I.N.P.S.: persone senza fissa dimora. Prestazioni di sostegno al reddito.

Con messaggio I.N.P.S. del 4 luglio 2019 (n. 2521) sono state fornite istruzioni ulteriori, rispetto a quelle già rassegnate con il messaggio n. 689 del 20 febbraio 2019, al fine di gestire l’istruttoria delle domande e dei pagamenti delle prestazioni a sostegno del reddito sia a coloro che sono stati dichiarati irreperibili, sia ai soggetti senza fissa dimora.

 

In particolare, il messaggio precisa che ai fini dedotti le persone senza fissa dimora sono coloro i quali non hanno una residenza fissa, ma hanno il diritto di ottenere una residenza, ancorché “fittizia”, nel Comune dove hanno stabilito il proprio domicilio; presupposto per il riconoscimento del diritto alle prestazioni a sostegno del reddito a carattere assistenziale, nonché all’assegno di maternità dei lavoratori atipici e discontinui (c.d. assegno di maternità dello Stato), è la residenza del beneficiario nel territorio dello Stato italiano, così come annotata nei registri anagrafici del Comune.

Ciò posto, anche le persone senza fissa dimora, se iscritte all’anagrafe di un Comune del territorio italiano, anche con una residenza “fittizia”, hanno diritto ad accedere ed a continuare a fruire delle prestazioni a sostegno del reddito.

(M. Mazzanti)