GAL—nuovo bando: “Qualificazione delle piccole e micro imprese extra-agricole esistenti nelle zone rurali”.

E’ uscito il bando a valere sulla  Misura 19 – Sostegno dello Sviluppo Locale LEADER -Operazione 11A  “Qualificazione delle piccole e micro imprese extra-agricole esistenti nelle zone rurali per il mantenimento dei servizi commerciali, di pubblico esercizio, di artigianato e dei servizi a favore delle comunità locali e/o per l’attivazione di servizi/prodotti, anche innovativi, a supporto dello Sviluppo turistico – Leader”.

Possono beneficiare degli aiuti di cui al presente avviso:

Le imprese individuali, le società (di persone, di capitale, cooperative) e le associazioni (esclusivamente senza scopo di lucro), non partecipate da soggetti pubblici, con caratteristiche di micro e piccole imprese, secondo la definizione di cui al Decreto del Ministero delle Attività Produttive 18 aprile 2005: “Adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese” (G.U. 12 ottobre 2005 – in recepimento della Raccomandazione 2003/361/CE) e svolgano la loro attività nei codici ATECO 2007 ricompresi nelle sezioni e divisioni descritte nell’allegato G:

Le imprese, inoltre, devono:

– essere iscritte ai registri della C.C.I.A.A.;

– risultare iscritte all’Anagrafe regionale delle Aziende Agricole1 con posizione debitamente validata e fascicolo dematerializzato e conforme all’Allegato A alla determinazione n. 19019 d del 28/11/2016 così come integrata con determinazione n. 3219 del 3/3/2017;

– avere, in caso di società, durata del contratto societario almeno pari a quella del periodo di vincolo di destinazione delle opere;

– rientrare, per dimensioni, nella definizione di micro e piccola impresa secondo quanto stabilito dal Reg. (UE) n. 702/2014 che sinteticamente vengono così caratterizzate:

“microimprese” : un’impresa che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro;

“piccola impresa”: un’impresa che occupa meno di 50 persone e realizza un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro.

Tutti i sopraindicati requisiti devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda.

 

L’impresa dovrà inoltre avere una posizione previdenziale regolare (regolarità contributiva).

Il requisito sarà verificato in sede di istruttoria della domanda di sostegno e dell’eventuale concessione dell’aiuto. La non regolarità costituirà elemento ostativo all’ammissibilità e alla concessione.

La regolarità contributiva sarà verificata, inoltre, al momento della istruttoria della liquidazione delle domande di pagamento. Nel caso di impresa costituita in forma di società di persone la verifica della regolarità contributiva include quella delle posizioni individuali dei singoli soci.

L’Operazione è applicabile su tutto il territorio di competenza del GAL Appennino Bolognese.

Sono ammesse al sostegno le seguenti tipologie di intervento:

Investimenti nelle microimprese e piccole imprese nelle zone C e D, favorendo la creazione di nuovi posti di lavoro o la loro stabilizzazione, la diversificazione produttiva e l’innovazione tecnologica e/o di mercato, favorendo l’ampliamento dell’offerta di servizi a supporto dello sviluppo turistico e contemporaneamente a supporto del mantenimento del tessuto produttivo commerciale, dei pubblici esercizi e dei servizi in settori potenzialmente soggetti a crisi e in aree soggette ad abbandono.

Spese ammissibili

Per tali interventi sono ammesse le seguenti spese:

– costruzione/ristrutturazione immobili destinati all’attività aziendale;

– arredi funzionali all’attività;

– macchinari, impianti, attrezzature funzionali al processo innovativo aziendale;

– impianti, attrezzature per la lavorazione/trasformazione/conservazione dei prodotti e/o servizi offerti o somministrati;

– investimenti funzionali alla vendita;

– veicoli purché strettamente funzionali alle attività extra agricola oggetto del finanziamento;

– allestimenti e dotazioni specifiche per veicoli aziendali strettamente necessari per svolgere l’attività extra agricola oggetto del finanziamento;

– investimenti immateriali connessi alle precedenti voci di spesa quali onorari di professionisti/consulenti e studi di fattibilità, entro il limite massimo del 10% delle stesse; nel caso particolare degli studi di fattibilità, la relativa spesa è riconosciuta a fronte della presentazione di specifici elaborati frutto dell’effettuazione di analisi di mercato, economiche e similari, finalizzate a dimostrare la sostenibilità economico finanziaria del progetto;

– investimenti immateriali quali: acquisizione/sviluppo programmi informatici, acquisizione di brevetti/licenze, promozione e comunicazione.

