Esonero straordinario contributivo I.N.P.S. 2020 per la filiera agricola.

Con messaggio n. 3341, del 15 settembre 2020, l’Inps in attesa della emanazione del previsto (ma non ancora pubblicato) decreto interministeriale (proveniente dai ministeri del lavoro, agricoltura, economia) fornisce indicazioni di massima avuto riguardo all’esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali Inps, posti a carico dei datori di lavoro del settore agricolo, appartenenti a particolari filiere agricole, della pesca e dell’acquacoltura e di competenza dal 1° gennaio 2020 al 30 giugno 2020.

 

Il messaggio prevede (con evidente scarso rispetto dei contribuenti) la sospensione dei versamenti in scadenza al 16 settembre 2020.

 

Il messaggio specifica:

A) possono beneficiare dello sgravio le imprese individuate tra quelle che svolgono un’attività identificata dai codici ateco che per quanto attiene le filiere agricole sono:

01.11xx coltivazione di cereali – 01.50xx coltivazione agricole associate all’allevamento animale attività mista – 01.28xx (coltivazione di spezie, piante aromatiche e farmaceutiche) – 01.19.10 – coltivazione di fiori in piena aria – 01.19.20 – coltivazione di fiori in colture protette – 01.21.00 – coltivazione di uva – 01.29.00 – coltivazione di altre colture permanenti (inclusi alberi di natale) – 01.30 – riproduzione piante – 01.41.00 – allevamento di bovini e bufale da latte, produzione di latte crudo – 01.42.00 – allevamento di bovini e bufalini da carne – 01.43.00 – allevamento di cavalli e altri equini – 01.44.00 – allevamento di cammelli e camelidi – 01.45.00 – allevamento di ovini e caprini – 01.46.00 – allevamento di suini – 01.47.00 – allevamento di pollame – 01.49.10 – allevamento di conigli – 01.49.20 – allevamento di animali da pelliccia – 01.49.40 – bachicoltura – 01.49.90 – allevamento di altri animali nca – 01.49.30 – apicoltura – 03.11.00 – pesca in acque marine e lagunari e servizi connessi – 03.12.00 – pesca in acque dolci e servizi connessi – 03.21.00 – acquacoltura in acqua di mare, salmastra o lagunare e servizi connessi – 03.22.00 – acquacoltura in acque dolci e servizi connessi – 46.21.22 commercio all’ingrosso di sementi e alimenti per il bestiame (mangimi), piante officinali, semi oleosi, patate da semina – 46.22 commercio all’ingrosso di fiori e piante – 47.76.10 commercio al dettaglio di fiori e piante – 47.89.01 commercio al dettaglio ambulante di fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti – 82.99.30 – servizi di gestione di pubblici mercati e pese pubbliche – 56.10.12 – attività di ristorazione connesse alle aziende agricole – 55.20.52 – attività di alloggio connesse alle aziende agricole – 81.30.00 – cura e manutenzione del paesaggio inclusi parchi giardini e aiuole.

 

B) l’esonero si riferisce alla quota di contribuzione inps a carico dei datori di lavoro, dovuta quindi la quota contributiva a carico del lavoratore così come la contribuzione infortunistica (Inail)

 

C) il messaggio ancora indica, operativamente, come le aziende agricole datrici di lavoro per gli operai agricoli e florovivaisti (sistema uniemens – posagri) saranno individuate sulla base dei codici Ateco presenti negli archivi Inps, in rapporto alle risultanze delle varie camere di commercio; per i dipendenti con qualifica di impiegati, quadri e dirigenti, le aziende sgravate sono individuate sulla base dei codici Ateco indicati nelle posizioni aziendali (matricole inps sistema uniemens).

 

D) il messaggio opportunamente, poi, indica che in attesa della definizione ministeriale delle procedure e della definizione del modulo per la presentazione dell’istanza di esonero, temporaneamente sono sospese le attività di verifica della tempestività del versamento entro i termini legali ordinari, della contribuzione dovuta per il periodo 01 gennaio – 30 giugno 2020.

 

Come d’ordinario la tariffazione agricola è in capo all’Inps e sarà quindi l’istituto a provvedere al calcolo delle contribuzioni all’esito della domanda che sarà da presentare a cura dalle aziende interessate. E’’ quindi esclusa l’autodeterminazione degli importi.

In caso di avvenuto pagamento della contribuzione Inps, per il primo trimestre 2020 (cosa probabilmente assai frequente, stante il conclamato ritardo nelle applicazione dell’esonero di cui al presente contributo),   l’azienda agricola potrà maturare un diritto di credito, nei confronti dell’Inps per tale somma, come originariamente tariffata dall’istituto, credito che potrà essere portato in compensazione sui futuri contributi.

(M. Mazzanti)