I.N.P.S. – Contributi agricoli unificati in scadenza il 16 dicembre 2020. Pagamento o sospensione.

 

Come è noto il prossimo 16 dicembre è in scadenza il pagamento dei CAU – contributi agricoli unificati, escussi per il tramite dell’INPS, di competenza del 2° trimenstre 2020.

Recenti norme emergenziali avevano preordinato la facoltà, in favore delle aziende agricole in possesso di specifici requisiti ed in determinate condizioni, di accedere vuoi all’esonero dal pagamento – come sancito dall’art. 222, c.2, legge n. 77/2020 – vuoi alla sospensione dal pagamento della rata – secondo il dettato di cui art. 2, decreto-legge n. 157/2020.

 

Come di norma la tariffazione contributiva CAU era ed è rimasta di competenza esclusiva dell’Istituto previdenziale il quale, ad onor del vero, si è ben guardato dal predisporre i conteggi con riferimento e tenendo conto delle predette norme agevolatrici. L’INPS ha infatti recentemente provveduto ad effettuare, in via ordinaria, la tariffazione contributiva non recependo le disposizioni normative viste più sopra in tema di esoneri e/o sospensioni in considerazione della attuale incompletezza delle norme attuative di riferimento Ogni azienda interessata al versamento troverà pertanto nel proprio cassetto previdenziale gli avvisi di pagamento CAU asseritamente dovuti all’INPS nella misura piena non computandosi quantomeno l’esonero.

Molti operatori chiedono informazioni circa la possibilità di sospendere il precitato pagamento CAU e riferito alla rata in scadenza il 16 dicembre 2020.

 

Al riguardo si precisa che il pagamento potrà essere sospeso unicamente dalle aziende agricole – individuate dalla norma riferita all’esonero di cui all’art. 222, c.2, legge n. 77/2020 – poiché interessate alle attività individuate nel decreto interministeriale di attuazione (Lavoro, Agricoltura, Economia) del 15/09/2020 dai codici ATECO allegati; come anche previsto dal messaggio INPS n. 4353 del 19/11/2020 le imprese così individuate hanno la facoltà di sospendere il pagamento delle rate oggetto dell’esonero già scadute (16 settembre 2020) o in scadenza (16 dicembre 2020) fino alla definizione dell’istanza di esonero; ancora possono accedere alla sospensione le aziende con ricavi inferiori a 50 milioni di euro nel 2019 e che abbiano registrato una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel mese di novembre dell’anno 2020 rispetto allo stesso mese del 2019; ancora potranno beneficiare della sospensione CAU di cui si tratta le aziende interessate alla sospensione delle loro attività e le imprese di nuova costituzione qualora abbiano iniziato l’attività successivamente al 30/11/2019.

 

Per inciso mancano ancora le istruzioni INPS ufficiali ed operative non essendo ancora stata emanata la prevista ed annunciata circolare utile per la concreta applicazione dell’esonero straordinario ex art. 222 della legge n. 77/2020 e dell’esonero inerente i mesi di novembre e dicembre 2020 previsto dai decreti “Ristori”

(M. Mazzanti)