Come si ricorderà in relazione alla emergenza COVID era stato previsto, nell’ambito della decretazione emergenziale, l’esonero straordinario della quota di contribuzione dovuta, per il periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 2020, dai datori di lavoro delle imprese appartenenti alle filiere agrituristiche, apistiche, brassicole, cerealicole, florovivaistiche, vitivinicole, nonché dell’allevamento, dell’ippicoltura, della pesca e dell’acquacoltura.
L’INPS sul punto ha, a suo tempo emanato la circolare 12 aprile 2021, n. 57 relativamente ai requisiti ed alle modalità di accesso al predetto esonero straordinario; con successivo messaggio 7 maggio 2021, n. 1850 , l’INPS ha disposto la sospensione delle procedure correlate alla necessità di definire il modulo per l’accesso al beneficio, disponendo altresì il differimento del termine per la presentazione delle domande. Con recente circolare, n. 130 del 31 agosto 2021, l’ INPS ha reso di pubblico dominio il nuovo modulo di domanda, utile agli operatori del settore agricolo, per poter accedere alle provvidenze COVID relative all’esonero contributivo disciplinato ed introdotto dall’art. 222, comma 2, L. n. 77/2020; come si ricorderà l’esonero compete ai datori di lavoro operanti in precise e specifiche filiere agricole, della pesca e dell’acquacoltura come innanzi meglio precisate; la nuova circolare INPS prevede poi il nuovo termine di presentazione delle domande che andranno in scadenza al 30 settembre 2021.
La nuova circolare si riallaccia alle precedenti note INPS con le quali, viste le difficoltà operative (vedi da ultimo il messaggio INPS n. 1850 del 7 maggio 2021) l’Istituto aveva previsto la sospensione del precedente modulo “Esonero Art. 222 DL 34/2020” per la presentazione della domanda di esonero contributivo straordinario del primo semestre 2020.
Le modificazioni da apportare erano funzionali alla semplificazione della procedura di autorizzazione dell’esonero anche tenendo conto dei pareri del Ministero dell’Agricoltura e del Ministero del Lavoro nonché delle successivamente subentrate modifiche normative (art. 19, comma 2 bis, D.L. n. 41/2021 convertito in Legge n. 69/2021).
La circolare precisa che il nuovo modulo “Esonero Art.222 DL 34/2020” utile per l’inoltro delle domande di esonero è disponibile nel “Portale delle Agevolazioni” (ex “DiResCo”), sul sito istituzionale www.inps.it; sulla base delle modifiche apportate alle norme previgenti non si dovranno più indicare dettagliatamente tutti gli aiuti concessi ovvero richiesti in attesa di esito, nel rispetto del paragrafo 3.1. del c.d. “Quadro temporaneo” nell’anno 2020, nel nuovo modello infatti è ora necessario dichiarare di non aver superato i limiti individuali fissati dalla comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020)1863.
Le aziende agricole che versano all’INPS la contribuzione agricola unificata CAU possono, diversamente da quanto previsto in precedenza, nella fase di compilazione della domanda, modificare l’importo precompilato dalla procedura per i periodi di competenza dal 1° gennaio 2020 al 30 giugno 2020, come risultanti negli archivi centralizzati per le emissioni dei trimestri relativi all’anno 2020.
Le domande già inoltrate in passato, utilizzando il modulo preesistente, sono dall’INPS ritenute utili per accedere all’esonero e, pertanto, non è quindi indispensabile inoltrare una nuova domanda; ciò sarà necessario unicamente per i casi nei quali l’azienda agricola intenda modificare il contenuto della domanda già agli atti dell’Istituto, in questa marginale ipotesi l’azienda ha l’obbligo di annullare l’istanza già inviata mediante la funzione “Rinuncia allo sgravio” e quindi potrà poi presentare una nuova domanda).
La nuova circolare INPS precisa inoltre che l’importo autorizzato in via definitiva (all’esito dell’istruttoria, del controllo dei limiti individuali e viste le compatibilità finanziarie stanziate dalla legge) verrà
comunicato, tramite PEC, a ciascun contribuente.
Una volta validata e autorizzata l’ istanza l’INPS procederà alla rielaborazione degli avvisi di pagamento relativi al primo e secondo trimestre 2020, considerando l’agevolazione di competenza dell’istante. La circolare prevede poi che coloro i quali non abbiano effettuato alcun versamento dei contributi del primo e secondo trimestre 2020 (in scadenza al 16 settembre e 16 dicembre 2020) dovranno procedere al versamento della contribuzione, nella diversa misura ricalcolata dall’Istituto previdenziale, entro 30 giorni dalla comunicazione dell’INPS (che sarà trasmessa a mezzo pec) con la quale l’istituto autorizza in via definitiva lo sgravio; le aziende agricole che abbiano in passato corrisposto i contributi relativi al primo e secondo trimestre 2020, con gli importi non sgravati e quindi pieni, potranno invece chiedere la compensazione delle somme, corrisposte in eccesso, con i contributi scadenti successivamente, utilizzando la modulistica (compilabile telematicamente) rinvenibile nel cassetto previdenziale dell’azienda interessata.
(M. Mazzanti)