Il Senato giovedì 29 dicembre u.s. ha approvato il DDL di bilancio 2023 Con 107 voti favorevoli, 69 contrari e un’astensione.
Rispetto al testo originario si segnalano alcuni profili di novità rispetto a flat tax, contributi INPS ed alle prestazioni occasionali a tempo determinato (nuovi “voucher”).
Tassa piatta incrementale
La norma prevede (art. 1, Commi 55-57) per le persone fisiche titolari di reddito d’impresa e/o di lavoro autonomo che non applicano il regime forfettario limitatamente all’anno 2023, una “tassa piatta” pari al 15% che si calcola relativamente alla quota di reddito eccedente i redditi percepiti nei tre anni precedenti.
Per i lavoratori autonomi che abbiano incamerato redditi fino a 40.000 euro e che non abbiano scelto il regime forfettario, si applicherà una “tassa piatta” pari al 15% sulle variazioni di reddito (superiori al 5 per cento) risultanti dalla differenza tra il reddito superiore prodotto nell’anno 2023 in rapporto al reddito percepito più elevato nei tre esercizi precedenti; per il solo anno 2023 i contribuenti persone fisiche dediti ad attività d’impresa, arti o professioni (se diversi da quelli interessati al regime forfetario) hanno facoltà di corrispondere (al posto delle ordinarie aliquote per scaglioni) un’imposta sostitutiva dell’irpef: l’imposta è calcolata nel 15% della base imponibile (che non dovrà superare i 40.000 euro) risultante dalla differenza tra il reddito d’impresa e di lavoro autonomo determinato nel 2023 e il reddito d’impresa e di lavoro autonomo, d’importo più elevato, dichiarato negli anni dal 2020 al 2022, importo dal quale sarà decurtato il 5%.
Esonero parziale dei contributi previdenziali a carico dei lavoratori dipendenti
Relativamente alle contribuzioni previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti (posti a carico del lavoratore dipendente la legge prevede (art. 1, comma 281) la sostanziale conferma e la proroga, per il 2023, dell’esonero parziale previgente per l’anno 2022 pari al 0,8 % (ex art. 1, comma 121, della legge n. 234 del 2021) incrementato del 1,2% (ex articolo 20, comma 1, del decreto legge n. 115 del 2022); l’esonero si applica ai lavoratori che percepiscono una retribuzione imponibile mensile non superiore a 2.692 euro (nel mese di dicembre la quota sarà aumentata del rateo di tredicesima).
Nel caso in cui la retribuzione non superi su base mensile 1.923 euro (nel mese di dicembre la quota sarà aumentata del rateo di tredicesima) l’esonero IVS sarà portato dal 2% al 3%; in entrambi i casi è ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
Esonero contributivo per assunzioni e della decontribuzione a favore di giovani imprenditori agricoli
Allo scopo di favorire il lavoro in capo ai beneficiari del reddito di cittadinanza l’art. 1, comma 294 prevede, in favore dei datori di lavoro privati (con esclusione del lavoro domestico) che, nel corso del 2023, assumano costoro a tempo indeterminato e per un periodo massimo di 12 mesi, l’esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro (esclusi i premi e contributi dovuti all’INAIL) nell’importo massimo di 8.000 euro su base annua (da riparametrare su base mensile) anche in questo caso è ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
Il successivo comma 295 consente l’esonero anche nel caso delle trasformazioni (sempre nel 2023) dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato.
Sostegno all’imprenditoria giovanile e femminile, contrasto ai cambiamenti climatici e valorizzazione biodiversità
La norma (art. 1 commi 301-303) finanzia per il 2023, con 20 milioni di euro, le attività tese allo sviluppo in agricoltura dell’imprenditorialità a prevalente o totale partecipazione giovanile o femminile e del ricambio generazionale; aumentata (di 9,5 milioni di euro) la dotazione finanziaria del Fondo mutualistico nazionale per la copertura dei danni catastrofali meteoclimatici alle produzioni agricole causati da alluvione, gelo o brina e siccità, per consentire in specie l’implementazione dei sistemi informatici, istituito poi un Fondo (con dotazione per il 2023 di 500.000 euro) per la tutela della biodiversità di interesse agricolo e a sostegno dell’Osservatorio nazionale sul paesaggio rurale.
Disciplina delle prestazioni occasionali (ex voucher) modifiche
L’art. 1, comma 342 modifica robustamente l’articolo 54-bis del decreto-legge n. 50 del 2017 norma che aveva affossato i previgenti voucher, definendo all’epoca per le prestazioni occasionali nuovi e mai decollati istituti (contratto di prestazione occasionale – CPO e libretto di famiglia); rispetto alla bozza di legge di bilancio predisposta dal governo, già commentata su queste colonne, la approvazione parlamentare ha radicalmente mutato il contenuto dell’istituto soprattutto per il settore agricolo; queste le principali novità: elevato da 5.000 a 10.000 euro il limite dei compensi per prestazioni occasionali in capo a ciascun utilizzatore; abrogata la norma che per prestazioni nell’ambito agricolo prevedeva, a carico del prestatore, l’obbligo di presentazione di una autocertificazione (mediante una apposita piattaforma informatica) con la quale si dichiarava di non essere stato iscritto nell’anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli; per poter fruire delle prestazioni occasionali è stato elevato, da 5 a 10, il numero di lavoratori subordinati a tempo indeterminato che si possono avere alle dipendenze, cancellato il limite prima vigente per le aziende alberghiere e le strutture ricettive che operano nel settore del turismo.
