Gestione dei rifiuti: iscrizione al RENTRI – Esclusione aziende agricole.

Con la nuova legge di Bilancio è stata approvata una specifica disposizione, che risolve un’incongruenza normativa relativamente al nuovo Registro per la tracciabilità dei rifiuti. In particolare si fa riferimento all’obbligo di iscrizione al Registro RENTRI e il pagamento del contributo annuale, anche per i soggetti esclusi dalla compilazione e tenuta del registro di carico e scarico dei rifiuti, dalla normativa.

Il nuovo provvedimento esclude tutti i soggetti richiamati dall’articolo 190, commi 5 e 6 DLGS 152/2006 e per quanto di interesse del settore agricolo ovvero:

  • gli imprenditori agricoli che producono rifiuti pericolosi con un volume d’affari annuo inferiore agli 8.000 euro;
  • tutti gli imprenditori agricoli produttori di rifiuti pericolosi che scelgono di adempiere agli obblighi di compilazione e tenuta dei registri di carico e scarico dei rifiuti, tramite le modalità alternative previste dalla normativa.

Le modalità alternative riguardano:

  • la conservazione progressiva, per tre anni, del formulario di identificazione dei rifiuti (art. 193, comma 1) o dei documenti sostitutivi previsti dallo stesso articolo;
  • la conservazione, per tre anni, del documento di conferimento rilasciato dal soggetto che effettua la raccolta nell’ambito del circuito organizzato di raccolta di cui all’art. 183.

Pertanto le imprese agricole che si avvalgono delle modalità alternative sopra riportate, non devono obbligatoriamente iscriversi al RENTRI.

Per maggiori informazioni contattare il Tecnico del proprio ufficio di riferimento,

(S. Santoni)