Greening 2018.

Greening 2018.

Il pagamento “verde” o greening è la seconda componente del sostegno della Pac, con una percentuale del 30% delle risorse finanziarie. Gli agricoltori sono tenuti ad applicare sui loro ettari ammissibili tre pratiche agricole benefiche per il clima e l’ambiente:

  1. Diversificazione delle colture;
  2. Mantenimento dei prati permanenti;
  3. Presenza di un’area di interesse ecologico.

Ricordiamo che le pratiche agricole menzionate vanno rispettate congiuntamente, pena di decurtazione del valore dei titoli e sanzioni. I terreni a seminativo devono rispettare la diversificazione e la presenza di un’area di interesse ecologico.

Diversificazione

L’impegno prevede la presenza di:

  • almeno due colture nelle aziende la cui superficie a seminativo è compresa tra 10 e 30 ha, nessuna delle quali copra più del 75% della superficie a seminativo;
  • almeno tre colture nelle aziende la cui superficie a seminativo è superiore a 30 ha, con la coltura principale che copre al massimo il 75% della superficie a seminativo e le due colture principali sommate assieme al massimo il 95%. Quindi fino a 10 ettari a seminativo, l’agricoltore non ha obblighi di diversificazione. Si precisa che anche l’erba medica coltivata in purezza o miscelata esclusivamente con altre leguminose è considerata “coltura” facente parte del sistema di rotazione aziendale e quindi deve rispettare la diversificazione. Derogano all’impegno della diversificazione, oltre alle aziende con superfici a seminativo inferiore a 10 ettari, anche le aziende rientranti nei seguenti casi:
  • i cui seminativi sono utilizzati per più del 75% per la produzione di erba o di piante erbacce da foraggio e/o sono tenuti a riposo a condizione che la superficie complessiva dei seminativi non sottoposti a tali utilizzi (superficie residua) non superi i 30 ettari;
  • se più del 75% della superficie agricola ammissibile è costituita da prato permanente, utilizzata per la produzione di piante erbacee da foraggio o per la coltivazione di colture sommerse (es. riso) o sottoposta a una combinazione di tali impieghi, a condizione che la superficie complessiva dei seminativi non sottoposti a tali utilizzi (superficie residua) non superi i 30 ettari.

Area di interesse ecologico

L’altro impegno del greening è l’obbligo di destinare una quota del 5% dei seminativi dell’azienda ad aree di interesse ecologico, o ecological focus area (EFA). Tale impegno è obbligatorio per le aziende con una superficie a seminativo superiore a 15 ettari. L’agricoltore può scegliere tra diverse tipologie di area di interesse ecologico, tra cui ricordiamo i terreni lasciati a riposo e le superfici con colture azotofissatrici (es.: erba medica, pisello, soia, fagiolo e fagiolino, ecc. …), quest’ultime soggette a fattore di ponderazione 0,7 (ossia 1 ettaro di coltura azotofissatrice corrisponde a 7000 mq. di EFA). Sono esclusi dal rispettare l’obbligo di EFA le aziende:

  • con superficie a seminativo inferiore o uguale a 15 ettari;
  • i cui seminativi sono utilizzati per più del 75% per la produzione di erba o di piante erbacce da foraggio, per terreni lasciati a riposo, investiti a colture leguminose o sottoposti ad una combinazione di tali tipi di impieghi, a condizione che la superficie complessiva dei seminativi non sottoposti a tali utilizzi (superficie residua) non superi i 30 ettari;
  • se più del 75% della superficie agricola ammissibile e costituita da prato permanente, utilizzata per la produzione di piante erbacee da foraggio o per la coltivazione di colture sommerse (es. riso) o sottoposta a una combinazione di tali impieghi, a condizione che la superficie complessiva dei seminativi non sottoposti a tali utilizzi (superficie residua) non superi i 30 ettari.

L’agricoltura biologica è considerata pratica equivalente d’inverdimento, favorevole all’ambiente, per cui sostituisce gli obblighi del greening.

 

(A. Caprara)