FRINGE BENEFIT 2025 – Auto aziendali – cambia il regime fiscale

In dirittura di arrivo la legge di bilancio 2025 che apporta significative modifiche alla normativa fiscale previgente; relativamente alla regola prevista oggi dall’art. 51 TUIR, in materia di fringe benefit, muta in particolare la disciplina relativa alla concessione, da parte del datore di lavoro al dipendente,  di auto aziendali per uso promiscuo.

Come si ricorderà secondo l’art. 51 TUIR

il reddito di lavoro dipendente è costituito da tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d’imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro. Si considerano percepiti nel periodo d’imposta anche le somme e i valori in genere, corrisposti dai datori di lavoro entro il giorno 12 del mese di gennaio del periodo d’imposta successivo a quello cui si riferiscono.”

Tra le tante fattispecie previste la norma sancisce una parziale non concorrenza a formare il reddito dei dipendenti  delle concessioni di  “… autoveicoli …. i motocicli e i ciclomotori di nuova immatricolazione, con valori di emissione di anidride carbonica non superiori a grammi 60 per chilometro (g/km di CO2), concessi in uso promiscuo con contratti stipulati a decorrere dal 1° luglio 2020, si assume il 25 per cento dell’importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio ….. Automobile Club d’Italia …. al netto degli ammontari eventualmente trattenuti al dipendente. La predetta percentuale è elevata al 30 per cento per i veicoli con valori di emissione di anidride carbonica superiori a 60 g/km ma non a 160 g/km.

Qualora i valori di emissione dei suindicati veicoli siano superiori a 160 g/km ma non a 190 g/km, la predetta percentuale è elevata al 40 per cento per l’anno 2020 e al 50 per cento a decorrere dall’anno 2021. Per i veicoli con valori di emissione di anidride carbonica superiori a 190 g/km, la predetta percentuale è pari al 50 per cento per l’anno 2020 e al 60 per cento a decorrere dall’anno 2021;”….

In concreto quindi la concessione al lavoratore dell’autovettura ad uso promiscuo precostituisce un reddito imponibile qualora vengano superate le soglie di esenzione di cui all’art. 51, comma 3; al supero dei limiti legali predetti si avrà quindi la totale assoggettabilità dell’intero importo del benefit generandosi trattenute sulla retribuzione sia di natura fiscale e previdenziale.

E’ utile rammentare che la regola generale in materia di benefit prevede un importo pari ad € 258,23 €, con possibile esenzione fino ad € 1.000,00 ed €  2.000,00  per i dipendenti che abbiano figli a carico.

La legge di bilancio cambia la regola sopra riassunte stabilendo, dal gennaio 2025, per i veicoli nuovi e concessi in uso promiscuo,  di tenere conto, ai fini della determinazione del reddito imponibile,  del   50 % dell’importo corrispondente ad una percorrenza annua convenzionale pari a 15.000 km; previsto  l’abbattimento al 10 % per i veicoli  con alimentazione elettrica ed una riduzione al 20 % per i veicoli con motore ibrido.

(M. Mazzanti)