Extracomunitari. Quote integrative per l’anno 2022. Pubblicazione DPCM e circolare ministeriale congiunta. Corsi di formazione nei paese di origine. Ingressi per formazione e tirocini.

FLUSSI 2022

Come si ricorderà, nel luglio scorso, si era posta all’attenzione di tutti gli operatori dell’agricoltura la notizia circa la decisione del Governo di emanare un Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri – DPCM integrativo del previgente “decreto flussi” per l’assunzione di lavori stranieri per l’anno 2022 (DPCM 29 dicembre 2022), ricordiamo che il decreto flussi 2022 era relativo a 44.000 unità. Oggi corre l’obbligo di rendere noto che tale preannunciato provvedimento è stato finalmente pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 189 del 14 agosto 2023. Con questo nuovo DPCM (del 19 luglio 2023) si autorizza l’ingresso di ulteriori ed aggiuntive 40.000 unità che vanno ad incrementare le  44.000 unità riconosciute dal precedente DPCM del dicembre scorso. Tali ingressi  sono dedicati esclusivamente ed integralmente destinate al lavoro stagionale nei settori agricolo e turistico-alberghiero, a sono applicabili alle domande già in atti da parte della pubblica amministrazione  poiché già presentate in occasione del click-day del 27 marzo 2023 che tanti datori di lavoro agricoli aveva lasciato senza risposta per esaurimento delle quote disponibili.

Correlativamente i ministeri interessati hanno provveduto ad emanare la circolare di chiarimento (circolare interministeriale Min. Interno, Lavoro, Agricoltura, Turismo con protocollo Min. Interno 0004550 del 10 agosto 2023) contenente le indicazioni operative per l’assegnazione delle 40.000 quote integrative che, come detto, vanno ad aggiungersi alle 44.000 per lavoro stagionale già autorizzate sulla base del DPCM precedente (29 dicembre 2022). Rammentiamo a tutti gli agricoltori, ancora interessati ai flussi 2022, che i relativi nulla osta all’ingresso e  all’assunzione per le istanze che rientrino nelle 40.000 quote integrative saranno automaticamente rilasciati, dagli uffici competenti (nei termini previsti dalle norme e cioè massimo 30 giorni) semprechè sussistano  tutti i requisiti, senza che il datore di lavoro debba fare alcunchè, non essendo  necessari ulteriori adempimenti da parte dei soggetti che hanno presentato la domanda con i vecchi flussi all’esito del click day di marzo 2023. Si tratta ovviamente di pratiche regolari per l’ottenimento  di nulla osta al lavoro stagionale già presentate, in sospeso, ed inevase   per incapienza delle quote 2022. Le istruzioni ministeriali evidenziano come nell’ambito delle predette 40.000 quote aggiuntive si individuano, in 15.000 unità, le quote riservate e gestite direttamente dalle più rappresentative associazioni dei datori di lavoro agricolo, sempre secondo l’ordine cronologico di presentazione delle istanze. Si ricorda da ultimo che le quote saranno assegnate ai territori provinciali con successiva circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, tenendo conto delle domande presentate e dei fabbisogni posti dal territorio.

 

CORSI DI FORMAZIONE

Si ritiene utile informare gli operatori del settore agricolo che, in applicazione delle regole sancite dal DL n. 20/2023 conv. in legge n. 50/2023 (art. 3 “Ingresso e soggiorno al di fuori delle quote”), con decreto n.27/2023, il Ministero del Lavoro ha disposto le Linee Guida concernente le modalità di predisposizione dei programmi di formazione professionale e civico-linguistica e di valutazione per cittadini stranieri residenti in Paesi terzi. Con tale norma viene modificato sostanzialmente, prevedendosi ingressi aggiuntivi fuori quota flussi, l’art. 23 del T.U. immigrazione (“Corsi di istruzione e formazione professionale nei Paesi di origine”); in concreto sono possibili e legali ingressi fuori-quota per gli stranieri che abbiano frequentato corsi di formazione organizzati tenendo conto dei reali fabbisogni indicati al ministero dalle associazioni di categoria.

