I.N.P.S. – istruzioni per esonero contributivo per le assunzioni di giovani con età inferiore ai 36 anni.

Dopo innumerevoli peripezie “burocratiche” e passaggi istituzionali) l’INPS ha recentemente pubblicato le istruzioni applicative ed utili per la gestione amministrativa degli adempimenti previdenziali in vista della pur meritoria agevolazione all’assunzione di giovani, ciò in relazione all’esonero dei contributi INPS posti a carico del datore di lavoro.

Il beneficio, come si ricorderà, era stato introdotto con la legge di Bilancio 2021 (art. 1, c. 10-15, legge n. 178/2021) ed è riconosciuto per le assunzioni di soggetti con età inferiore a 36 anni e con contratto a tempo indeterminato (oggi a tutele crescenti ex art. 1 D.Lgs n. 23 del 4 marzo 2015 cd. Jobs act), assunzioni concretizzatesi nel periodo 2021 – 2022. L’agevolazione prevista dalla legge di bilancio 2021 si ricollega idealmente alla analoga provvidenza sancita in precedenza dall’art. 1, c. 100-105 e 107, della legge n. 205/2017.

Le istruzioni operative sono oggi fornite sulla base del messaggio INPS n. 3389 del 7 ottobre 2021 e sono applicabile ai rapporti di lavoro statuiti nel periodo 1° gennaio – 31 dicembre 2021 in quanto la misura è stata approvata, dalla Commissione europea per il solo corrente anno nell’ambito del “Quadro temporaneo” aiuti COVID (approvazione del 16 settembre 2021). Per il prossimo anno si dovranno necessariamente reiterare le procedure autorizzative, dovendosi poi rinnovare le istruzioni INPS, sulla base delle decisioni comunitarie; non appare questo certo un modello di euro-efficienza amministrativa, ma tanto è!. In precedenza, e nelle more, l’Istituto aveva provvisoriamente fornito istruzioni operative per i datori di lavoro con circolare n. 56 del 12 aprile 2021.

Il beneficio compete, in via ordinaria, per 36 mesi ed è pari al 100% dei contributi INPS – CAU (previdenziali) posti dalla legge a carico dell’azienda datrice; è previsto anche un tetto all’esenzione dal pagamento che è fissato (nel massimo) sull’importo di € 6.000 per anno. Il beneficio compete non solo per le nuove assunzioni ma altresì si applica alla trasformazione dei sussistenti pregressi rapporti di lavoro a termine in rapporti di lavoro a tempo  indeterminato.

Ancora migliorative le condizioni previste per le aziende agricole che si collocano nell’ambito delle regioni svantaggiate del Sud (Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna); in questa fattispecie alle aziende datrici che concretizzano assunzioni in una sede o in una unità produttiva collocata nelle predette regioni, il beneficio si applica per 48 mesi.

In generale il beneficio contributivo è comunque previsto per soggetti privati datori di lavoro, imprenditori e non imprenditori, con esclusione del lavoro domestico e dell’apprendistato. La norma prevede alcune regole di incumulabilità specifiche  (es. riduzione contributiva per i dipendenti operanti in  territori montani o nelle zone svantaggiate, incentivo a favore dell’impiego di donne disoccupate  da almeno 24 mesi o senza lavoro da almeno 6 mesi se appartenenti a particolari aree o settori economici o professioni e analoghe forme agevolative per il personale femminile, la decontribuzione sud) ed in generale è incumulabile con tutti gli altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento vigenti ovviamente per il  periodo di applicazione degli stessi. La norma subordina la fruizione del beneficio da parte del datore di lavoro ad alcuni requisiti di accesso (possesso del  DURC,  assenza di comportamenti sanzionati relativamente al rispetto delle norme  a tutela delle condizioni di lavoro e rispetto degli altri obblighi di legge; applicazione  dei contratti collettivi nazionali o,  se esistenti, regionali, territoriali o aziendali, semprechè  sottoscritti dalle sigle sindacali – datoriali  e dei lavoratori – più rappresentative). Ancora l’accesso al beneficio è vincolato ad alcune ulteriori limitazioni; ad esempio si prevede che il dipendente interessato all’avviamento non debba essere stato occupato in passato presso il medesimo o qualsiasi altro datore di lavoro, in forza di un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato; sul punto opportunamente l’INPS precisa che precedenti rapporti di apprendistato, di lavoro intermittente ovvero  di lavoro domestico (a tempo indeterminato) consentono il riconoscimento dell’esonero contributivo. Nemmeno ostativi sono pregressi rapporti a termine, rapporti libero-professionali,  attività svolte in regime di lavoro  autonomo. Non può avere il beneficio chi invece ha lavorato (a tempo indeterminato)  in regime di somministrazione.

Nel messaggio n. 3389/2021 l’ INPS determina le modalità di applicazione dello sgravio avuto riguardo alle aziende che utilizzano il sistema Uniemens (impiegati agricoli) nonché per i datori di lavoro che utilizzano  il sistema Uniemens-Posagri (operai agricoli) . Le aziende interessate per accedere all’esonero dovranno indicare,  con il flusso Uniemens e Uniemens-Posagri relativo al mese di settembre 2021, i rapporti dei lavoratori ai quali compete l’esonero, poiché a questi l’Istituto assegnerà specifici codici.

Il messaggio INPS, come era naturale dovendosi superare il regime transitorio, chiarisce anche le modalità concrete per consentire, alle aziende interessate, il recupero dell’esonero per le mensilità  relative ai  mesi dal  gennaio 2021, per i datori di lavoro che utilizzano il sistema di denuncia contributiva “Uniemens” ( di fatto per le figure impiegatizie e simili) il recupero sarà effettuato solo ed unicamente nei flussi Uniemens di competenza dei mesi di settembre, ottobre e novembre 2021; per i datori di lavoro che utilizzano il sistema “Uniemens-Posagri” (per le figure operaie) il recupero verrà con la predisposizione in denunzia di un apposito flusso di variazione da completare  entro il mese di febbraio 2022, avuto quindi riguardo per i flussi relativi al IV trimestre 2021.

(M.Mazzanti)