I.N.P.S. e Sostituti d’imposta: ripetizione dell’indebito. Nuove regole. Circolare n. 174 del 22/11/2021.

Capita sovente, nella pratica, di constatare come l’I.N.P.S. liquidi ai lavoratori o ai pensionati prestazioni, previdenziali ovvero genericamente retributive, non dovute. L’art. 150 del D.L. n. 34/2020 (convertito in  legge 17 luglio 2020, n. 77)  ha introdotto, con finalità di semplificazione, alcune rilevanti modifiche.

Relativamente alla prassi previgente, rispetto al richiamato art. 150, si osserva come il sostituto d’imposta fosse tenuto a richiedere al percettore la restituzione delle somme indebite – se assoggettate a tassazione in anni precedenti – al  lordo delle ritenute fiscali, mentre il contribuente era onerato al recupero delle ritenute subite attraverso il meccanismo della deduzione degli oneri dal reddito complessivo dell’anno di imposta in cui era avvenuta la ripetizione della somma lorda.

L’art. 150 del D.L. 34/2020  ha introdotto nell’art. 10 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), il comma 2-bis, secondo cui le somme restituite al soggetto erogatore, “se assoggettate a ritenuta, sono restituite al netto della ritenuta subita e non costituiscono oneri deducibili”; previsto in favore del sostituto d’imposta, quale soggetto erogatore, la possibilità di usufruire, in luogo del rimborso, di un credito di imposta pari al 30 per cento delle somme ricevute, utilizzabile in compensazione senza i limiti di cui all’art. 17 del D.lgs. 241/1997.

L’Agenzia delle Entrate ha recentemente fissato i criteri di recupero dell’indebito con circolare n. 8/E del 14 luglio 2021.

L’I.N.P.S., per parte sua, ha definito i criteri della ripetizione con circolare n. 174 del 22 novembre 2021.

Premesso che l’ambito oggettivo dell’art. 150 citato  è costituito dalla ripetizione di emolumenti e/o di somme indebite per anni precedenti, assoggettate a ritenuta alla fonte a titolo di acconto da parte del sostituto d’imposta, la circolare I.N.P.S. specifica che, qualora l’Istituto operi in qualità di sostituto d’imposta, ha titolo di ripetere somme indebitamente erogate, assoggettate in anni precedenti a ritenute alla fonte a titolo di acconto, e dovrà attenersi alle seguenti regole operative:

– le somme sono richieste e restituite al netto e non costituiscono onere deducibile per il contribuente;

– al sostituto di imposta spetta un credito d’imposta pari al 30 per centro delle somme oggetto di restituzione, utilizzabile senza limite di importo in compensazione ai sensi dell’art. 17 del D.lgs. 241/1997.

La ripetizione non si applica ai casi di restituzione di somme indebite esenti per legge (ad esempio, pensioni ed assegni sociali, le pensioni di invalidità civile, le maggiorazioni sociali e gli assegni familiari), alle somme che non hanno subìto complessivamente ritenute ancorché imponibili; né ai casi di somme assoggettate a ritenuta e restituite nel medesimo anno del pagamento.

Relativamente alla determinazione delle somme nette da chiedere in restituzione, la circolare I.N.P.S., prendendo spunto dal criterio utilizzato dalla Agenzia delle Entrate nella richiamata circolare, opererà come segue operando:

· l’individuazione delle somme nette oggetto di recupero, per ciascuna annualità nei casi di indebiti pluriennali;

· all’interno delle singole annualità del periodo di riferimento dell’indebito, ai fini della determinazione del reddito imponibile, l’INPS  terrà conto della complessiva posizione dell’interessato, cioè considerare gli importi complessivamente erogati dall’istituto al medesimo soggetto e non soltanto quelli erogati dalla singola prestazione del cui indebito si tratta;

· ai fini della determinazione delle ritenute operate sul predetto reddito complessivo imponibile, verranno calcolate tutte le trattenute erariali, comprese le addizionali regionali e comunali determinate e riferite agli anni d’imposta cui si riferisce l’indebito.

In merito al credito d’imposta come previsto, la circolare I.N.P.S. chiarisce che la norma ha definito il credito d’imposta nei confronti del Fisco come diritto autonomo e distinto dal credito nei confronti del percipiente; l’I.N.P.S., pertanto, si avvarrà del credito d’imposta in esito all’accertamento del diritto alla ripetizione delle somme indebitamente percepite, indipendentemente dalla loro effettiva restituzione.

La circolare I.N.P.S. prevede la decorrenza della nuova disciplina  dal 1° gennaio 2022,  fatti salvi i rapporti già definiti alla data del 19 maggio 2020; al riguardo, l’Istituto  chiarisce che  ai fini dell’applicazione del previgente regime di restituzione “al lordo” con il riconoscimento dell’onere deducibile, si terrà conto di alcuni criteri:

· la restituzione dell’indebito se già avvenuta al lordo ovvero sia stabilita da pronunce giurisdizionali passate in giudicato la restituzione al lordo;

· in caso di un piano di recupero rateizzato, calcolato al lordo delle ritenute operate all’atto dell’erogazione, in quanto il rapporto tra le parti è stato “definito” al momento dell’approvazione del piano di recupero;

· quando sia stata già notificata la nota di debito e siano avviate le attività di recupero, con compensazione o prelievo sulla prestazione;

· quando sia previsto il pagamento dell’indebito con rimessa in denaro, con provvedimento (nota di debito) già notificato alla data del 19 maggio 2020 e sia decorso il termine di 30 giorni prescritto per l’adempimento.

(M. Mazzanti)