Fatturazione elettronica – Esclusione dall’obbligo per le cessioni di carburanti ad uso agricolo.

Fatturazione elettronica – Esclusione dall’obbligo per le cessioni di carburanti ad uso agricolo.

 

L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 13/E del 02/07/2018, in risposta ad appositi quesiti proposti dalle associazioni di categoria e dalla scrivente Confederazione ha chiarito che le cessioni di carburanti per trattori agricoli e forestali e per altri veicoli agricoli di varia tipologia sono esclusi dall’obbligo di fatturazione elettronica, in ossequio al principio più generale secondo cui le nuove disposizioni non trovano applicazione per le cessioni di benzina e gasolio diversi da quelli destinati all’uso in motori per autotrazione, intendendosi per tali quelli impiegati nei veicoli (di qualunque tipo) che circolano normalmente su strada. Risulta così “disinnescato” il problema che si era venuto a creare per effetto dell’emanazione del D. L. n. 79 del 28 giugno u.s. che, escludendo dagli obblighi di fatturazione elettronica, già a partire dal 01 luglio 2018, le cessioni di carburante per autotrazione da parte degli esercenti gli impianti di distribuzione stradale, aveva fatto sorgere dubbi sull’inclusione tra i soggetti non aventi diritto alla proroga al 01 gennaio 2019 proprio le cessioni di carburanti ad uso agricolo.  Resta, invece, fermo  l’obbligo di utilizzare i pagamenti tracciabili (carte di credito, bonifici, assegni, ecc.) per la deducibilità del costo d’acquisto e  per la detraibilità ai fini IVA degli acquisti di carburante.

(E. Cricca)