L’INL- Ispettorato nazionale del Lavoro, con propria nota dell’8 maggio 2024 (n. 862), ha diramato alcuni importanti chiarimenti relativamente alla possibilità di revoca delle dimissioni rassegnate dai genitori in pendenza del c.d. “periodo protetto”, disciplinato dall’art. 55, comma 4, del D.Lgs. n. 151/2001. La predetta norma, in chiave sistematica, è da valutare anche sulla base dell’art. 54, dello stesso decreto che, come noto, disciplina il c.d. “divieto di licenziamento”. In sostanza le lavoratrici non possono essere licenziate dall’inizio del periodo di gravidanza fino al termine dei periodi di interdizione dal lavoro e comunque fino al compimento di un anno di età del bambino. La dipendente è onerata all’uopo di un obbligo informativo: dovrà, cioè, presentare al datore di lavoro idonea certificazione dalla quale risulti l’esistenza, all’epoca del licenziamento, della gravidanza impediente.
La norma prevede che il licenziamento intimato alla lavoratrice, in violazione delle regole viste, sia nullo come nullo sia il licenziamento causato dalla domanda o dalla fruizione del congedo parentale e per la malattia del bambino da parte della lavoratrice o del lavoratore.
In caso di godimento del congedo di paternità il divieto di licenziamento si applica anche al padre lavoratore per la durata del congedo stesso e si estende fino al compimento di un anno di età del bambino. Venendo al dettato di cui all’ art. 55 del D.Lgs. n. 151/2001 giova rammentare poi che, in caso di dimissioni volontarie ( presentate durante il periodo per cui opera il visto divieto di licenziamento) la lavoratrice ha diritto alle indennità previste dalle varie normative (di legge e contrattuali) per il caso di licenziamento.
Importante specificare che chi si dimette nel periodo interdetto non è tenuto al preavviso, compreso il padre lavoratore che ha fruito del congedo di paternità.
Importante ricordare anche che la risoluzione consensuale del rapporto o la richiesta di dimissioni presentate dalla lavoratrice, durante il periodo di gravidanza, e dalla lavoratrice o dal lavoratore durante i primi tre anni di vita del bambino devono essere convalidate dall’ITL provinciale; alla convalida è sospensivamente condizionata l’efficacia della risoluzione del rapporto di lavoro.
In merito alle precitate normative è intervenuto il parere dell’INL in commento, ciò anche in stretta connessione con i vincoli normativi connessi all’obbligo, vigente dal 12 marzo 2016 (per contrastare il fenomeno delle dimissioni in bianco), della presentazione o revoca delle dimissioni o delle consensuali, mediante una procedura telematica per la relativa comunicazione. La predetta procedura telematica peraltro, allo stato, non si applica alle dimissioni dei genitori lavoratori e soggette alla convalida presso l’ITL; onde chiarire la questione, assunto il parere del Ministero del Lavoro, con la nota in commento l’Ispettorato Nazionale fornisce chiarimenti sulle modalità e sulle tempistiche relative alle modalità di esercizio della revoca delle dimissioni rassegnate durante il c.d. “periodo protetto”.
Come detto le dimissioni presentate dalla lavoratrice nel periodo di gravidanza o dal/la dipendente durante i primi tre anni di vita del bambino o nei primi tre anni di accoglienza del minore adottato o in affidamento, devono essere convalidate dal servizio ispettivo del Ministero del Lavoro. Nel quadro delle norme vigenti l’INL evidenzia come le dimissioni costituiscano un atto unilaterale recettizio la cui efficacia, nella fattispecie dedotta, è sospensivamente condizionata al provvedimento di convalida dell’Ispettorato.
Nella nota l’INL reputa che non vi siano elementi impeditivi alla possibile revoca delle dimissioni in un momento antecedente alla loro efficacia (prima dell’emanazione del provvedimento di convalida) ovvero successivamente “alla convalida ma antecedente alla decorrenza delle dimissioni stesse, quindi, alla risoluzione del rapporto”, sempre salvi gli eventuali accertamenti ispettivi in ordine alla genuinità e/o fondatezza delle dimissioni e/o della revoca. In conclusione la Nota INL precisa che le dimissioni rese dai genitori con figli minori di 3 anni, o durante i primi 3 anni di ingresso in famiglia dei minori adottati o in affidamento, possono essere revocate prima dell’emanazione del provvedimento di convalida dall’Ispettorato del Lavoro (ITL), peraltro, anche se già convalidate dall’ITL, quando rese prima della risoluzione del rapporto di lavoro. Secondo l’INL invece la revoca non è invece praticabile quando le dimissioni siano già state convalidate e abbiano determinato l’effetto risolutivo del rapporto di lavoro; di tutta evidenza che, in questa ultima ipotesi, il rapporto di lavoro potrà riprendere solo previo consenso del datore di lavoro.
(M. Mazzanti)