I lavoratori che avessero frequentato i corsi potranno entrare in Italia, al di fuori delle quote annue, con la semplice richiesta del visto di ingresso da presentare entro 6 mesi dal completamento del corso formativo; lo straniero interessato dovrà accludere solamente la conferma della proposta di lavoro del datore italiano; da notare come questi lavoratori stranieri avranno anche la preferenza per le assunzioni con richiesta numerica.

Importante è segnalare come i corsi di formazione, da presentare alla approvazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Direzione Generale dell’immigrazione e delle politiche di integrazione,  di massima potranno essere organizzati da organismi italiani qualificati quali le  Organizzazioni nazionali dei datori di lavoro e dei lavoratori  più rappresentative,  enti pubblici, organismi paritetici ed enti bilaterali, operatori pubblici e privati accreditati per lo svolgimento di servizi al lavoro, associazioni ed enti che svolgono attività nei confronti dei migranti, Centri Provinciali per l’Istruzione degli Adulti (CPIA). I corsi dovranno essere svolti nel territorio di uno o più Paesi extracomunitari. Per gli anni 2023 e 2024 si prevede una forma diversa per la realizzazione di corsi di formazione nei Paesi di provenienza per le Organizzazioni datoriali  più rappresentative; in specie l’art. 23 del T.U. Immigrazione, comma 4-ter, prevede che le organizzazioni datoriali  presenti nel CNEL (e loro articolazioni territoriali o di categoria)  possano  definire corsi formativi (da tenersi nei paesi di origine dei lavoratori migranti) con modalità più semplici mediante accordi diretti con operatori specializzati (organismi formativi, operatori dei servizi per il lavoro accreditati, enti e le associazioni operanti nel settore dell’immigrazione iscritti al registro delle associazioni e degli enti che svolgono attività a favore degli immigrati. Anche in questo caso l’ingresso è fuori quota.

 

CITTADINI EXTRA UE  INGRESSI PER LA FREQUENZA DI TIROCINI O CORSI

Infine si segnala che è stato pubblicato (in G.U. n. 183 del 7 agosto 2023) il Decreto 28 giugno 2023 con il quale il Ministero del Lavoro determina il numero, per il triennio 2023/2025,  per l’ingresso in Italia di cittadini stranieri per partecipare a corsi di formazione e tirocini formativi; il provvedimento autorizza l’ingresso allo scopo per un totale di 15.000 unità.

Secondo quanto previsto  dal decreto, per il triennio 2023/2025  il  limite  massimo  di  ingressi  in Italia degli stranieri in possesso  dei  requisiti  previsti  per  il rilascio del visto di studio è determinato in: a)  7.500 unità per  la  frequenza  a  corsi   di   formazione professionale finalizzati al riconoscimento di una qualifica  o  alla certificazione delle competenze acquisite di durata non  superiore  a ventiquattro mesi, organizzati  da  enti  di  formazione  accreditati secondo le norme regionali in  attuazione  dell’intesa  tra  Stato/regioni;  b) 7.500 unità per lo svolgimento di  tirocini  formativi  e  di orientamento  finalizzati  al  completamento  di   un   percorso   di formazione professionale iniziato nel Paese di origine e promossi dai soggetti  promotori  individuati  dalle  discipline   regionali,   in attuazione delle linee guida in materia di tirocini approvate in sede di Conferenza permanente Stato/ Regioni.

La norma ha un notevole interesse poiché consente l’ingresso in Italia di lavoratori potenziali al di fuori dai canali ordinari ed in aggiunta;  si tratta infatti di una  importante programmazione numerica   su  base triennale ma soprattutto  le tipologie di ingresso considerate, al termine  del periodo di formazione o tirocinio, sono convertibili in  permessi  di soggiorno per motivi di lavoro, consentendo l’ingresso di manodopera qualificata, per le eventuali future esigenze del mercato del  lavoro italiano.

(M. Mazzanti)