FONDO INTEGRAZIONE SALARIALE CIRCOLARE INPS.

Fondo Integrazione Salariale Circolare INPS.

 

Con circolare n. 176 del 9 settembre 2016, l’INPS fornisce alcune indicazioni in merito all’operatività del Fondo di Integrazione Salariale (FIS) istituito dal D. Lgs. n. 148/2015 (Jobs Act) in sostituzione del Fondo di Solidarietà Residuale. Nella circolare l’INPS – che ha modificato la propria precedente interpretazione – precisa che l’ambito di applicazione del FIS è stato esteso a tutti i datori di lavoro che occupano mediamente più di 5 dipendenti, anche se non organizzati in forma di impresa. In sostanza, secondo l’INPS, le innovazioni introdotte dalla citata norma consentono un ampliamento dei soggetti beneficiari delle tutele offerte dal Fondo di integrazione salariale, e ricomprendono nel campo di applicazione delle nuove disposizioni tutti i datori di lavoro che occupano mediamente più di cinque dipendenti – anche non organizzati in forma di impresa – datori di lavoro si ricorda che non rientrano viceversa nel campo di applicazione della cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria e che non appartengono a settori economici  per i quali sia stato creato un Fondo di solidarietà bilaterale (ex art. 26 o art. 27 del D. lgs. n. 148/2015). Come detto l’inclusione nell’ambito di operatività del FIS consentirà ai soggetti individuati dall’Inps di accedere alle prestazioni di integrazione salariale del Fondo stesso. La contribuzione per il FIS, precisa la circolare, è dovuta a partire dal prossimo mese di ottobre 2016, ma con effetto retroattivo al 1° gennaio 2016. Al fine di consentire la regolarizzazione dei periodi pregressi (cioè dal 1° gennaio 2016) da parte dei datori di lavoro rientranti nell’ambito del FIS, in virtù delle nuove regole, è stato istituito dall’Istituto il nuovo codice causale “M149”. La circolare INPS  precisa che la regolarizzazione degli  arretrati (periodo da gennaio a settembre 2016)  dovrà avvenire entro il giorno 16 del terzo  mese successivo a quello di emanazione della circolare testé  commentata. L’Inps precisa che è sempre possibile la istanza di rateazione dei debiti contributivi in via amministrativa. La misura della contribuzione ordinaria al Fondo – di cui due terzi (2/3) a carico del datore di lavoro e un terzo (1/3) a carico del lavoratore – è pari allo 0,65 per cento, per i datori di lavoro che occupano mediamente più di quindici dipendenti, e allo 0,45 per cento, per i datori di lavoro che occupano mediamente sino a 15 dipendenti. A carico del datore di lavoro che ricorra alla sospensione o riduzione dell’attività lavorativa è previsto un contributo addizionale, calcolato in rapporto alle retribuzioni perse nella misura del 4%. Importante precisare che i datori di lavoro agricolo, compresi i coltivatori diretti, sono esclusi dagli obblighi di contribuzione al Fondo di Integrazione Salariale. Il settore agricolo infatti non rientra tra i settori produttivi privi di specifiche misure di integrazione salariale nei casi di riduzione o di sospensione dell’attività lavorativa, dato che in agricoltura si  applica la speciale normativa per l’integrazione salariale agricola (CISOA), che riconosce le relative prestazioni a favore di operai ed impiegati.

(M. Mazzanti)