Possono essere presentati progetti di qualsiasi importo di spesa ammissibile superiore ai minimi, previsti fermo restando che il contributo massimo concedibile sarà comunque calcolato nel rispetto del regime “de minimis”.

 

Non sono ammessi al sostegno:

– le spese effettuate in data antecedente la protocollazione a SIAG della domanda di sostegno;

– gli investimenti per i quali sono stati richiesti o che già beneficiano, al momento della concessione del sostegno, di altri finanziamenti pubblici, previsti a qualsiasi titolo da normative regionali, nazionali e comunitarie;

– manutenzioni ordinarie;

– quote di ammortamento, spese di gestione, acquisto di terreni e beni immobili, fornitura di beni e servizi senza pagamento in denaro, rendicontazioni effettuate con calcolo semplificato in materia di costi e leasing;

– progetti che comportano una spesa ammissibile complessiva inferiore a Euro 10.000. Pertanto non verranno ammessi a finanziamento i progetti il cui importo totale di spesa ammissibile risulti, anche in relazione agli esiti dell’istruttoria tecnico/amministrativa di conformità ai criteri del presente avviso, inferiore ai valori minimi previsti;

– acquisto di allestimenti o attrezzature usate;

– opere, attrezzature e materiali realizzati o acquistati prima della comunicazione di concessione del sostegno, fatto salvo il rilascio di autorizzazione espressa. A tal fine si precisa che un investimento si considera avviato nel caso risulti già pagato, anche solo parzialmente e a qualunque titolo (es. acconto, caparra confirmatoria) e nel caso di beni (macchinari, attrezzature, impianti) se consegnati antecedentemente con riferimento a DDT o fatture accompagnatorie;

– importi corrispondenti all’IVA;

– spese in auto fatturazione e per lavori in economia;

– spese generali di funzionamento e materiali di consumo;

– spese per fornitura di consulenze da parte dei soci e/o dei componenti l’organo di amministrazione;

– spese riferibili a fatturazioni emesse tra imprese appartenenti alla stessa ATI/Consorzio/rete/raggruppamento dei soggetti beneficiari del contributo;

– prestazioni volontarie di manodopera aziendale;

– spese per la gestione corrente (compresi garanzie fideiussorie e accensione conto corrente);

– spese relativa a controversie, ricorsi, recupero crediti;

– spese per il pagamento di interessi debitori;

– spese per il pagamento di assicurazioni per perdite o oneri futuri;

– spese relative a rendite da capitale;

– spese per il pagamento di debiti e commissioni su debiti.

Il finanziamento di soli macchinari, attrezzature o dotazioni è ammissibile solo se sono presenti in azienda locali o spazi adeguati alla loro collocazione.

Nel caso di ristrutturazione di intere unità immobiliari a se stanti, il progetto edilizio di ristrutturazione deve garantire un miglioramento della prestazione energetica rispetto ai livelli minimi previsti dalla normativa vigente per le specifiche tipologie di intervento; in particolare il progettista dovrà dimostrare con una relazione tecnica che nel progetto ha migliorato l’efficienza energetica, conformemente alla deliberazione di Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 967 del 2015, rispetto al minimo previsto dalla citata normativa.

Il sostegno, in forma di contributo in conto capitale, sarà pari:

– al 50 % della spesa ammissibile per gli interventi posti nella Zona D ”Aree rurali con problemi di sviluppo”

– al 40 % della spesa ammissibile per gli interventi posti nella zona C “Aree rurali intermedie”

e sarà calcolato ed erogato nel rispetto delle norme fissate per gli aiuti “de minimis” (Regolamento (UE) n.1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013) che prevedono che l’importo complessivo degli aiuti concessi a un’impresa unica non può superare i 200.000 Euro nell’arco di tre esercizi finanziari (art. 3 del sopracitato Reg. (UE) n. 1407/2013).

La dichiarazione relativa ai contributi “de minimis” Allegato B, parte integrante della domanda di sostegno, dovrà essere aggiornata dal beneficiario con eventuali modifiche intercorse dopo la presentazione della domanda nel più breve tempo possibile.

Ogni richiedente è invitato a visionare la propria posizione degli aiuti nella pagina trasparenza del sito www https://www.rna.gov.it

La spesa ammissibile va da un minimo di 10.000,00 euro a un massimo di 50.000,00 euro.

 

Le domande di sostegno devono essere presentate al GAL Appennino Bolognese successivamente alla data di pubblicazione del presente avviso sul sito internet www.bolognappennino.it ed entro il termine perentorio del giorno 31 marzo 2020 ore 12.00 al GAL Appenino Bolognese.

 

Si ricorda a tutti gli Associati che, per qualsiasi informazione in merito, è possibile contattare l’ufficio zona di riferimento.

(A. Giovanninetti)