Fatturazione elettronica: i nuovi chiarimenti della Circolare AdE n. 14/E del 17/06/2019.

 

 

Con la circolare 14/E, l’Agenzia delle Entrate ha fornito una serie di chiarimenti sull’ambito di applicazione dell’e-fattura, sulle sue modalità di emissione e registrazione, sui criteri di compilazione delle autofatture, sulle sanzioni e sulle altre novità normative sull’IVA che hanno implicazioni nel sistema della fatturazione elettronica.

Emissione delle fatture

Una delle questioni piu’ importanti che l’Agenzia ha affrontato, riguarda la modifica dell’art. 21 del DPR n. 633/72 relativo alla fatturazione delle operazioni, in cui è previsto che dal 1° luglio 2019, le “fatture immediate”, fermo restando la data di effettuazione dell’operazione, possono essere trasmesse tramite il SdI entro i successivi 10 giorni, ora modificati in 12 giorni per effetto dell’art. 12 ter del D.L. n. 34/2019 (c.d. decreto sulla crescita economica) conv. in L. n. 58/2019.

In tal caso, posto che la data di invio è certificata dal SdI, il campo “DATA” della sezione “DATI GENERALI” del file della fattura elettronica, deve sempre essere rappresentato dalla data di effettuazione dell’operazione.

Ciò significa che, anche se l’operatore decidesse di “emettere” la fattura elettronica via SdI non entro le ore 24 del giorno dell’operazione (caso tipico della fattura immediata), bensì in uno dei successivi 12 giorni, la data del documento dovrà sempre essere valorizzata con la data dell’operazione, e i 12 giorni citati potranno essere sfruttati per la trasmissione del file della fattura elettronica al Sistema di Interscambio.

 

Così, in un esempio concreto l’Amministrazione finanziaria chiarisce che a fronte di una cessione effettuata in data 28 settembre 2019, la fattura “immediata” che la documenta potrà essere:

  • emessa (ossia generata e inviata allo SdI) il medesimo giorno, così che “data dell’operazione” e “data di emissione” coincidano ed il campo “Data” della sezione “Dati Generali” sia compilato con lo stesso valore (28 settembre 2019);
  • generata il giorno dell’operazione e trasmessa allo SdI entro i 12 giorni successivi (in ipotesi il 10 ottobre 2019), valorizzando la data della fattura (campo “Data” della sezione “Dati Generali” del file) sempre con la data dell’operazione (in ipotesi il 28 settembre 2019);
  • generata e inviata allo SdI in uno qualsiasi dei giorni intercorrenti tra l’operazione (28 settembre 2019) e il termine ultimo di emissione (10 ottobre 2019), valorizzando la data della fattura (campo “Data” della sezione “Dati Generali” del file) sempre con la data dell’operazione (28 settembre 2019).

Nel solo caso di fatture cartacee, o elettroniche per mezzo di canali diversi dallo SdI, emesse nei 12 giorni successivi alla data di effettuazione dell’operazione, il documento deve contenere entrambe le date.

Con riferimento alle fatture differite (che possono essere emesse entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni), nel documento di prassi viene specificato che è possibile indicare una sola data, ossia, per le fatture elettroniche via SdI, quella dell’ultima operazione.

Volendo esemplificare, qualora per tre cessioni effettuate nei confronti dello stesso soggetto avvenute in data 2, 10 e 28 settembre 2019, con consegna al cessionario accompagnata dai rispettivi DDT, si voglia emettere un’unica fattura differita, si potrà generare ed inviare la stessa allo SdI in uno qualsiasi dei giorni intercorrenti tra il 1° ed il 15 ottobre 2019, valorizzando la data della fattura (campo “Data” della sezione “Dati Generali” del file) con la data dell’ultima operazione (28 settembre 2019).

Ovviamente nulla muta ai fini della liquidazione dell’imposta che avrà come riferimento la data di effettuazione dell’operazione (nel caso di fattura immediata, ovvero dell’ultima consegna del bene, nel caso di fattura differita).

 

Si richiama l’attenzione sulle predette modalità di emissione delle fatture elettroniche atteso che dal predetto 1 luglio 2019 non e’ più’ possibile per i contribuenti trimestrali IVA avvalersi della disapplicazione/riduzione delle sanzioni per l’emissione delle fatture rispettivamente, entro il termine della liquidazione periodica o della liquidazione periodica successiva (mentre per I contribuenti mensili e’ ancora possibile avvalersi del termine lungo di invio della fattura, usufruendo del predetto sistema di mitigazione delle sanzioni fino al 30 settembre p.v.).

 

Sanzioni

Con riferimento all’impianto sanzionatorio, viene confermato che per il primo semestre del periodo d’imposta 2019, (gennaio-giugno 2019), le sanzioni non trovano applicazione qualora la fattura elettronica sia regolarmente emessa entro il termine di effettuazione della liquidazione periodica dell’IVA relativa all’operazione documentata, mentre sono ridotte al 20 per cento, se la fattura elettronica è emessa entro il termine di effettuazione della liquidazione IVA del periodo successivo.

Per i contribuenti che effettuano la liquidazione periodica con cadenza mensile, le predette disposizioni sulla disapplicazione/riduzione sanzionatoria si applicano fino al 30 settembre p.v.

 

Esterometro (comunicazione dati operazioni estere)

Viene chiarito che non sono tenuti all’invio dell’esterometro i contribuenti titolari di partita IVA in regime dei minimi e in regime forfettario. L’Agenzia delle Entrate ribadisce inoltre che l’invio della comunicazione mensile è obbligatoria per tutti i soggetti passivi residenti o stabiliti nel territorio dello Stato obbligati, per le operazioni tra gli stessi effettuate, alla fatturazione elettronica tramite SdI, e riguarda non solo le operazioni rilevanti ai fini IVA, ma tutte le cessioni di beni e prestazioni di servizi verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato.

 

Imposta di bollo

Si chiarisce che ai fini del versamento trimestrale dell’imposta di bollo, contano solo le fatture transitate attraverso lo SdI correttamente elaborate, e non quelle scartate.

Il documento di prassi ricorda anche il servizio messo a disposizione dall’AdE, che rende preventivamente noto l’ammontare dell’imposta dovuta sulla base dei dati presenti nelle fatture inviate tramite SdI, riportando l’informazione all’interno del portale “Fatture e corrispettivi” e consentendo il pagamento non solo tramite modelli F24, ma anche con addebito su conto corrente bancario o postale.

 

Inoltre viene ribadito il termine di adempimento, da identificarsi:

  • nel centoventesimo giorno successivo alla chiusura dell’esercizio, ossia nel 30 aprile di ciascun anno, in riferimento all’anno solare precedente (si v. la risoluzione n. 43/E del 28/04/2015), per tutti i documenti diversi dalle fatture;
  • nel giorno 20 del primo mese successivo per le fatture elettroniche emesse in ciascun trimestre solare (ossia, per l’anno in corso, nel 20 aprile, 20 luglio e 20 ottobre 2019, nonché nel 20 gennaio 2020).

(E. Cricca)