I.N.P.S. ed omissioni contributive: procedura per le denunce di reato.
Come è noto, onde contrastare le omissioni contributive, l’art. 3 del D.lgs. n. 8/2016, modificando precedenti normative, aveva introdotto nell’ordinamento nuove fattispecie punitive, la prima di carattere penale, la seconda di tipo amministrativo.
In particolare, con tale norma, l’omesso versamento delle ritenute per un importo superiore ad euro 10.000 annui, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino ad euro 1.032; qualora, viceversa, l’importo omesso non sia superiore ad euro 10.000 annui, si prevede la applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 ad euro 50.000.
Il datore di lavoro non è però punibile, né può essere assoggettato alla sanzione amministrativa, qualora provveda al pagamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell’accertamento della violazione.
Con messaggio n. 3691 del giorno 08/10/2018, l’I.N.P.S. informa dell’adozione di una nuova procedura atta a razionalizzare le attività connesse alla trasmissione, alla autorità, delle denunce di reato.
Con tale procedura l’I.N.P.S. è in grado di operare la corretta gestione delle due diverse ipotesi di illecito, la prima penale e l’altra di carattere amministrativo, previste dal legislatore all’art. 2, comma 1-bis, del decreto legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, come novellato dall’art. 3, comma 6, del decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 8, attuativo della legge 28 aprile 2014, n. 67.
L’I.N.P.S. al riguardo precisa che sono state apportate alla procedura G.I.L.D.A. le necessarie implementazioni per consentire l’emissione delle denunce di reato all’Autorità giudiziaria, ai sensi dell’art. 2, comma 1-ter, del D.L. n. 463/1983, in relazione agli accertamenti di violazione per omesso versamento delle ritenute di importo superiore a euro 10.000 annui (tale fattispecie, conferma l’INPS, continua a rivestire rilevanza pensale ed è punita con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino ad euro 1.032,00).
Con l’atto di accertamento l’I.N.P.S. procederà ad assegnare al datore di lavoro un termine di tre mesi, decorrenti dalla notifica dello stesso, per il versamento delle ritenute previdenziali operate e non versate.
Peraltro, l’Istituto conferma come, ai fini dell’attivazione della fase di denuncia all’Autorità giudiziaria, pur in presenza di regolarizzazione effettuata nei termini previsti che costituisce causa di non punibilità, permane l’obbligo per l’I.N.P.S. di effettuare la denuncia del reato.
La nuova procedura è già disponibile dal 10 ottobre; tale funzionalità nell’ambito dell’applicativo G.I.L.D.A. è denominata “Gestione Denunce”, con la quale sono evidenziate tutte le diffide notificate per omesso versamento delle ritenute di importo superiore a euro 10.000 annui per le quali procedere alla denuncia alla competente Autorità giudiziaria.
(M. Mazzanti)