I.N.A.I.L. – Denuncia telematica infortuni per agricoltura: ecco le istruzioni per operai e coltivatori diretti.
Cambiano le regole per gli agricoltori in caso di infortunio del dipendente. Dal 2013, come si ricorderà, la denuncia infortuni per gli operai agricoli doveva essere effettuata attraverso un invio a mezzo PEC (prassi che rimane per le malattie professionali). Con circolare n° 37/2018 del 24 settembre 2018, l’I.N.A.I.L. ha finalmente disposto le procedure informatiche idonee ad ottemperare alle indicazioni operative già in vigore per tutti gli altri settori economici, anche in ottemperanza al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 luglio 2011, che aveva stabilito come a decorrere dal 1° luglio 2013, la presentazione di istanze, dichiarazioni, dati e lo scambio di informazioni e documenti, anche a fini statistici, tra le imprese e le amministrazioni pubbliche, debba avvenire solo in via telematica.
Con decorrenza dal 01/10/2018 è disponibile sul sito istituzionale il servizio telematico di denuncia / comunicazione di infortunio online per i datori di lavoro del settore agricoltura.
Di seguito si riassumono brevemente gli adempimenti a carico del datore di lavoro agricolo.
Soggetti tenuti all’obbligo di denuncia/comunicazione di infortunio
La circolare I.N.A.I.L. precisa che sono tenuti all’adempimento dell’obbligo di denuncia tutti i datori di lavoro inquadrati, ai fini previdenziali e assicurativi, nel settore agricoltura e registrati negli appositi archivi dell’I.N.P.S.; come è infatti noto in agricoltura è l’I.N.P.S. che provvede sia alla riscossione dei contributi di previdenza e assistenza sociale e assicurativi, sia all’accertamento dell’appartenenza al settore agricoltura, non avendo l’I.N.A.I.L. posizione autonoma (salvo che per casistiche minori). La denuncia/comunicazione può essere effettuata anche da soggetti intermediari, e cioè da consulenti del lavoro, avvocati, dottori commercialisti, ragionieri e periti commerciali, associazioni di categoria in possesso di delega conferita dal datore di lavoro.
Applicativo per la gestione dei datori di lavoro agricolo
L’I.N.A.I.L. precisa come il rilascio del servizio telematico sia stato preceduto dalla realizzazione dell’applicativo “Gestione DL agricolo” che contiene i dati anagrafici delle diverse tipologie di datori di lavoro del settore agricoltura (aziende agricole, coltivatori diretti, mezzadri, piccoli coloni compartecipanti familiari, imprenditori agricoli professionisti) ed è aggiornato con i dati forniti dall’Inps con cadenze periodiche; tale applicativo è stato posto a disposizione dei datori di lavoro agricolo il 12 ottobre 2017, a seguito dell’entrata in vigore dell’obbligo di comunicazione di infortunio a fini statistici e informativi, introdotto, anche per il settore agricoltura, dall’articolo 18, comma 1, lettera r, del decreto legislativo del 9 aprile 2008, n. 81.
Accesso al servizio
I datori di lavoro, per accedere al servizio telematico I.N.A.I.L., si dovranno dotare del profilo di “Utente con credenziali dispositive”, acquisibile tramite il servizio “Richiedi credenziali dispositive” attivo sul portale www.inail.it, ovvero effettuando l’accesso con una delle seguenti modalità: Spid; Pin Inps; Carta Nazionale dei Servizi (Cns); ancora, il datore potrà presentare alla sede I.N.A.I.L. di pertinenza la istanza reperibile sul portale I.N.A.I.L., presentare richiesta alle Sedi territoriali dell’ I.N.A.I.L. “ATTI E DOCUMENTI” -> “Moduli e modelli”, sottosezione “PRESTAZIONI”, voce “Altri moduli”.
