Figli: assegno unico

Il Parlamento che ha approvato, il 1 aprile,  la legge delega in materia di “assegno unico ed universale“ in favore dei figli (Legge n. 46/2021,  in G.U. n. 82 del 6 aprile 2021).

Secondo l’ISTAT (rapporto del 1° febbraio 2021) sono nati, nel 2020, 400mila “italiani” (a fronte di 700mila decessi); la stima connota una preoccupante situazione demografica che sconta anche il deciso decremento dei matrimoni (85.000 con un -50,3% sul 2019).

Per cercare di arginare la “crisi” del sistema, anche del “Welfare”, occorrerebbe una decisa azione di supporto ed aiuto alle famiglie, soprattutto in tema di servizi.

Un piccolo, ancorché criptico, segnale giunge dal Parlamento che ha approvato, il 1 aprile,  la legge delega in materia di “assegno unico ed universale“ in favore dei figli (Legge n. 46/2021,  in G.U. n. 82 del 6 aprile 2021); certo la data di approvazione non induce facili ottimismi ma la nuova regolamentazione, se ben articolata, potrebbe segnare un mutamento, almeno culturale, di approccio alla denatalità. La legge –  al fine di favorire la natalità, di sostenere la genitorialità e di promuovere l’occupazione, in specie femminile – delega  il Governo ad adottare entro il 20 aprile 2022 uno o più decreti legislativi per il  riordino, la semplificazione ed il potenziamento delle misure di sostegno dei figli a carico; il nuovo “assegno unico ed universale” assorbirà tutte le misure attualmente vigenti contestualmente abrogate o soppresse (assegni familiari, assegno di natalità, premio alla nascita, fondo a sostegno della natalità, detrazioni fiscali per i figli).

Tale assegno è un beneficio economico attribuito progressivamente a tutti i nuclei familiari con figli a carico. L’assegno si basa su princìpi di progressività e gradualità; l’ammontare sarà da determinare con criteri legati alla condizione economica del nucleo familiare, definita attraverso l’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) tenendo conto dell’età dei figli a carico e dei possibili effetti di disincentivo al lavoro per il secondo percettore di reddito nel nucleo familiare, differenziato nell’ambito ISEE fino al suo eventuale azzeramento.

L’assegno unico è compatibile con la fruizione del reddito di cittadinanza.

L’assegno unico non è viceversa computato né considerato ai fini del calcolo delle altre prestazioni sociali agevolate e potrà essere ripartito tra i genitori.

L’assegno di cui si tratta è concesso nella forma di credito d’imposta ovvero di erogazione mensile di una somma in denaro; è poi compatibile con la fruizione di eventuali altre misure in denaro a favore dei figli a carico erogate dalle regioni e dagli enti locali.

In linea generale l’assegno è riconosciuto per ciascun figlio minorenne a carico, il beneficio decorre dal settimo mese di gravidanza.

Per i figli successivi al secondo, l’importo dell’assegno è maggiorato. La legge delega disciplina poi minuziosamente le varie fattispecie correlate all’età dei figli, al percorso formativo, alla disabilità, ecc. ….

La norma prevede poi, con riferimento ai requisiti di accesso, cittadinanza, residenza e soggiorno, i requisiti che il richiedente l’assegno dovrà cumulativamente possedere, in estrema sintesi :

· cittadinanza italiana o di uno Stato dell’Unione Europea, o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente; per gli extracomunitari essere soggiornanti di lungo periodo o possessori del permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di ricerca di durata almeno annuale;

· il soggetto dovrà dimostrare di pagare le imposte sul reddito in Italia;

· residenza e domicilio con i figli a carico in Italia;

· il soggetto dovrà essere stato o essere residente in Italia per almeno due anni, o avere un contratto di lavoro di durata almeno biennale.

(M. Mazzanti)