Il nuovo testo per l’agricoltura modifica l’articolo 54-bis del Decreto-Legge n.50/2017 (sulle prestazioni occasionali) cancellando tutti i riferimenti al settore agricolo e vietando il ricorso al contratto di prestazione occasionale “da parte delle imprese del settore agricolo”; in cambio il legislatore istituisce per il solo biennio 2023-2024 l’istituto delle prestazioni agricole di lavoro subordinato occasionale a tempo determinato; il comma 343, in una logica di semplificazione amministrativa e burocratica, allo scopo di garantire la continuità produttiva delle imprese agricole nonché di migliorare il reclutamento di manodopera per le attività stagionali, ha inteso definire un nuovo quadro applicativo per favorire forme semplificate di utilizzo delle prestazioni di lavoro occasionale a tempo determinato in agricoltura garantendo però ai prestatori le tutele previste per il lavoro subordinato.
Conseguentemente per il periodo 2023-2024 viene stabilita la estensione al settore agricolo della misura minima oraria del salario definito in 9 euro; da ricordare come in precedenza la proposta prevedeva una remunerazione corrispondente all’importo orario definito dalla contrattazione collettiva per prestazioni di natura subordinata che in astratto si collocava ad un livello salariale inferiore da 6 a 7 euro orari; la comunicazione di assunzione dovrà essere presentata dall’ imprenditore agricolo all’INPS almeno un’ora prima dell’inizio della prestazione, indicando la data l’ora di inizio e di termine della prestazione, il compenso concordato, che non potrà essere inferiore a 36 euro, per prestazioni di durata non superiore a 4 ore consecutive nell’arco della giornata; al superamento da parte dell’azienda agricola dei limiti di importo o di durata della prestazione si applicherà la sanzione della trasformazione del rapporto di lavoro occasionale in rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato.
Le prestazioni agricole di lavoro subordinato occasionale a tempo determinato dovranno essere riferibili ad attività di natura stagionale di durata non superiore a 45 giornate annue per singolo lavoratore e potranno essere fornite da lavoratori, salvo i pensionati, che non abbiano nei tre anni precedenti lavorato con un normale rapporto di lavoro agricolo; potranno fornire lavoro occasionale le persone disoccupate, i percettori della nuova prestazione di assicurazione sociale per l’impiego (NASpI) o dell’indennità di disoccupazione denominata DIS-COLL, o del reddito di cittadinanza ovvero percettori di ammortizzatori sociali; i pensionati di vecchiaia o di anzianità; i giovani con meno di 25 anni di età, se regolarmente iscritti ad un istituto scolastico, compatibilmente con gli impegni scolastici, od in qualunque periodo dell’anno se universitari; i detenuti o internati, ammessi al lavoro all’esterno, nonché soggetti in semilibertà provenienti dalla detenzione o internati in semilibertà.
Il datore di lavoro, prima dell’inizio del rapporto di lavoro, ha l’onere di acquisire un’autocertificazione del lavoratore attestante la propria condizione soggettiva. I periodi di lavoro occasionale sono validi dal punto di vista pensionistico, l’INPS infatti decurterà gli accrediti contributivi derivanti da tali periodi dalla contribuzione figurativa afferente le prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito.
Prima dell’inizio delle prestazioni occasionali è onere del datore di lavoro agricolo (comma 346) l’inoltro al Centro per l’impiego della comunicazione obbligatoria (ex art. 9-bis del D.L. n. 510 del 1996); in questa comunicazione i 45 giorni consentiti si calcolano considerando unicamente le giornate presunte di effettivo lavoro e non la durata in sé del contratto di lavoro occasionale, che potrà durare fino a 12 mesi.
Al fine di una maggiore tutela dei prestatori la norma (comma 347) prevede il divieto di accesso alle prestazioni occasionali agricole a tempo determinato ai datori di lavoro agricoli che non applicano o non rispettano i contratti collettivi nazionali e provinciali di lavoro stipulati dalle organizzazioni sindacali di settore. Il compenso per le prestazioni occasionali agricole è corrisposto dal datore di lavoro in modo tracciato attraverso una banca o un ufficio postale; il compenso erogato al prestatore è esente da qualsiasi imposizione fiscale, non incide sullo stato di disoccupato o inoccupato (entro le 45 giornate di prestazione) ed è cumulabile con tutti i trattamenti pensionistici.
I relativi contributi versati all’INPS dall’azienda datrice e dal prestatore sono utili per le successive prestazioni previdenziali, assistenziali e di disoccupazione, anche agricole, ed è utile per determinare il reddito per il rilascio/rinnovo del permesso di soggiorno.
(M. Mazzanti)