INPS agli interessati  in via telematica; parimenti il ricorrente ha la facoltà di consultare lo stato del ricorso in via telematica.

(M. Mazzanti)