I.N.P.S. – riapertura dei termini per il pensionamento anticipato APE SOCIALE

Con messaggio, n. 163 del 17/01/2020, l’I.N.P.S. ha dato notizia della riapertura dei termini per la presentazione delle domande relative alla cosiddetta APE – SOCIALE.

Sulla base del dettato di cui all’art. 1, comma 473, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020), il periodo di sperimentazione dell’APE Sociale è infatti prorogato al 31 dicembre 2020.

 

La possibilità della pensione anticipata era, si ricorda, stata prevista dalla legge di Bilancio 2017.

Infatti, con tale norma (art. 1, commi da 179 a 186) si è prevista un’indennità a carico dello Stato erogata dall’I.N.P.S. a soggetti in particolari condizioni contributive e qualora in possesso di almeno 63 anni di età e che non fossero già titolari di pensione diretta in Italia o all’estero.

Tale indennità viene corrisposta, a domanda, fino al raggiungimento dell’età prevista per la pensione di vecchiaia, ovvero fino al conseguimento della pensione anticipata o di un trattamento conseguito anticipatamente rispetto all’età per la vecchiaia di cui all’art. 24, comma 6, del Decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (Legge Monti – Fornero).

L’indennità APE Sociale spetta in concreto ai lavoratori che:

  1. si trovano in stato di disoccupazione a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale nell’ambito della procedura di cui all’art. 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, ovvero per scadenza del termine del rapporto di lavoro a tempo determinato a condizione che abbiano avuto nei 36 mesi precedenti la cessazione del rapporto, periodi di lavoro dipendente per almeno 18 mesi, hanno concluso integralmente la prestazione per la disoccupazione loro spettante da almeno 3 mesi e sono in possesso di un’anzianità contributiva di almeno 30 anni;
  2. assistono, al momento della richiesta o da almeno 6 mesi, il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità ai sensi dell’art. 3, comma 3, della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero un parente o un affine di secondo grado convivente qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i 70 anni di età oppure siano anch’essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti, e sono in possesso di un’anzianità contributiva di almeno 30 anni;
  3. hanno una riduzione della capacità lavorativa, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell’invalidità civile, superiore o uguale al 74% e sono in possesso di un’anzianità contributivi di almeno 30 anni;
  4. sono lavoratori dipendenti, al momento della decorrenza dell’indennità, in possesso di almeno 36 anni di anzianità contributiva e che abbiano svolto da almeno sette anni negli ultimi 10 ovvero almeno sei anni negli ultimi sette un’attività gravosa:

* operai dell’industria estrattiva, dell’edilizia e della manutenzione degli edifici;

* conduttori di gru o di macchinari mobili per la perforazione nelle costruzioni;

* conciatori di pelli e di pellicce,

* conduttori di convogli ferroviari e personale viaggiante;

* conduttori di mezzi pesanti e camion;

* personale delle professioni sanitarie infermieristiche ed ostetriche ospedaliere con lavoro organizzato in turni;

* addetti all’assistenza personale di persone in condizioni di non autosufficienza;

* insegnanti della scuola dell’infanzia ed educatori degli asili nido;

* facchini, addetti allo spostamento merci e assimilati;

* personale non qualificato addetto ai servizi di pulizia;

* operatori ecologici e altri raccoglitori e separatori di rifiuti;

* operai dell’agricoltura, della zootecnia e della pesca;

* pescatori della pesca costiera, in acque interne, in alto mare, dipendenti o soci di cooperative;

* lavoratori del settore siderurgico di prima e seconda fusione e lavoratori del vetro addetti a lavori ad alte temperature non già ricompresi nella normativa del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67;

* marittimi imbarcati a bordo e personale viaggiante dei trasporti marini ed in acqua interne.

 

Per il riconoscimento dell’indennità, i requisiti contributivi richiesti alle precedenti lettere da a) a d) sono ridotti, per le donne, di 12 mesi per ogni figlio, nel limite massimo di due anni.

 

Con il messaggio in commento, ed in attesa di ulteriori specificazioni, l’I.N.P.S. dispone, per dare attuazione alle previsioni di cui al citato articolo 1, comma 473, della legge di Bilancio 2020, la riapertura delle domande di riconoscimento delle condizioni per l’accesso all’APE Sociale.

Conseguentemente, dal 1° gennaio 2020, possono presentare domanda di riconoscimento delle condizioni di accesso al beneficio dell’APE Sociale i soggetti che, nel corso dell’ano 2020, maturano tutti i requisiti e le condizioni previste dalla norma (art. 1, commi da 179 a 186, della L. 232/2016).

Possono presentare la domanda anche tutti coloro i quali abbiano perfezionato i requisiti negli anni precedenti, stante il permanere degli stessi, e che non abbiano provveduto ad avanzare la relativa domanda.

 

Il messaggio INPS ricorda poi che, per non perdere ratei di trattamento, gli interessati che – al momento della domanda di verifica delle condizioni di accesso al beneficio in argomento siano già in possesso di tutti i requisiti e le condizioni previste – dovranno presentare contestualmente anche la domanda di APE Sociale.

(M. Mazzanti)