Gli intermediari e i loro delegati potranno viceversa accedere al servizio per l’inoltro della denuncia/comunicazione di infortunio per il settore agricoltura con le credenziali già in loro possesso e utilizzate per effettuare gli adempimenti per conto delle aziende in delega (Consulenti del lavoro, dottori commercialisti, ragionieri e periti commerciali, associazioni di categoria, ecc.). La circolare precisa che qualora il datore di lavoro agricolo non risulti censito negli archivi dell’Istituto, il datore di lavoro stesso o gli intermediari/delegati potranno inoltrare la denuncia/comunicazione di infortunio soltanto dopo avere inserito il datore di lavoro in questione attraverso il servizio online “Gestione DL Agricolo”. Una volta scelta la funzione “Nuova denuncia / comunicazione di infortunio online” e inseriti il codice fiscale del lavoratore infortunato e la data evento, è possibile verificare se per lo stesso evento risulta una denuncia/comunicazione già inviata o in lavorazione a fini assicurativi o una comunicazione di infortunio già inviata a fini statistici e informativi. Il servizio telematico della denuncia / comunicazione di infortunio trasferisce automaticamente la denuncia alla Sede Inail competente in base al criterio del domicilio dell’infortunato e ai dati inseriti nei moduli interattivi; per gli intermediari del datore di lavoro agricolo e loro delegati è previsto l’onere di allegare, in formato pdf, la delega conferita dal datore di lavoro per conto del quale la denuncia / comunicazione di infortunio deve essere inoltrata. La circolare I.N.A.I.L. precisa poi che ancora non sono disponibili per il settore agricoltura le funzionalità di inoltro della denuncia/comunicazione di infortunio offline tramite file né il servizio telematico di denuncia di malattia professionale; sino a nuova disposizione tali ultime denunce dovranno essere ancora inoltrate all’Istituto a mezzo posta elettronica certificata (Pec).
Istruzioni per i lavoratori
In caso di infortunio il lavoratore ha l’onere di fornire al datore di lavoro il numero identificativo del certificato medico, la data di rilascio e i giorni di prognosi indicati nel certificato stesso. In tal modo il lavoratore assolve all’obbligo di dare immediata notizia al datore di lavoro di qualsiasi infortunio occorso, anche se di lieve entità. Nel caso in cui non disponga del numero identificativo del certificato, il lavoratore, precisa l’I.N.A.I.L., dovrà fornire al datore di lavoro il certificato medico in forma cartacea.
Certificato medico
Dal 22 marzo 2016,come si ricorderà, i datori di lavoro sono esonerati dall’obbligo di trasmettere all’I.N.A.I.L. il certificato medico di infortunio sul lavoro o di malattia professionale, questa, infatti, è acquisita telematicamente dall’Istituto direttamente dal medico o dalla struttura sanitaria che la rilascia e viene resa disponibile a tutti i datori di lavoro, e loro delegati e intermediari, attraverso il servizio online “Ricerca certificati medici” oppure tramite l’omonima funzione presente nella “Comunicazione di infortunio” online. I datori di lavoro, i delegati e i loro intermediari possono ricercare la certificazione medica trasmessa all’I.N.A.I.L. tramite i seguenti dati obbligatori:
codice fiscale del lavoratore;
numero identificativo del certificato medico;
data di rilascio del certificato medico.
L’ I.N.A.I.L. comunque informa le aziende agricole che al verificarsi di problemi generali e per l’assistenza sulla procedura di acquisizione delle credenziali o sull’utilizzo degli applicativi è possibile accedere al Conctat Center Inail, al numero 06.6001, disponibile sia da rete fissa sia da rete mobile. Nella sezione “SUPPORTO” del portale Inail (www.inail.it) sono altresì disponibili: “Inail risponde”, servizio per richieste di informazioni o chiarimenti sull’utilizzo dei servizi online, approfondimenti normativi e procedurali, segnalazioni o richieste di integrazione sui contenuti informativi del portale; “Guide e manuali operativi”. La nuova procedura ha un evidente rilievo poiché le aziende agricole (escluse dal 2013 dalle regole generali previste per tutti i titolari di posizione autonoma I.N.A.I.L. l’agricoltura come detto opera tramite la posizione I.N.P.S. anche per i fini infortunistici) entrano dal 09/10/2018 a pieno titolo nell’alveo procedurale generale. È utile ricordare che la procedura telematica testé indicata dovrà essere seguita anche per gli infortuni sul lavoro occorsi ai coltivatori diretti ed ai familiari unità attive e coadiuvanti. L’obbligo di denuncia dell’infortunio sul lavoro scatta per eventi che comportino una assenza dal lavoro superiore a 3 giorni.
(M. Mazzanti)