Con messaggio n. 1597, del 23 aprile scorso, l’INPS comunica agli operatori nuove istruzioni a completamento ed integrazione delle precedenti disposizioni operative diramate con la circolare 16 gennaio 2024 n. 11.
Il messaggio regola ulteriormente le modalità di esposizione – nel flusso mensile “Uniemens-PosAgri” – dell’esonero della quota dei contributi IVS a carico dei lavoratori dipendenti prevista, ex art. 1, comma 15, dalla ultima legge di bilancio (Legge n. 213/2023) per l’anno 2024; l’esonero in commento è applicato in quanto al 6% se la retribuzione imponibile del dipendente non è superiore all’importo mensile di € 2.692,00 (al netto del rateo di tredicesima) ed in quanto al 7% se la retribuzione imponibile percepita dal lavoratore non superi l’importo mensile di € 1.923,00 (sempre al netto del rateo di tredicesima) ed in quanto al 7% se la retribuzione imponibile percepita dal lavoratore non superi l’importo mensile di € 1.923,00 (sempre al netto del rateo di tredicesima).
Utili al riguardo anche le normative di cui alle circolari INPS n. 43/2022 e n. 7/2024 nonché di cui al messaggio INPS n. 1932/2023. Il nuovo messaggio dell’istituto si occupa delle modalità di indicazione, sulla modulistica mensile, in presenza di mensilità aggiuntive ulteriori ed in specie si concentra sulla casistica, presente nel settore agricolo, sull’ipotesi di pagamento, oltre che della tredicesima mensilità, anche della quattordicesima mensilità; rammentiamo ad esempio che, per gli operai (O.T.Ind.), la mensilità aggiuntiva è prevista dal contratto collettivo di lavoro di settore, ai sensi dell’art. 53 del CCNL operai agricoli e florovivaisti. Il messaggio quindi affronta la questione alla luce della vigente normativa relativa al corrente 2024 (art. 1, c.15, della L. n. 213/2023) che per inciso esclude dall’esonero la tredicesima mensilità ed anche le ulteriori mensilità aggiuntive.
Sull’argomento la richiamata circolare INPS n.11/2024 precisava infatti che “nelle ipotesi in cui i contratti collettivi di lavoro prevedano l’erogazione di mensilità ulteriori rispetto alla tredicesima mensilità (ossia la quattordicesima mensilità), nel mese di erogazione di tale mensilità aggiuntiva o nei mesi di erogazione dei singoli ratei aggiuntivi, la riduzione contributiva trova applicazione solo con riferimento alla retribuzione imponibile relativa alla singola mensilità, non considerando, pertanto, l’ammontare della stessa mensilità aggiuntiva o dei suoi ratei”.
A fronte di tale (pienamente condivisibile) precisazione dell’istituto in sede di esposizione dei dati retributivi nel modello Uniemens-Posagri, si segnala come le retribuzioni debbano essere correttamente indicati evidenziando gli importi corrisposti a titolo di mensilità aggiuntiva ( tredicesima e quattordicesima) allo scopo di calcolare con esattezza (in sede di tariffazione) da parte dell’INPS il valore della quota posta a carico del lavoratore.
Con il messaggio in commento INPS chiarisce, qualora siano corrisposte dal datore mensilità aggiuntive, questi sia tenuto ad indicare nel campo, del mod. Uniemens-Posagri, “Retribuzione” la retribuzione erogata nel complesso al lavoratore nel mese di riferimento, esponendo poi nel campo del mod. Uniemens-Posagri denominato “Tipo Retribuzione Particolare” le somme riferibili alle mensilità aggiuntive indicando il codice “8”, qualora si tratti di un rateo, od il codice “9” se si tratti della mensilità.
Il messaggio INPS precisa infine che in caso di trasmissione, da parte dell’azienda datrice, dei flussi Uniemens – Posagri relativi alle mensilità di gennaio, febbraio e marzo 2024 con modalità difformi alle indicazioni date dall’istituto l’azienda potrà reinviare all’INPS i flussi mensili corretti nel termine del 31 maggio 2024.
(M. Mazzanti)